Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33494 del 27/12/2018
Cassazione civile sez. trib., 27/12/2018, (ud. 28/11/2018, dep. 27/12/2018), n.33494
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI Maria Giulia – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23764/2014 R.G. proposto da:
EQUITALIA SUD s.p.a. in persona del legale rappresentane pro tempore,
rappresentata e difesa dall’ avv. prof. Enrico Fronticelli Baldelli
con domicilio eletto presso lo studio del procuratore ridetto in
Roma, viale Regina Margherita n. 294;
– ricorrente –
contro
R.G. E FIGLI s.n.c. in persona del legale rappresentante
pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv.
Franco Martellucci ed elettivamente domiciliato presso lo studio del
procuratore ridetto in Fondi (LT) vico Santorre di Santarosa n. 7;
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio
sez. staccata di Latina n. 2431/40/14 depositata il 11/04/2014, non
notificata.
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del
28/11/2018 dal consigliere Roberto Succio.
Fatto
RILEVATO
che:
– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello dell’Amministrazione Finanziaria, confermando la pronuncia di prime cure che aveva annullato la cartella impugnata;
– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per Cassazione l’Agente per la Riscossione con ricorso affidato a tre motivi; la società contribuente resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo di ricorso Equitalia Sud s.p.a. censura la sentenza impugnata per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la CTR annullato illegittimamente la cartella impugnata omettendo l’esame del fatto relativo alla produzione da parte del Riscossore della documentazione riguardante la notifica dell’atto impugnato, essendosi limitato il secondo giudice a richiamare le considerazioni svolte dalla CTP;
– il motivo è inammissibile;
– come correttamente rilevato da parte controricorrente, sul punto, il mezzo in realtà (e lo si evince dalla sua integrale lettura) è diretto a censurare la sentenza impugnata sotto il profilo del vizio motivazionale;
– poichè la sentenza impugnata risulta depositata in data 11 aprile 2014 trova applicazione, quanto ai motivi di ricorso e ai vizi deducibili per cassazione, il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, cosiddetto “Decreto Sviluppo”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11-08-2012);
– tal disposizione consente di adire la Suprema Corte per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”; conseguentemente, poichè formulate con riferimento al previgente testo del n. 5 di cui sopra, tutte le censure aventi per oggetto il difetto di motivazione, secondo il testo del n. 5 abrogato all’epoca del deposito della sentenza gravata, non sono consentite;
– conseguentemente, il motivo va dichiarato inammissibile;
– il secondo motivo censura la sentenza gravata per violazione del D.Lgs. n. 212 del 2000, artt. 6 e 7, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. 633 del 1972, art. 54 bis, per avere la CTR – si legge nel motivo – ritenuto che il mancato invio dell’avviso di irregolarità costituisse ragione di annullamento della cartella; segnala poi parte ricorrente di aver eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto l’attività oggetto di contestazione spetta all’Agenzia delle Entrate;
– il motivo è fondato, alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 1711 del 24/01/2018) secondo la quale l’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, comma 3, non richiede di regola la preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che la procedura di liquidazione automatizzata non si limiti a rilevare meri errori materiali e richieda rettifiche preventive dei dati contenuti nella dichiarazione, nel qual caso la sua omissione, a seconda che sussistano o meno incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, può costituire mera irregolarità, non incidente sulla validità della cartella di pagamento, oppure può comportarne la nullità della L. n. 212 del 2000, ex art. 6, comma 5, (conforme Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 21804 del 20/09/2017);
– all’orientamento di cui sopra il Collegio ritiene in questa sede di dare continuità, aderendovi;
– nel presente caso trattandosi di cartella diretta a richiedere somme derivanti da mera attività di liquidazione del dovuto, si ritiene quindi non sussistere il vizio denunciato;
– il terzo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione di norma di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la CTR annullato la cartella in quanto sprovvista di motivazione non risultando sufficienti le indicazioni ivi per consentire al contribuente di verificare e valutare la correttezza dei calcoli operati per la determinazione di sanzioni e interessi;
– anche questo motivo è fondato;
– questa Corte ritiene, in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale già espresso sul punto, che nel caso di mera liquidazione dell’imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimo nella propria dichiarazione (come nel presente caso, derivando gli stessi da quanto dichiarato nel mod. 770), qualora vengano richiesti interessi e applicate sanzioni per ritardato od omesso pagamento, “il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l’effetto che l’onere di motivazione può considerarsi assolto dall’Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14236 del 07/06/2017);
– il ricorso è quindi in parte fondato e va conseguentemente accolto per quanto di ragione con cassazione della sentenza impugnata.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sez. staccata di Latina in diversa composizione, che provvederà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018