Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33490 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2018, (ud. 28/11/2018, dep. 27/12/2018), n.33490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI Maria Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25160/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

R.G. & FIGLI s.n.c. in persona del legale

rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in

atti dall’avv. Giovanni Quadrino ed elettivamente domiciliata presso

lo studio del procuratore ridetto in Fondi (LT), via Mantova n. 8;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

sez. Staccata di Latina n. 601/40/11 depositata il 1/09/2011, non

notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

28/11/2018 dal consigliere Roberto Succio.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado che aveva annullato la cartella di pagamento emessa per IRAP 2002 e 2003;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate con ricorso affidato a un unico motivo; la società contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– osserva preliminarmente la Corte che il ricorso è inammissibile;

– infatti, la sentenza gravata è stata resa nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e del sig. R.G.; ne deriva che il ricorso per cassazione, diretto e notificato alla società R.G. E FIGLI s.n.c., che non risulta esser stata parte di quel giudizio, risulta evidentemente inammissibile.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; liquida le spese in Euro 1.400 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA di legge che pone a carico di parte soccombente.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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