Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33488 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2018, (ud. 27/11/2018, dep. 27/12/2018), n.33488

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto 2 n, 12.453/2014 R.G. preposto da:

O.M.C. – Officine Meccaniche Collumbertesi, in persona del legale

rappresentante rappresentata e difesa dall’Avv. Glauco Castellani e

dall’Avv. Paolo Fiorilli, con domicilio eletto presso lo studio di

quest’ultimo, in Roma, via Cola di Rienzo n. 180;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, in persona del Direttore p.t., con domicilio

eletto presso gli uffici della predetta Avvocatura, in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto

depositata il 10 dicembre 2012 n. 110/29/12.

Udita la relazione volta nella camera di consiglio del 27 novembre

2018 dal Cons. Salvatore Leuzzi.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– La ricorrente in epigrafe propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di rigetto dell’appello da essa proposto contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Treviso, che ne aveva rigettato il ricorso avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), mediante il quale, relativamente all’anno di imposta 2007, era stato recuperato a tassazione un importo IVA pari a Euro 78.284,00, in relazione alla fattura n. (OMISSIS), emessa da Comsteel s.r.l., per l’acquisto da parte della ricorrente – esercente atività di “profilatura e piegatura a freddo” di n. 1010 tonnellate di lamiera in acciaio;

– Nella specie la Guardia di Finanza aveva verificato che, in seguito a detto acquisto, era stato effettuato un pagamento in acconto; in data 9 gennaio 2008 era stato spedito un primo quantitativo di merce, pari a 56 tonnellate; solo in data 20 marzo 2008, veniva eseguita l’ultima consegna della merce acquistata;

– Nonostante avesse versato solo una somma in acconto, la ricorrente odierna aveva operato la detrazione dell’IVA in misura integrale sull’acquisto in parola, senza circoscriverla all’importo già corrisposto;

– Ne risultava una detrazione indebita – ad avviso dell’Ufficio – nella misura di Euro 78.283,33 che, successivamente alla notifica del verbale di constatazione veniva a costituire oggetto dell’avviso di accertamento summenzionato;

– Il ricorso della contribuente è affidato a un solo motivo;

– L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIIDERATO

CHE:

– Con l’unico motivo di ricorso, ai sensi dell’art 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la contribuente lamenta la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, avendo i giudici della Commissione tributaria regionale erroneamente negato la detraibilità dell’IVA nella misura operata dalla contribuente medesima;

– Il motivo è fondato e va accolto;

– Nel caso di specie, è pacifico che la cessione di beni specificamente individuati (“n. 1010 tonnellate di lamiera in acciaio”) veniva fatturata, in data 17 dicembre 2007, per l’intero corrispettivo concordato, ancorchè l’odierna ricorrente ne pagasse solo una somma in acconto (segnatamente corrispondendo Euro 93.940,00 su un importo globale pattuito di Euro 469.700,00) e sebbene la consegna della merce avvenisse nelle successive date del 9 gennaio 2008 e del 20 marzo 2008.

– Nella sua nuova versione, risultante dalla modifica introdotta dal D.Lgs. n. 313 del 1997, art. 6,D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, è divenuto pienamente conforme alle previsioni della sesta direttiva Europea, art. 10, in materia di IVA, sicchè esprime il principio generale per cui l’imposta diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate, secondo le disposizioni dei primi quattro commi dello stesso articolo;

– Per quanto concerne le cessioni di beni mobili, di cui qui si tratta, alla regola principale prevista da comma 1 (secondo cui la cessione imponibile si considera effettuata al momento della consegna o spedizione dei beni), si contrappone una limitazione di ordine altrettanto generale prevista dal comma 4, secondo cui: “Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento, ad eccezione del caso previsto al comma 2, lett. d-bis)”;

– Detta limitazione introduce, pertanto, il principio secondo cui nel caso di anticipato pagamento o – com’è accaduto nel caso che occupa – di anticipata fatturazione dell’acquisto, il contenuto economico dell’opelazione si considera già realizzato, sicchè si concretizza il presupposto, non solo per l’esigibilità dell’imposta, ma anche per la detraibilità da parte dei cessionario dell’imposta addebitatagli dal cedente ed indicata in fattura;

– Quindi, la fatturazione del corrispettivo della cessione, per quanto antecedente alla consegna o spedizione dei beni, è elevata dalla menzionata regola a ad elemento di per se costitutivo dell’operazione tassabile, indipendentemente dal fatto che la consegna dei beni si collochi in un successivo momento;

– La fatturazione assurge, in altri termini, a presupposto fiscalmente sufficiente di perfezionamento dell’operazione, avuto riguardo all’importo da essa riportato;

– Rispetto alle regole dianzi riassunte, nessuna deviazione appare contenuta nella originaria condotta della odierna ricorrente, la quale, secondo quante emerge dalla narrativa dei fatti contenuta nella sentenza impugnata e nel ricorso introduttivo del presente grado, provvedeva a contabilizzare in detrazione, nel periodo di competenza, l’IVA sula cessione dei sopra descritti beni mobili, effettuata da Cemsteel nei suoi confronti, in corrispondenza della data del 17 dicembre 2007, di emissione della fattura da parte della cedente, per un imponibile di Euro 469.700,00;

– Questa Corte Regolatrice ha già chiarito che, nel caso anticipata fatturazione dell’acquisto, il contenuto economico dell’operazione si considera già realizzato, dando vita al presupposto fiscalmente sufficiente per la sua imponibilità e detraibilità, nei limiti dell’importo fatturato (Cass. n. 27141 de 2011; Cass, n. 4842 del 1982);

– E’ dunque errata statuizione del giudice d’appello, che ha escluso la detraibilità dell’IVA corrispettivo di vendita pattuito e fatturato, riconoscendo peso decisivo alla circostanza, invero irrilevante, dell’eseguito pagamento di un semplice acconto;

– Il ricorso va in definitiva accolto e la sentenza cassata, con l’affermazione del seguente principio di diritto: “Ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, l’IVA concernente a cessione di beni mobili specificamente individuati diviene esigibile e detraibile in corrispondenza della data di emissione della relativa fattura e avuto riguardo all’importo di quest’ultima, senza che rilevino la consegna solo parziale dei” beni o l’esecuzione non ancora integrale del contratto stipulato”;

– Non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti di fatto, il giudizio va deciso nel merito, con l’accoglimento dell’impugnazione originariamente proposta e l’annullamento dell’avviso di accertamento su riportato;

– Le particolarità della controversia comportano la compensazione dea spese inerenti alle fasi di merito, mentre quelle relative al giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, accoglie l’impugnazione originariamente proposta dal contribuente e annulla l’avviso di accertamento. Compensa le spese inerenti alle fasi di merito e condanna l’Agenzia delle entrate a rifondere quelle relative al giudizio di legittimità, che liquica in Euro 5.600,00, oltre alle spese forfettarie al 15% ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 27 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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