Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33493 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2019, (ud. 11/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33493

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24446-2018 proposto da:

H.S.E. elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avv. Stefano Plenzick del foro di Como che lo rappresenta e

difende

– Ricorrente –

MINISTERO DELL’INTERNO (92087690407), in persona del Ministro

pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi,

n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta

e difende ope legis

– Resistente –

avverso il decreto n. 2173/2018 del Tribunale di Bologna (c.c.

21/6/2018, dep. 12/7/2018)

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/10/2019 dal consigliere relatore Dott. Giovanni

Ariolli

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. H.S.E., cittadino del Marocco ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Bologna, Sezione di Forlì, che ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale e di protezione umanitaria.

2. Con decreto depositato il 12/7/2018, il Tribunale di Bologna ha rigettato l’opposizione.

3. H.S.E. ricorre per cassazione avverso il suddetto provvedimento; svolgendo due motivi ne chiede l’annullamento.

4. Il Ministero dell’Interno, non essendosi costituito nei termini di legge con controricorso, ha depositato una nota al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo il ricorrente deduce “la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 35 e 35 bis, nonchè dell’art. 40 c.p.c., comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c.”.

5.1. Il motivo – che attiene al rito processuale applicabile per le richieste di protezione umanitaria – è manifestamente infondato. Questa Corte ha, infatti, affermato, con orientamento condiviso dal Collegio, che, “(…)..il rito previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, con le peculiarità che lo connotano composizione collegiale della sezione specializzata, procedura camerale e non reclamabilità del decreto – ha un ambito di applicabilità espressamente limitato alle controversie di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, e a quelle relative all’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’Unità Dublino. Tuttavia, qualora le azioni dirette ad ottenere le protezioni internazionali tipiche (status di rifugiato e protezione sussidiaria) e le azioni volte al riconoscimento di quella atipica (protezione umanitaria) siano state contestualmente proposte con un unico ricorso, per libera e autonoma scelta processuale del ricorrente, trova comunque applicazione per tutte le domande connesse e riunite il rito camerale di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, bis davanti alla sezione specializzata del Tribunale in composizione collegiale, in ragione della profonda connessione, soggettiva ed oggettiva, esistente tra le predette domande e della prevalenza della composizione collegiale del Tribunale in forza del disposto dell’art. 281 nonies c.p.c. Occorre inoltre tener conto, nella stessa prospettiva delineata, di alcuni fondamentali principi e valori che corroborano la conclusione: in primo luogo, il carattere unitario dell’accertamento dei presupposti dei vari tipi di tutela, che normalmente richiede l’indagine officiosa circa le medesime realtà socio-politiche del Paese di origine; in secondo luogo, la fondamentale esigenza di evitare contrasto di giudicati, in considerazione del rapporto di sussidiarietà e conseguente relativa residualità reciproca che connota le tre forme graduate di protezione, che attuano ed esauriscono nel nostro ordinamento il diritto di asilo costituzionale ex art. 10 Cost., comma 3; in terzo luogo, il principio della ragionevole durata del processo, che impone una soluzione interpretativa che eviti lekduplicazione di accertamenti processuali e i ritardi connessi alle inevitabili relazioni di pregiudizialità tra i processi celebrati separatamente (…)” (in termini, ex multis vedi: Sez. 1, n. 9658 del 6/3/2019; richiamata dalla stessa Cass. n. 16458/19).

Perciò, rilevato come la domanda di protezione umanitaria era nel caso di specie, fin dall’inizio, subordinata ed accessoria rispetto alle altre domande di protezione internazionale, in virtù del principio della “concentrazione processuale” richiamato dal tribunale di Bologna, la domanda accessoria segue il rito di quella principale.

5.2. Parimenti manifestamente infondata è poi l’ulteriore prospettazione del ricorrente secondo cui nel caso in esame troverebbe applicazione l’art. 40 c.p.c., comma 4, a mente del quale nel caso di cause connesse soggette a riti speciali trova applicazione il rito previsto per la causa di maggior valore il quale stabilisce che vada applicato il rito previsto per la causa di maggior valore, da individuarsi in quella della protezione umanitaria. La doglianza, infatti, muove da un errato presupposto di diritto – e in ciò può ravvisarsi un profilo di manifesta infondatezza – secondo cui sarebbe possibile stabilire tra le diverse forme di protezione dello straniero una sorta di graduazione secondo il loro valore. Invero, tanto la protezione internazionale che quella umanitaria, al pari del diritto di asilo, attengono a diritti fondamentali dell’individuo ed hanno la finalità di tutelare posizioni soggettive di livello costituzionale. La diversità dei presupposti non ne muta il fondamento comune, trattandosi di ragioni comunque riconducibili ad un vulnus correlato ai diritti umani compresi nell’ampia formulazione dell’art. 10 Cost., comma 3 (Sez. 6 – 1, ord. n. 10686 del 20/6/2012, Rv. 623092): chi “teme a ragione di essere perseguitato”, chi fugge dal pericolo di subire una persecuzione, chi teme di essere esposto al rischio di un danno grave per la sua incolumità o per la sua stessa sopravvivenza, fa valere in giudizio un diritto personale ed assoluto che preesiste al suo formale riconoscimento, per come si ricava – tra le altre fonti – dall’art, 78 del Trattato di Lisbona che attribuisce all’Unione Europea lo sviluppo di una politica comune in materia di asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea, finalizzata ad offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un Paese terzo che necessita di protezione.

6. Con il secondo motivo il ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

La censura – relativa alla mancata attivazione del potere officioso del giudice di acquisire i documenti necessari a comprovare l’esistenza dei presupposti della domanda di protezione – è manifestamente infondata. Questa Corte ha infatti affermato che la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Sez. 6 – 1, ord. n. 27336 del 29/10/2018, Rv. 651146). Nel caso di specie, il giudice del merito ha evidenziato come non fossero state allegate da parte del ricorrente fattori di persecuzione riconducibili a quelli elencati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, nè l’interessato ha paventato il rischio di subire in caso di rientro in Marocco, una delle forme di danno grave alla persona tipizzate dalla legge.

Parimenti può affermarsi a proposito della protezione umanitaria, laddove a fondamento della richiesta il ricorrente ha addotto soltanto un motivo di carattere economico non idoneo ad integrare le condizioni di rilascio dello speciale permesso e, dunque, ad attivare l’invocato potere di cooperazione istruttorio del giudice.

7. In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

8. La mancata costituzione del Ministero dell’Interno nei termini e l’assenza di difese esime il Collegio dal provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

9. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto (Cass. S.U., 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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