Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33492 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2018, (ud. 28/11/2018, dep. 27/12/2018), n.33492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI Maria Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28865/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

CANNIZZARO s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia sez. staccata di Catania n. 303/18/11 depositata il

27/10/2011, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

28/11/2018 dal consigliere Roberto Succio.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello dell’Amministrazione Finanziaria, confermando la pronuncia di prime cure con esclusione della statuizione sulle spese, e quindi ha annullato l’avviso di accertamento impugnato per IVA, IRPEF ed IRAP 1999;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate con ricorso affidato a due motivi; la società contribuente è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c, comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto che alla luce della regolarità delle scritture contabili l’Agenzia delle Entrate non poteva ricorrere all’accertamento induttivo fondato sulle presunzioni di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. D);

– il motivo è fondato;

– come questa Corte ha già sancito (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7871 del 18/05/2012; Sez. 5, Sentenza n. 23550 del 05/11/2014) in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell’accertamento analitico – induttivo del reddito d’impresa, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo della antieconomicità del comportamento del contribuente. In tali casi, pertanto, è consentito all’ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici purchè gravi, precise e concordanti – maggiori ricavi o minori costi, ad esempio determinando il reddito del contribuente utilizzando le percentuali di ricarico, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente;

– in specifico, proprio con riferimento alla percentuale di ricarico, questa Corte ha precisato che (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27330 del 29/12/2016) in tema di accertamento analitico induttivo del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), le percentuali di ricarico, accertate con riferimento ad un determinato anno fiscale, costituiscono validi elementi indiziari, da utilizzare secondo i criteri di razionalità e prudenza, per ricostruire i dati corrispondenti relativi ad anni precedenti o successivi, atteso che, in base all’esperienza, non si tratta di una variabile occasionale, per cui incombe sul contribuente, anche in virtù del principio di vicinanza della prova, l’onere di dimostrare i mutamenti del mercato o della propria attività che possano giustificare in altri periodi l’applicazione di percentuali diverse; pertanto la CTR, nel ritenere che l’anomalia quanto alla ridetta percentuale non legittimasse il ricorso all’accertamento analitico-induttivo, ha commesso errore di diritto;

– il secondo motivo di ricorso denuncia vizio motivazionale essendosi limitata la CTR a ritenere che l’attività di controllo di sia limitata a una mera elencazione di costi senza adeguato riscontro probatorio;

– anche tal motivo è fondato;

– si evince infatti dalla lettura della sentenza impugnata che l’Amministrazione Finanziaria ha riscontrato in capo alla società contribuente, diversamente da quanto sostenuto dalla stessa, anche l’applicazione di una percentuale di ricarico che ha ritento anomala in quanto eccessivamente inferiore a quella praticata nel mercato di riferimento;

– orbene, l’orientamento di questa Corte è costante nel ritenere (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27552 del 30/10/2018) che l’Amministrazione finanziaria può determinare il reddito del contribuente in via induttiva, pur in presenza di contabilità formalmente regolare, ove quest’ultima sia intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, che può desumersi anche da un unico elemento presuntivo, purchè preciso e grave, quale appunto l’abnormità della percentuale di ricarico;

– il ricorso è fondato e va conseguentemente accolto, con cassazione della sentenza impugnata.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia, sez. staccata di Catania in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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