Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33487 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2018, (ud. 27/11/2018, dep. 27/12/2018), n.33487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto n. 2772/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, in persona del Direttore p.t., con domicilio

eletto presso gli uffici della predetta Avvocatura, in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

For One s.r.l., in liquidazione, in persona del suo legale

rappresentante con sede in (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto

depositata il 2 dicembre 2010 n. 98/14/10.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 novembre

2018 dal Cons. Salvatore Leuzzi.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– L’Agenzia Entrate prepone ricorso per cassazione avverso la senteza in epigrafe, di rigetto dell’appello erariale nei confronti della sentenza cella Commissione tributaria Provinciale di Vicenza, la quale aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento, mediante il quale, per l’anno di imposta 2004, erano stati ripresi a tassazione gli importi IVA, correlati alle indebite detrazioni rispettivamente operate con riferimento ad un’operazione simulata di acquisto di un compendio immobiliare che For One avrebbe appparentemente rilevato da “I Portici s.r.l.” e con riferimento all’attività, risultata oggettivamente inesistente, che Sia s.r.l. avrebbe formalmente eseguito in funzione della presentazione di opportunità immobiliari e del reperimento di disponibilità finanziarie a vantaggio di For One;

– Il ricorso erariale e affidato a tre motivi;

– La contribuente rimane intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– Con il primo motivo del ricorso, l’Agenzia delle Entrate denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, essendosi limitati i giudici d’appello a rendere una motivazione apparente a supporto di una decisione sostanzialmente apodittica;

– Con il secondo motivo di ricorso, l’erario denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., e D.P.R. n. 533 del 1972, art. 54, avendo i giudici d’appello erroneamente escluso che la prova della frode fiscale possa essere offerta per presunzioni;

– Con il terzo motivo di ricorso, l’ente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, l’omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo o controverso per il giudizio, avendo omesso i giudici d’appello qualunque analisi del merito dei rilievi elencati dall’ufficio;

– Il primo motivo è manifestamente fondato e va accolto, con assorbimento conseguente degli atri due;

– Per il vero, la motivazione adottata dai giudici d’appello assume una declinazione meramente figurativa, condensandosi nelle seguenti righe: “Nel merito l’Ufficio pur esaminando con attenzione transazioni, rapporti economici e di fatturazione conclude con una presunzione senza fornire, però, alcuna prava della contestata frode fiscale che sarebbe stata messa in opera per mezzo delle operazioni illustrate”;

– Nella specie, l’impugnata sentenza, non risulta aver effettuato una sia pur minima disamina della realtà fattuale, rendendo, così, impossibile il controllo sulla logicità del ragionamento sviluppato per giungere alla rassegnata decisione;

– Alla luce dell’autosufficiente ricostruzione degli elementi addotti in giudizio dall’Agenzia, emerge dall’epigrafico ed impalpabile itinerario argomentativo della sentenza impugnata che il giudice del merito non ha tenuto in conto alcuno – sorvolandole -le inferenze logiche che possono essere ricavate dalle circostanze allegate dall’erario, essendosi limitato ad assumere apoditticamente come insussistente la prova, senza assumere in una pur minimale considerazione i profili risultanti dal processo verbale d constatazione ed elencati dall’Agenzia procedente;

– Parte ricorrente ha evidenziato una pluralità di elementi di fatto, in alcun modo vagliati dal giudice del merito, che costituiscono senz’altro idonei indici sintomatici di una possibile decisione ingiusta, siccome capaci di generare una difettosa ricostruzione del fatto dedotto in giudizio.

– Nel caso che occupa, i giudici d’appello non solo non hanno mostrato di valorizzare uno solo degli elementi fattuali e circostanziali pervenuti al loro vaglio ma hanno omesso finanche di menzionarne uno soltanto;

– In tal senso più che svolgere una superficiale disamina degli elementi rilevanti ai fini della decisione, hanno ritenuto di ignorarli ed obliterarli, appagandosi di considerazioni meramente assertive, sguarnite, sia di riflessione logica che di addentellato fattuale;

– La sentenza si mostra, in tal senso, marcatamente divaricata dai principi espressi dalla giurisprudenza di legittirnità in punto di motivazione delle sentenze;

– Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito – con condivisibile avviso cui si ritiene di dare continuità – che “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente indonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. n. 22232 del 2016);

– Va richiamato il principio, del pari espressa dalle Sezioni Unite di questa Corte Regolatrice, secondo cui a riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla lune dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sula motivazione; pertanto, è denunciabile in cassazione l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, ove il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si riassume nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass., sez. un. n. 8053 del 2014);

– Secondo la sedimentata giurisprudenza di questa Corte si è, segnatamente, in presenza di una “motivazione apparente” allorchè come prima accennato – la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè si sostanzia in argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sul a logicità del ragionamento del giudice; sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero – e purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Cass. n. 16599 del 2016; Cass. N. 4891 del 2000; Cass. n. 3. 7 5 5 e n. 24985 del 2006; Cass. n. 2011.2 del 2009);

– La motivazione resa dalla Commissione tributaria regionale non esplicita in maniera comprensibile le ragioni logiche e giuridiche poste a base della decisione e si risolve in un pedissequo, “telegrafic” e recettivo avallo della pronuncia di secondo grado, senza che di siffatta condivisione si lascino scrutare in alcun modo le ragioni;

– Il ricorso in conclusione accolto e la sentenza cassata, avuto riguardo al primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo e del terzo; ne consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, per un nuovo esame e per il governo delle spese di lite della presente fase, alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri due; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 27 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA