Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33493 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2018, (ud. 28/11/2018, dep. 27/12/2018), n.33493

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI Maria Giulia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23510/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

R.G. & FIGLI s.n.c. in persona del legale

rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in

atti dall’avv. Franco Martellucci ed elettivamente domiciliata

presso lo studio del procuratore ridetto in Fondi (LT) vico Santorre

di Santarosa n. 7;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

sez. Staccata di Latina n. 554/40/13 depositata il 17/07/2013, non

notificata.

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

28/11/2018 dal consigliere Roberto Succio;

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello della società contribuente e riformato la pronuncia di prime cure, annullando quindi la cartella impugnata, portante somme dovuta in forza della L. n. 289 del 2002, art. 9;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate con ricorso affidato a due motivi; la società contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– vanno preliminarmente esaminate le eccezioni svolte in controricorso;

– con riferimento al primo motivo, risulta del tutto inconferente l’eccezione relativa all’asserita erroneità del calcolo degli interessi, che risulta priva di collegamento logico con il motivo al quale è diretta;

– la seconda eccezione, poi, riferita all’inammissibilità del secondo motivo del ricorso erariale che non potrebbe esser esaminato in quanto si riferisce alla violazione e/o falsa applicazione di una disposizione ritenuta contraria al diritto dell’Unione che invero andrebbe secondo il contribuente disapplicata, è pure manifestamente infondata;

– la stessa invero, non coglie il contenuto della censura introdotta con il secondo motivo di ricorso, incentrato sul parziale versamento del dovuto a titolo di condono; la questione relativa alla contrarietà al diritto dell’Unione della disciplina in esame infatti, è questione autonoma rispetto a quella del perfezionamento della fattispecie estintiva prevista dalla disposizione di cui all’art. 9 ricitato, sia pur ad essa collegata;

– in ogni caso poi, avendo il contribuente aderito al condono, avvalendosi quindi di una modalità di estinzione del proprio debito tributario particolarmente vantaggiosa prevista dall’ordinamento interno, difetta in capo a questi l’interesse a denunciare la contrarietà di tal disposizione rispetto alle previsioni del diritto Unionale; interesse che invece sussiste in capo all’Amministrazione Finanziaria che non ha però qui formulato censure sul punto;

– può quindi procedersi con l’esame dei motivi di ricorso dell’Agenzia delle Entrate;

– con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 212 del 2000, art. 7 e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR annullato illegittimamente la cartella impugnata in quanto sprovvista di motivazione; il secondo motivo censura la sentenza gravata per violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR omesso di prender atto dell’insufficiente versamento rispetto al dovuto;

– i motivi sono strettamente connessi tra di loro, al punto da costituire frammentazione di una analoga censura, e quindi possono essere esaminati congiuntamente; entrambi sono fondati;

– va premesso che nel vigore di ogni disciplina di natura “condonistica” questa Corte ha sempre affermato che (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27085 del 18/12/2006 in tema di condono fiscale, e con riguardo alle somme dovute in base alla dichiarazione integrativa per l’IVA presentata ai sensi della L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 49, in caso di omesso versamento l’amministrazione finanziaria provvede al recupero, a seguito della modifica del sistema di riscossione coattiva introdotto con il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, secondo le modalità e nei termini previsti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, ancorchè tale procedura in origine non fosse normativamente prevista per le imposte indirette e per l’IVA in particolare. Pertanto, senza che possa distinguersi tra le ordinarie dichiarazioni di imposta e quelle integrative effettuate in sede di condono – atteso che ogni peculiarità delle rispettive discipline viene meno nella fase della riscossione a mezzo ruolo, che è il sistema unitario di recupero di ogni tipo di tributo ed entrata dello Stato (del D.P.R. n. 43 del 1988, art. 63 e segg.) detto recupero va eseguito con l’iscrizione a ruolo va effettuata, come nelle ipotesi di cd. controllo formale di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, (dove la liquidazione semplicemente si sovrappone alla dichiarazione, mancando una pretesa ulteriore rispetto al dichiarato);

– la fattispecie è identica a quella che ci occupa, risultando dalla lettura della sentenza impugnata che la contribuente società non ha versato per intero quanto dovuto a seguito della sanatoria L. n. 289 del 2002, ex art. 9, per l’anno 2003, avendo pagato la minor somma di Euro 6.000 a fronte del dovuto e indicato in dichiarazione integrativa pari a Euro 16.730,00;

– orbene, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 21804 del 20/09/2017; conformi Sez. 5, Sentenza n. 25329 del 28/11/2014; Sez. 5, Sentenza n. 15564 del 27/07/2016) che sebbene in via generale la cartella esattoriale, che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l’ente impositore esercita la pretesa tributaria, debba essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, tale obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascuno tipo di atto, sicchè nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, l’obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perchè, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa;

– il ricorso è fondato e va conseguentemente accolto, con cassazione della sentenza impugnata; non risultando necessari accertamenti in fatto, la causa può essere decisa con il rigetto del ricorso originario del contribuente.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso originario del contribuente; liquida le spese in Euro 2.300,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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