Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3349 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/02/2020, (ud. 22/10/2019, dep. 12/02/2020), n.3349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21178-2018 proposto da:

H.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO MORDINI

N. 14, presso lo studio dell’avvocato TERESINA T. MACRI’, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente-

contro

B.E., titolare dell’omonima impresa individuale,

elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE DELLE MEDAGLIE D’ORO 48,

presso lo studio dell’avvocato GIULIO MASTROIANNI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 589/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

Fatto

RILEVATO

CHE

La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 589/2018 aveva rigettato l’appello proposto da H.M. avverso la sentenza con la quale il tribunale locale, parzialmente accogliendo la domanda dallo stesso proposta nei confronti di B.E., aveva dichiarato illegittimo il licenziamento irrogato, condannato il B. al pagamento di differenze retributive pari ad Euro 2.874,37 e respinto le ulteriori domande relative a maggiori differenze di retribuzione.

La corte territoriale, investita dell’impugnazione relativa alle maggiori differenze rivendicate, aveva ritenuto non provato il maggior orario di lavoro indicato dal lavoratore e non provata l’applicazione del CCNL invece invocato dallo stesso.

Avverso tale decisione il lavoratore proponeva ricorso affidato a tre motivi anche coltivati con successiva memoria cui resisteva il B. con controricorso.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) con il primo motivo è denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non avendo, la corte territoriale, ritenuto credibili le dichiarazioni del teste R..

Il motivo risulta inammissibile. Questa Corte ha avuto modo di chiarire che “In tema di ricorso per cassazione costituisce fatto (o punto) decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quello la cui differente considerazione è idonea a comportare, con certezza, una decisione diversa (Cass. n. 18368/2013; Cass. n. 17761/2016).

Ha anche specificato che “L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 (conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012), introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia” (Cass. n. 23238/2017).

La decisività del “fatto” omesso assume nel vizio considerato dalla disposizione richiamata rilevanza assoluta poichè determina lo stretto nesso di causalità tra il fatto in questione e la differente decisione (non solo eventuale ma certa).

Tale condizione deve dunque essere chiaramente allegata dalla parte che invochi il vizio, onerata di rappresentare non soltanto l’omissione compiuta ma la sua assoluta determinazione a modificare l’esito del giudizio.

Nel caso di specie il motivo, al di là della formale intestazione, in realtà contiene una critica alla valutazione fatta dal giudice delle dichiarazioni dei testi. La Corte ha spiegato le ragioni della valutazione delle testimonianze in riferimento alla decisione assunta e tale valutazione, attinente al merito della controversia, non può essere nuovamente richiesta in questa sede di legittimità.

2) Con il secondo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione del coni inerente al rapporto di lavoro in oggetto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.), avendo erroneamente, la corte di appello, ritenuto applicabile l’accordo provinciale che prevede l’istituto del “quintalato”, reiteratamente applicato nel settore panificatori e quindi anche frutto di uso aziendale.

A riguardo il ricorrente ha dedotto che la disciplina applicabile avrebbe dovuto essere quella del culi di artigiano panificatore, comunque rilevando la mancata considerazione del maggior numero di ore lavorate.

Il motivo risulta inammissibile per più ragioni.

Deve premettersi che “Nel giudizio di cassazione, l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi – imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella formulazione di cui al D.Lgs. n. 2 febbraio 2006, n. 40, può dirsi soddisfatto solo con la produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario per l’applicazione del canone ermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c.; nè, a tal fine, può considerarsi sufficiente il mero richiamo, in calce al ricorso, all’intero fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchi una puntuale indicazione del documento nell’elenco degli atti. Cass. n. 4350/2015; Cass. n. 195/2016; conf. Cass. n. 21554/2017.

L’onere in questione non risulta essere stato adempiuto, mancando ogni indicazione, nel motivo, delle norme collettive invocate.

Del tutto generica risulta poi la doglianza relativa al maggior numero di ore lavorate, rimaste indimostrate. Tali ragioni rendono inammissibile la censura.

3) Con il terzo motivo è dedotta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per aver la corte territoriale condannato il ricorrente alle spese processuali.

Il motivo è infondato non risultando violato il principio di soccombenza (Cass. n. 13229/2011).

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

Sussistono, se dovuto in ragione dell’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio, i presupposti per il versamento, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 1 5 % ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020

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