Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33491 del 27/12/2018
Cassazione civile sez. trib., 27/12/2018, (ud. 28/11/2018, dep. 27/12/2018), n.33491
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI Maria Giulia – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25167/2012 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
R.G. & FIGLI s.n.c. in persona del legale
rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in
atti dall’avv. Giovanni Quadrino ed elettivamente domiciliata presso
lo studio del procuratore ridetto in Fondi (LT), via Mantova n. 8;
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio
sez. Staccata di Latina n. 600/40/11 depositata il 1/09/2011, non
notificata.
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del
28/11/2018 dal consigliere Roberto Succio.
Fatto
RILEVATO
che:
– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello della società contribuente e riformato la pronuncia di prime cure, annullando quindi la cartella impugnata;
– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate con ricorso contenente un solo motivo; la società contribuente resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– con il motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 212 del 2000, art. 7, per avere la CTR annullato illegittimamente la cartella impugnata in quanto sprovvista di motivazione;
– il motivo è infondato;
– questa Corte ritiene, in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale già espresso sul punto, che solo nel caso di mera liquidazione dell’imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimo nella propria dichiarazione proprio qualora vengano recuperate le imposte e richiesti interessi e applicate sanzioni per ritardato od omesso pagamento, “il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l’effetto che l’onere di motivazione può considerarsi assolto dall’Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14236 del 07/06/2017);
– diversamente, quando, come nel presente caso, si tratti di recupero di un credito d’imposta (nella fattispecie si trattava di credito per incremento occupazionale) trova applicazione il diverso orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14949 del 08/06/2018) secondo il quale l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche, sicchè il disconoscimento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di un credito d’imposta non può avvenire tramite l’emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso di recupero di credito d’imposta o quanto meno bonario (conforme Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11292 del 31/05/2016);
– quanto sopra a maggior ragione se si tiene in considerazione il fatto che dalla sentenza impugnata si evince come la cartella impugnata costituisca prima manifestazione della pretesa tributaria, con necessità pertanto per l’Erario di motivare adeguatamente; in termini questa Corte ha già stabilito (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 21804 del 20/09/2017) che in via generale la cartella esattoriale, che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l’ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo e nel presente caso, trattandosi di recupero per il quale debbono esser risolte questioni giuridiche, detta motivazione avrebbe dovuto quindi risultare ed essere presente in applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 4.100 oltre a 15% spese generali, CPA ed Iva di legge che pone a carico di parte soccombente. Così deciso in Roma, il 28 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018