Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3349 del 08/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 08/02/2017, (ud. 11/01/2017, dep.08/02/2017),  n. 3349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17615-2012 proposto da:

AGRINTESA SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

ROTELLINI 88, presso lo studio dell’avvocato ERMANNO BELLI, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo

studio dell’avvocato MARCELLO FURITANO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARCO ZANASI giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6/2012 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 30/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2017 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA;

udito per il ricorrente l’Avvocato BELLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato ZANASI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Agrintesa soc.coop.agricola propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 6 del 26 settembre 2011 – 30 gennaio 2012 con la quale la commissione tributaria regionale dell’Emilia – Romagna, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento notificatile dal Comune di Castelfranco Emilia per Ici dal 2004 al 2008 su otto immobili strumentali da essa posseduti.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che gli immobili in questione non fossero esenti da Ici per il solo fatto della loro affermata strumentalità all’attività agricola dei soci della cooperativa, in quanto tutti iscritti in categorie catastali diverse da quelle di “ruralità” (A/6 e D/10); e ciò sulla base di quanto stabilito da SSUU 18565/09.

Resiste con controricorso il Comune di Castelfranco Emilia.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. Con il primo motivo di ricorso la cooperativa deduce l’applicabilità, nella specie, dello jus superveniens costituito dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2 bis segg. convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106. Si deduce, in particolare, l’avvenuta presentazione nel termine di legge di istanza (allegata al ricorso per cassazione sub e), con allegati) di attribuzione ai fabbricati in oggetto, aventi da almeno cinque anni carattere di ruralità secondo quanto stabilito dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, della classificazione catastale D/10; con conseguente loro esenzione da Ici anche per le annualità dedotte in giudizio, stante l’efficacia retroattiva della speciale procedura di riconoscimento di ruralità di cui al D.L. in questione.

Il motivo deve trovare accoglimento.

Va premesso che, contrariamente a quanto eccepito dal controricorrente Comune di Castelfranco Emilia, la produzione nel giudizio di cassazione di documenti comprovanti l’applicabilità alla fattispecie dello jus superveniens non può dirsi di per sè inammissibile alla luce dei limiti imposti dall’art. 372 c.p.c..

Si è infatti osservato, in proposito, che lo jus superveniens trova rilevanza anche nel giudizio di legittimità, in quanto suscettibile di comportare la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito; avanti al quale viene eccezionalmente consentito di allegare la documentazione volta a dimostrare la ricorrenza delle condizioni per la riforma, appunto in forza della normativa sopravvenuta, della decisione di merito (Cass. nn. 2989/78; 2010/80; 2341/82; 2546/83; 3305/12); nel senso della deducibilità in cassazione di disposizioni retroattive emanate successivamente alla pubblicazione della sentenza impugnata, si sono recentemente espresse anche le SSUU, con sent. n. 21691/16.

Nel caso di specie, la cooperativa ha allegato al ricorso – sub lett. e) “dichiarazione di variazione D.L. n. 70 del 2011, ex art. 7 e allegati”, e tale allegazione (esplicitata ed illustrata in memoria) deve ritenersi sufficiente – fatte salve le verifiche di merito che dovranno comunque svolgersi in sede di rinvio – a fornire le specificazioni necessarie a comprovare la rilevanza della normativa sopravvenuta al fine della eventuale risoluzione della lite in senso opposto a quanto ritenuto dalla commissione tributaria regionale nella sentenza impugnata.

In particolare, da tali allegazioni potrà il giudice di rinvio desumere, in fatto: – la data di presentazione dell’istanza di attribuzione del classamento catastale D/10, rilevante anche ai fini di individuare le annualità retroattivamente interessate dalla nuova attribuzione (comunque ex lege esclusa per quelle risalenti ad oltre cinque anni prima dell’istanza medesima e dunque, nella specie, per le annualità 2004 e 2005); – la specificazione della natura e del contenuto delle autocertificazioni e dei documenti allegati all’istanza; – l’effettiva riferibilità dell’istanza agli immobili dedotti negli avvisi di accertamento qui opposti; – l’esito dell’istanza, anche alla luce della ricostruzione in fatto resa dalla cooperativa, secondo cui (v. ric. pagg. 23, 24, 44) almeno alcuni immobili avrebbero ottenuto il classamento di ruralità D/10 prima ed indipendentemente dal ricorso alla procedura speciale di riconoscimento di cui al D.L. n. 70 del 2011, art. 7.

Va poi considerato – certo non ultimo – che il D.L. n. 70 del 2011 in esame è stato sì emesso, e convertito in legge, prima della deliberazione della sentenza impugnata (così da non potersi reputare, a rigore, “sopravvenuto” a quest’ultima); e tuttavia alla data di emanazione della sentenza non erano ancora scaduti i termini di legge (poi prorogati) per la presentazione dell’istanza di variazione catastale. Tantomeno, era già stato interpretativamente recepito nell’ordinamento l’effetto retroattivo quinquennale dell’istanza in oggetto; poi espressamente introdotto, successivamente al presente ricorso per cassazione, dal D.L. n. 102 del 2013, conv. in L. n. 124 del 2013 (art. 2, comma 5 ter).

In casi del tutto analoghi, hanno cassato con rinvio, tra le altre: Cass. 13763/16 e 16178/16.

p. 2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, conv. in L. n. 1 del 2009; D.L. n. 557 del 1993, art. 9, e D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a); per avere la commissione tributaria regionale erroneamente escluso il carattere rurale degli immobili in oggetto sulla base di un dato, la diversa classificazione catastale, non dirimente a fronte della strumentalità all’attività agricola dei soci degli immobili medesimi.

Per le annualità di imposta successive al 2004-2005, si tratta di censura assorbita dall’accoglimento del motivo che precede.

Per quanto concerne le annualità 2004-2005, comunque escluse dagli effetti dell’istanza di variazione catastale, la decisione della commissione tributaria regionale risulta conforme all’indirizzo di legittimità in materia di Ici dei fabbricati rurali.

Va infatti qui ribadito l’orientamento di legittimità secondo cui: – per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è dirimente l’oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 per le unità abitative, o D/10 per gli immobili strumentali); sicchè l’immobile che sia stato iscritto come “rurale”, in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, (conv. in L. 26 febbraio 1994, n. 133) non è soggetto all’imposta, ai sensi del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1 bis (conv. in L. 27 febbraio 2009, n. 14) e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a); – per converso, qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale (di non ruralità), è onere del contribuente, che invochi l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato, restandovi altrimenti quest’ultimo assoggettato; – allo stesso modo, il Comune deve impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’Ici.

Si tratta di orientamento già fissato dalla nota sentenza SSUU n. 18565/09, richiamata anche dalla sentenza qui impugnata.

A tale orientamento hanno fatto seguito innumerevoli pronunce di legittimità (Cass. nn. 7102/10; 8845/10; 20001/11; 19872/12; 5167/14), più recentemente confermate da Cass. n. 16737/15. Ha, in particolare, osservato quest’ultima pronuncia che: “non ha alcuna rilevanza nel caso in esame la questione dello svolgimento o meno, nel fabbricato di cui trattasi, di attività diretta alla manipolazione o alla trasformazione di prodotti agricoli (conferiti dai soci come da chiunque altro). L’esenzione dall’Ici per i fabbricati di tipo rurale segue il criterio della determinazione catastale, nel senso che per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è rilevante l’oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10). Solo l’immobile che sia stato iscritto come rurale, in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9 del (convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133), non è soggetto all’imposta, sensi del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1 – bis, (convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14) e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a). Cosicchè, qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato, quest’ultimo restandovi, altrimenti, assoggettato”.

Nello stesso senso, più di recente, Cass. 20/04/2016 n. 7930, secondo cui: “In tema d’ICI, ai fini del trattamento esonerativo rileva l’oggettiva classificazione catastale dell’immobile, per cui l’immobile iscritto come “rurale”, con attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), non è soggetto all’imposta, ai sensi del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis e dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), mentre, qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l’esenzione, impugnare l’atto di classa mento; fermo restando, invece, che se il fabbricato non risulti iscritto in catasto e il contribuente agisca per ottenere il rimborso dell’imposta, l’accertamento della ruralità può essere immediatamente compiuto dal giudice, ma incombe al contribuente dimostrare la sussistenza dei requisiti il D.L. n. 557 del 1993, ex art. 9.

Ne segue, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la cassazione della sentenza impugnata in relazione allo jus superveniens; con rinvio, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna in diversa composizione.

PQM

La Corte:

– accoglie il primo motivo di ricorso;

– cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della quinta sezione civile, il 23 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA