Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33490 del 27/12/2018
Cassazione civile sez. trib., 27/12/2018, (ud. 28/11/2018, dep. 27/12/2018), n.33490
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI Maria Giulia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25160/2012 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
R.G. & FIGLI s.n.c. in persona del legale
rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in
atti dall’avv. Giovanni Quadrino ed elettivamente domiciliata presso
lo studio del procuratore ridetto in Fondi (LT), via Mantova n. 8;
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio
sez. Staccata di Latina n. 601/40/11 depositata il 1/09/2011, non
notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del
28/11/2018 dal consigliere Roberto Succio.
Fatto
RILEVATO
che:
– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado che aveva annullato la cartella di pagamento emessa per IRAP 2002 e 2003;
– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate con ricorso affidato a un unico motivo; la società contribuente resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– osserva preliminarmente la Corte che il ricorso è inammissibile;
– infatti, la sentenza gravata è stata resa nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e del sig. R.G.; ne deriva che il ricorso per cassazione, diretto e notificato alla società R.G. E FIGLI s.n.c., che non risulta esser stata parte di quel giudizio, risulta evidentemente inammissibile.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; liquida le spese in Euro 1.400 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA di legge che pone a carico di parte soccombente.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018