Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33494 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2019, (ud. 11/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33494

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. ARIOLI Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24795-2018 proposto da:

A.A.S., elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avv. Franco Beretti del foro di Reggio Emilia che lo

rappresenta e difende;

– Ricorrente –

MINISTERO DELL’INTERNO (91383700373), in persona del Ministro

pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi,

n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta

e difende ope legis;

– Resistente –

avverso il decreto n. 2145/2018 del Tribunale di Bologna (c.c.

21/6/2018, dep. 10/7/2018)

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/10/2019 dal consigliere relatore Dott. Giovanni

Ariolli

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A.A.S., cittadino della Nigeria, ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Bologna, che ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale e di protezione umanitaria.

2. Con decreto depositato il 10/7/2018, il Tribunale di Bologna ha rigettato l’opposizione.

3. A.A.S. ricorre per cassazione avverso il suddetto provvedimento; svolgendo tre motivi ne chiede l’annullamento.

4. Il Ministero dell’Interno, non essendosi costituito nei termini di legge con controricorso, ha depositato una nota al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo il ricorrente deduce: 1) “violazione o falsa applicazione di norme di diritto in riferimento al D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10,13 e 27, anche in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5”.

La doglianza che investe la corretta applicazione dei criteri di valutazione del narrato del ricorrente è inammissibile poichè generica. Invero, il ricorrente ha infatti omesso di confrontarsi con le specifiche argomentazioni addotte dal Tribunale a fondamento del giudizio di inverosimiglianza delle dichiarazioni rese, in ragione del difetto assoluto anche di allegazione di circostanze essenziali di pronto e facile reperimento e dell’assenza di notizie “ufficiali”, facilmente reperibili, riguardo un accaduto, quale quello sottostante all’invocata protezione relativo ad un fatto di particolare risonanza ed importanza costituito dall’uccisione del padre, Iman nella sua comunità, a cagione dello scontro tra musulmani e cristiani nella regione – di assoluto e particolare rilievo, peraltro neppure riferito nella compilazione della domanda di protezione.

Peraltro, va ribadito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr., ex multis: Sez. 1, ord. n. 24421 del 2019; Sez. 1, 2019/3340, cit. supra).

Nè risultano violazioni dei criteri e delle forme normativamente stabilite nella procedura di audizione del richiedente. Anche su tale versante la doglianza risulta inammissibile in quanto finisce per appuntarsi sul merito della valutazione operata dal Tribunale.

6. Con il secondo motivo il ricorrente deduce: “violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c).

Il motivo è inammissibile in quanto non coglie l’autonoma ratio decidendi posta a fondamento del rigetto della domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett b), costituita dalla scarsa verosimiglianza del racconto, ostativa alla configurabilità di una minaccia individuale alla vita o alla persona in relazione alla vicenda prospettata dal richiedente.

Quanto invece all’ipotesi di cui all’art. 14, lett c), il Tribunale, ha escluso, mediante il riferimento a fonti autorevoli ed aggiornate, quali il rapporto di Amnesty international 2016-17, di Human Rights Watch 2017, nonchè all’ultimo aggiornamento EASO al giugno 2017 che l’area di provenienza del richiedente (Edo State) fosse interessata da una situazione di violenza generalizzate di tale gravità e diffusione da mettere a repentaglio l’esistenza ed incolumità della persona. In particolare il tribunale ha evidenziato che sulla base delle su citate fonti internazionali le violenze di Boko Haram e gli scontri con le forze governative sono circoscritte al nord-est del paese, mentre con riferimento alla zona di provenienza del richiedente (Edo State) non è ravvisabile una situazione di violenza generalizzata e gli attacchi di gruppi ribelli riguardano unicamente le infrastrutture petrolifere, cui nn risulta interessato il ricorrente. A fronte di tale accertamento, le circostanze indicate dal ricorrente, non risultano decisive in quanto richiamano indirettamente le violenze poste in essere da Boko Haram nel nord-est del paese, mentre con riferimento alle regioni del Delta del Niger non vengono dedotte situazioni di violenza idonee ad integrare il presupposto previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett c), in quanto si lamenta un uso eccessivo della forza da parte dell’esercito ed il diffuso utilizzo di tortura e maltrattamenti, senza peraltro rappresentare uno scontro armato ed il carattere generalizzato della violenza, tale da rappresentare una concreta minaccia per l’incolumità della popolazione civile. Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), com’e noto, la nozione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza della Corte di Giustizia del 30.1.2014 (causa C-285/12 – Diakitè) dev’essere infatti interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato o uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel paese o regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (In termini, ex multis, Sez. 1, ord. n. 25126 del 2019; Sez. 6 – 1, ord. n. 24647 del 2019; Sez. 1, n. 13858 del 31.5.2018). Anche sotto tale profilo, pertanto, il provvedimento impugnato si sottrae alla denunziata violazione di legge. Peraltro, l’accertamento circa la sussistenza, in concreto, di siffatto tipo di situazione implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il cui risultato può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5, che non è stato dedotto.

7. Con il terzo motivo il ricorrente deduce “violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3”.

Anche l’ultimo motivo è inammissibile. Il Tribunale ha infatti escluso, con apprezzamento adeguato, che sia ravvisabile una specifica situazione di vulnerabilità del richiedente tale da giustificare il permesso di soggiorno per ragioni umanitarie. Tale valutazione risulta condotta tenendo conto dei principi dettati da questa Corte in materia (Sez. 1, n. 4455 del 30/11/2018), avendo il giudice del merito svolto una valutazione comparativa tra la situazione relativa al, richiedente – i cui presupposti di fatto risultano essere stati considerati anche ai fini dell’esclusione di un radicato processo di integrazione in Italia (e non potendosi apprezzare a tale fine in questa sede gli ulteriori elementi richiamati ed introdotti dal ricorrente successivamente alle decisioni di merito) – e quella del Paese di provenienza, ove risultano ancora presenti i suoi familiari, in relazione alla sua personale vicenda. Con la conseguenza che le doglianze mosse finiscono per censurare l’accertamento di merito compiuto dal Tribunale in ordine all’insussistenza della particolare situazione di vulnerabilità del ricorrente, non ammissibili in sede di legittimità.

8. In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

9. Non luogo a provvedere sulle spese stante la mancata costituzione del Ministero dell’Interno e l’assenza di difese dell’Amministrazione intimata.

10. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U., 20 settembre 2019, n. 23535).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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