Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33491 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2019, (ud. 11/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33491

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23968-2018 proposto da:

D.J.M., elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avv. Franco Beretti del foro di Reggio Emilia che lo

rappresenta e difende

– Ricorrente –

MINISTERO DELL’INTERNO (91383700373), in persona del Ministro

pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi,

n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta

e difende ope legis

– Resistente –

avverso il decreto n. 1739/2018 del Tribunale di Bologna (c.c.

28/5/2018, dep. 20/6/2018)

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/10/2019 dal consigliere relatore Dott. Giovanni

Ariolli.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.J.M., cittadino del Gambia ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Bologna, che ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale e di protezione umanitaria.

2. Con decreto depositato il 20/6/2018, il Tribunale di Bologna ha rigettato l’opposizione.

3. D.J.M. ricorre per cassazione avverso il suddetto provvedimento; svolgendo un unico motivo ne chiede l’annullamento.

4. Con controricorso ritualmente notificato, si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, chiedendo la declaratoria di inammissibilità e/o il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con un unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 1980, art. 32, comma 3 “.

Il motivo è inammissibile. Il Tribunale si è espresso nel senso della non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente, il quale aveva riferito di essere fuggito dal Gambia per paura dello zio che – in quanto musulmano – non approvava il fatto che il ricorrente si fosse convertito al cristianesimo e lo aveva minacciato di morte. Tale negativo apprezzamento si fonda su una valutazione che attiene agli elementi essenziali della dichiarazione resa, a carattere assolutamente generico e priva dei necessari elementi circostanziali di riscontro, tanto con riguardo alla sfera interna del dichiarante (nessuna indicazione è stata data con riguardo ai tempi e modi della conversione benchè ciò avesse formato oggetto di specifico approfondimento in sede di audizione) che quella relativa agli altri soggetti chiamati nella vicenda (solo in un secondo momento era stato dichiarato che anche la madre fosse di religione cristiana, così con riguardo al paventato pericolo proveniente dallo zio). Tale giudizio sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 1, ord.n. 27503 del 30/10/2018, Rv. 651361). E’ pertanto da escludere che la vicenda descritta possa essere posta alla base della domanda di protezione per motivi umanitari: domanda il cui scrutinio, in fatto, è retto dai criteri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, ed è quindi condizionato dalla medesima valutazione circa la credibilità delle menzionate dichiarazioni che è devoluto al giudice del merito allorchè giudica delle superiori forme di protezione (cfr. in tema Cass. 24 settembre 2012, n. 16221). Tanto rilevato, occorre dare atto che il giudice di merito ha dunque motivatamente evidenziato come a carico dell’istante non si ravvisasse una situazione di particolare vulnerabilità. A fronte di tale affermazione non vale opporre generiche deduzioni, correlate alle condizioni del Paese di origine (il Gambia), che non siano specificamente riferibili alla persona del richiedente. Infatti, la protezione umanitaria postula una condizione di vulnerabilità riferita alla persona dello straniero che invochi la protezione, e va quindi ancorata alla vicenda individuale di questo (cfr. Sez. 1, n. 4455 del 23/2/2018, Rv. 647298). In tal senso si spiega, e non appare censurabile, la conclusione del giudice distrettuale che ha escluso ricorressero le condizioni per l’accoglimento della nominata forma di protezione; e ciò indipendentemente dal progetto di accoglienza cui il richiedente era stato ammesso: progetto che non poteva evidentemente elidere la condizione di vulnerabilità che la domanda sottendeva e che, comunque, non vale, per quanto precisato nel provvedimento impugnato, a dimostrare l’avvenuta integrazione sociale in Italia, considerato anche che nel Paese di origine si collocano i riferimenti affettivi ed amicali del ricorrente.

6. In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso, condannandosi il ricorrente, stante la soccombenza, a rifondere le spese all’Amministrazione controricorrente, liquidate come in dispositivo.

7. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U., 20 settembre 2019, n. 23535).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare al controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 2.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA