Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3349 del 05/02/2019

Cassazione civile sez. I, 05/02/2019, (ud. 23/01/2019, dep. 05/02/2019), n.3349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13114/2018 proposto da:

K.O., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dagli avvocati Barbato Rocco, Pannone Ottavio, giusta procura in

calce al ricorso;

-ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione

Internazionale di Caserta;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, del 21/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/01/2019 dal cons. Dott. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE IGNAZIO, che ha concluso per l’accoglimento con rinvio.

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Napoli, con il decreto n. 2226 del 2018 (pubblicato il 21 marzo 2018), ha respinto il ricorso proposto dal sig. K.O., cittadino del Gambia, avverso il provvedimento negativo del Ministero dell’Interno – Commissione territoriale di Caserta che aveva disatteso le sue richieste di protezione internazionale e di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Tribunale, inquadrata la domanda nell’ambito della previsione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis (come introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, convertito con modificazioni nella L. n. 46 del 2017), entrato in vigore il 18 agosto 2017, non ha accolto l’istanza di fissazione dell’udienza, in difetto della disponibilità della videoregistrazione (art. 35-bis, comma 11, lett. a), perchè l’audizione del richiedente asilo sarebbe stata superflua in quanto essa sarebbe stata richiesta (e svolta) davanti alla Commissione territoriale prima che fosse diventata formalmente obbligatoria l’attività di videoregistrazione dei colloqui dei richiedenti asilo, stabilita solo a partire dal 18 agosto 2017, ossia decorsi 180 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 13 del 2017 (convertito, con modificazioni, nella L. n. 46 del 2017).

Nel merito, il Collegio ha condiviso la decisione della Commissione territoriale ed escluso la ricorrenza di motivi di carattere umanitario. In particolare, il Tribunale, ha ritenuto estranea, ai presupposti per il riconoscimento delle protezioni richieste, la narrazione del ricorrente, riconducibile ad una lite familiare, secondo la quale egli, amando una donna di fede cristiana, era stato costretto dal padre a sposare una ragazza di religione musulmana sicchè, percossa la sposa, era fuggito dal Paese per il timore dell’ira paterna. Narrazione, peraltro, ritenuta inveritiera o implausibile.

Inoltre, il Gambia (un Paese che aveva registrato importanti e positivi cambiamenti) non era interessato da conflitti armati diffusi, sicchè andava esclusa la ricorrenza dell’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14; nè erano rilevabili stati patologici di rilievo e profili di vulnerabilità dell’istante tali da giustificare l’applicazione della misura residuale di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Esso ha, altresì, escluso anche la ricorrenza di ipotesi di asilo al di fuori delle ipotesi normativamente stabilite dalla speciale disciplina.

Il richiedente asilo ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, che lamentano:

1) la mancata fissazione dell’udienza, in violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, commi 10 e 11, (come introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, convertito con modificazioni nella L. n. 46 del 2017), art. 111 Cost., comma 2 e art. 24, comma 2, (art. 360 c.p.c., n. 4), richiesta e non concessa nonostante la mancata disponibilità della videoregistrazione del colloquio davanti alla Commissione amministrativa;

2) il mancato riconoscimento dello status di rifugiato, negato in violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5 e 8 anche per mezzo dell’onere probatorio agevolato;

3) il diniego del diritto alla protezione sussidiaria internazionale, mediante cooperazione istruttoria relativa ai Paesi di transito, in ragione del rischio corso di subire un danno grave (D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8);

4) il mancato riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 34 e art. 5, comma 6 TU e art. 10 Cost.).

Il Ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato, alla luce del principio di diritto che questa Corte (Sez. 1 -, Sentenza n. 32029 del 2018) ha già enunciato e a cui, in questa sede, il Collegio, condividendolo, intende dare continuità: “In tema di protezione internazionale, allorchè il richiedente impugni la decisione della Commissione territoriale e la videoregistrazione del colloquio non sia disponibile, il giudice deve fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto che decide il ricorso per violazione del principio del contraddittorio, a nulla rilevando che l’audizione, nella specie, sia stata effettuata davanti alla Commissione territoriale in data anteriore alla consumazione del termine di 180 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 13 del 2017, convertito nella L. n. 46 del 2017, essendo l’udienza di comparizione delle parti, anche in tale ipotesi, conseguenza obbligata della mancanza della videoregistrazione.”.

Di conseguenza, in accoglimento del detto primo motivo di ricorso (assorbiti i restanti), deve essere cassato il decreto impugnato e la causa rinviata, anche per le spese di questa fase processuale, al Tribunale di Napoli che, in diversa composizione, deciderà nuovamente la controversia tenendo conto del principio riportato.

PQM

La Corte,

Accoglie il primo motivo di ricorso (assorbiti i restanti), cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, al Tribunale di Napoli, in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 23 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2019

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