Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33498 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2018, (ud. 28/11/2018, dep. 27/12/2018), n.33498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9616/2012 R.G. proposto da

L’Entrata s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Franzì Stefano,

elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via Guido

Banti, n. 34;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, in persona del Direttore p.t., con domicilio

eletto presso gli uffici della predetta Avvocatura, in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Toscana depositata il 25 febbraio 2011 n. 36/21/11.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre

2018 dal Cons. Leuzzi Salvatore.

Fatto

RILEVATO

che:

– La ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, di rigetto dell’appello da essa proposto contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze, che ne aveva respinto il ricorso avente ad oggetto l’avviso di accertamento che, in riferimento all’anno di imposta 2003, aveva contestato la debenza di maggiori importi a titolo di Irpeg, IVA e Irap;

– La contribuente deduceva nell’originario ricorse: l’illegittimo utilizzo, da parte dei verificatori, di documentazione risalente agli anni dal 1998 al 2002, benchè la società avesse aderito al condono, con conseguente inibizione del potere ispettivo e di quello di verifica in relazione ai menzionati anni; la corrispondenza al vero dei prezzi indicati nelle fatture relative ai lavori di ristrutturazione ad un complesso immobiliare ceduto in Incisa Valdarno, per come dimostrato da perizia allegata al ricorso; l’illegittimità della motivazione per relationem dell’avviso di accertamento, che – senza mettere a disposizione i relativi documenti – si richiama al processo verbale di constatazione, il quale, a sua volta, richiama le dichiarazioni di tale M.; l’inattendibilità era discordanza delle argomentazioni dei verbalizzanti; l’inutilizzabilità delle dichiarazioni di tale P., pure adoperate; l’effettività delle fatture rilasciate da

Farmaconsult, evincibile da un’ulteriore perizia allegata in atti;

– Il ricorso per cassazione è affidato a un solo motivo;

– L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con l’unico motivo di ricorso, la contribuente denuncia l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non rinvenendosi nella sentenza “traccia alcuna di motivazione circa il rigetto del ricorso rispetto alle eccezioni avanzate in sede di impugnazione dell’atto dell’Agenzia delle entrate, essendosi la Commissione tributaria regionale limitata a rigettare il ricorso “senza proferir parola circa i motivi” a fondamento di tale conclusione e senza soffermarsi sui rilievi dedotti dal contribuente nell’impugnazione di merito;

– Il motivo è infondato ed esige il rigetto;

– L’apparato argomentativo della pronuncia, ancorchè asciutto, ne lascia cogliere la ratio decidendi, che conferisce all’evidenza significativo risalto alla inidoneità strutturale, sia della ditta M. che della Farmaconsult, a sopportare logisticamente la mole di lavoro che in base alle fatture esse avrebbero compiutamente svolto; alla circostanza di fatto concernente l’omessa retribuzione dei propri operai, da parte delle predette, per un numero di ore lavorative calibrato alla ragguardevole entità dei lavori da svolgere, siccome rappresentati nelle fatture; alla anomala implausibilià rappresentata dall’interposizione di Farmaconsult fra la committente Entrata s.r.l. e la ditta esecutrice M., posto che ciò finiva per risolversi in un incremento di costi, come ammesso da tale P., dall’amministratore e socio di entrambe le società;

– Su queste premesse, giova ricordare che spetta al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro de mezzi di prova acquisiti; ne consegue, per un verso, che per potersi configurare il vizio di motivazione è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza; per altro verso, che, finanche il mancato esame di elementi probatori, assurge a vizio dell’apparato motivazionale solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base (cfr. Cass. 27 agosto 2018, n. 21233; Cass. 14, novembre 2013, n. 25608; Cass. 9 agosto 2004, n. 15355);

– Mette in conto rilevare che, qualora con il ricorso per cassazione venga dedotta la carenza ma motivazionale della sentenza impugnata, per l’asserita mancata valutazione di risultanze documentali, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi – mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso – risultanza che egli asserisce decisiva e trascurata, dato che solo tale specificazione consente alla lode di cassazione, alla quale è precluso l’esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa (Cass. 15 luglio 2015, n. 14784);

– Ora, benchè parte ricorrente si dolga dell’insufficienza della motivazione, essa – senza specificare il dirimente contenuto della risultanza probatoria che assume ingiustificatamente obliterata – si limita ad asserire testualmente, secondo una modalità generica, sommaria e inespressiva che “nulla viene detto in assoluto in particolare sulla attendibilità delle prove fornite in giudizio: anzi la perizia giurata che attestava l’effettività dei lavori eseguiti dai fornitori contestati viene indicata come prova in altro giudizio (penale) e non come prova diretta e facente parte (come è) del fascicolo di primo grado del processo tributario decidendo”;

– Nelle pagine immediatamente precedenti, la ricorrente fa approssimativo riferimento ad “apposita dettagliata perizia tecnica che avvalorava la tesi difensiva”, “ai documenti prodottì dalla società che attestavano la cessione dei beni oggetto delle vendita”, a “idonea documentazione che provava l’inerenza della sopravvenienza passiva dedotta”;

– Con ogni evidenza sono vagamente adombrate, ma affatto precisate nella loro identità e cronologia, risultanze documentali su cui il ricorso si incentra, con la conseguenza che rimane preclusa ogni opportunità di comprensione e apprezzamento dell’essenza stessa del motivo di censura, giacchè non è permesso al collegio di legittimità di valutare la fondatezza delle ostentate ragioni, ricorrendo a fonti esterne al ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, viceversa, parte ricorrente, che pure ne aveva l’onere, non si è curata di indicare specificamente il luogo in cui sarebbe avvenuta la produzione di documenti probatori utili, nè l’identità precisa degli atti processuali ed dei documenti medesimi su cui il ricorso è fondato, ne, infine, di fornire la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura o di offrire la riproduzione indiretta di esso, con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione, (Cass. 27 luglio 2017, n. 18679; Cass. 4 marzo 2014, n. 4980);

– Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dall’Agenzia delle entrate nel presente giudizio, che liquida in Euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema corte di Cassazione, il 28 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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