Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33489 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2019, (ud. 11/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33489

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21188-2018 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.

Franco Beretti del foro di Reggio Emilia che lo rappresenta e

difende

– Ricorrente –

MINISTERO DELL’INTERNO (93146430421), in persona del Ministro

pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi,

n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta

e difende ope legis

– Intimati –

avverso il decreto n. 1300/2018 del Tribunale di Bologna (c.c.

9/4/2018, dep. 19/5/2018)

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/10/2019 dal consigliere relatore Dott. Giovanni

Ariolli.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. F.A., cittadino Nigeriano (Uhumode) ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Ancona che ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale e di protezione umanitaria.

2. Con decreto depositato il 19/5/2018, il Tribunale di Bologna ha rigettato l’opposizione.

3. F.A. ricorre per cassazione avverso il suddetto provvedimento; svolgendo un unico motivo – relativo al diniego della protezione umanitaria – ne chiede l’annullamento.

4. Il Ministero dell’Interno non si è costituito nel presente grado di giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Il ricorrente censura il provvedimento per “violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3″.

Il motivo – che attiene al diniego della protezione umanitaria – è inammissibile sotto tutti i profili denunziati.

Anzitutto, la valutazione compiuta dal giudice del merito – contrariamente a quanto dedotto genericamente dal ricorrente – risulta frutto di un apprezzamento di carattere autonomo e non discende automaticamente dal rigetto della differente domanda di protezione internazionale avanzate dal richiedente, alle cui ragioni di diniego il provvedimento impugnato dedica autonoma e separata trattazione (Sez. 1, ord. n. 13088 del 15/5/2019, Rv. 653884; Sez 1, n. 28990 del 12/11/2018, Rv. 651579).

Inoltre, il Tribunale ha motivato il diniego di protezione umanitaria in considerazione del fatto che la narrazione delle vicende che avrebbero determinato l’abbandono del Paese di origine da parte del richiedente non risultano credibili, nè evidenziano alcuna situazione di vulnerabilità personale. Questi, infatti, ha riferito di essere stato costretto a lasciare la Nigeria per il timore di essere ucciso dalla seconda moglie del padre perchè, quale primogenito, ostacolerebbe la chiamata all’eredità del fratellastro. Al riguardo, si è però rilevato come il ricorrente, nonostante i propri familiari siano ancora nel Paese di origine, non abbia prodotto alcuna documentazione relativa all’apertura della successione ed allo status di chiamato all’eredità; inoltre, come la ricostruzione della vicenda si fondi su dichiarazioni di carattere generico e contrastanti quanto alla provenienza, ai tempi ed alle modalità delle minacce che il ricorrente avrebbe ricevuto perchè non concorresse all’eredità. A fronte di tali motivate argomentazioni, le censure in esame – inammissibilmente dedotte sotto il profilo della violazione di legge – si traducono, in concreto, in una richiesta di rivisitazione del merito della vicenda, improponibile in questa sede (Sez. 6, ord. n. 8758 del 4/4/2017, Rv. 643690).

Parimenti, il mancato rilievo – sulla scorta di reports aggiornati e qualificati – di una generale situazione socio-politica negativa, nella zona di provenienza (Edo State), correttamente ha indotto il Tribunale a denegare la misura in esame (cfr. Sez. 1, n. 4455 del 23/2/2018, Rv. 647298), anche alla luce dell’assenza di fattori di radicamento in Italia, tenuto conto che nel Paese di origine sì collocano tutti i riferimenti affettivi e familiari del ricorrente e stante l’assenza di un percorso di integrazione sociale e lavorativo apprezzabile.

Nè il ricorrente – al di là di generiche dissertazioni relative ai principi giuridici in materia, ed alla riproposizione dei temi di indagine già sottoposti al giudice di merito – ha dedotto di avere allegato, nel giudizio di primo e secondo grado, ulteriori, specifiche, situazioni di vulnerabilità.

L’esclusione di un grado adeguato di integrazione sociale in Italia da parte del ricorrente rende, infine, non decisiva, ai fini del presente scrutinio, la questione devoluta alla S.U. se il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al su richiamato D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, debba o meno fondarsi – come ritenuto da Sez. 1 ord. 23 febbraio 2018, n. 4455 – su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza”.

6. In conclusione, il mezzo proposto si rivela, per genericità e manifesta infondatezza, inammissibile.

7. Non luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, stante la mancata costituzione del Ministero dell’Interno.

8. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U., 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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