Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33486 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2018, (ud. 27/11/2018, dep. 27/12/2018), n.33486

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L. – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27790/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Riseria di Costanzana Srl cancellata in persona del liquidatore

F.D., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Lovisolo e

Francesco d’Ayala Valva, con domicilio eletto presso quest’ultimo in

Roma viale Parioli n. 43, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria n. 108/04/11, depositata il 11 ottobre 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 novembre

2018 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Fatto

RILEVATO

Che:

Riseria di Costanzana Srl impugnava l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate recuperava il rimborso Iva per l’anno 2001, erogato in relazione alla detrazione d’imposta per l’acquisto di un complesso industriale, ivi inclusi gli impianti, i macchinari e gli arredi, qualificato dall’erario come cessione d’azienda e, dunque, soggetto all’imposta di registro, e ciò tanto più che il giudizio avverso l’atto impositivo per il recupero di quest’ultima era stato definito ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16.

L’impugnazione era accolta dalla CTP di Genova; la sentenza era confermata dal giudice d’appello.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con due motivi; resiste la contribuente con controricorso, eccependo altresì l’inammissibilità del ricorso perchè notificato a società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese in data 4 giugno 2012.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso mentre va dichiarata l’inammissibilità del controricorso.

1.1. E’ ben vero che, come precisato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 6070 del 12/3/2013), l’estinzione della società per sopravvenuta cancellazione dal registro delle imprese in pendenza di un processo determina la perdita della capacità di stare in giudizio, l’interruzione del processo nei termini di cui agli art. 299 c.p.c. ss. e la successione dei soci ai sensi dell’art. 110 c.p.c..

Tuttavia, il rigore di tale principio – per cui l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società doveva in ogni caso provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti di essi, poichè la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso – deve tenere conto del successivo arresto delle stesse Sezioni Unite sul tema dell’ultrattività del mandato ai fini dell’impugnazione.

1.2. Sez. U, n. 15295 del 04/07/2014 ha difatti affermato che l’incidenza sul processo degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell’ultrattività del mandato alla lite, per cui, nel caso in cui l’evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all’art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell’impugnazione.

1.3. Si è al riguardo precisato (Cass. n. 15724 del 27/07/2015) che “è affidata alla scelta della parte l’incidenza o meno della morte o della perdita della capacità della controparte, verificatasi dopo la chiusura della discussione (…) Se la scelta è fatta in senso positivo, l’incidenza dell’evento nel rapporto processuale si verifica per volontà di quella parte. Se, invece, la scelta è fatta in senso negativo, il rapporto processuale, nel suo riferimento soggettivo resta immutato, quale era al momento della chiusura della discussione: continua ad essere parte, rappresentata dal suo procuratore, il soggetto defunto o divenuto incapace, come se fosse ancora in vita o capace, essendo la sua estinzione o la modifica del suo stato irrilevante nei confronti dell’altra parte”.

In tale ultima evenienza, dunque, resta ammissibile, da un lato, l’atto di impugnazione notificato ex art. 330 c.p.c., comma 1, presso il procuratore, alla società cancellata (o alla parte deceduta o divenuta incapace), e ciò pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell’evento (v. Cass. n. 15724 del 27/07/2015; Cass. n. 15177 del 22/07/2016), mentre, dall’altro, il procuratore è legittimato, qualora la procura conferita sia valida anche per gli ulteriori gradi, a proporre impugnazione, salvo solo il caso del ricorso per cassazione, per la proposizione del quale è richiesta la procura speciale.

Giova sottolineare, sul punto, che il procuratore costituito per i giudizi di merito può solo ricevere la notifica della sentenza o dell’atto di impugnazione per cassazione, ma non può nè validamente notificare la sentenza nè resistere con controricorso nè a fortiori proporre ricorso in via principale o incidentale (Sez. U, n. 15295/2014 cit.).

1.4. Orbene, nella vicenda in esame, se da un lato l’Agenzia delle entrate ha legittimamente fatto affidamento, in mancanza di alcuna formale comunicazione, sulla situazione emergente dalla sentenza della CTR, ed ha notificato il ricorso al procuratore domiciliatario ivi indicato (pur non trascurando, invero, di curare la notifica anche agli ex soci personalmente), sicchè il ricorso risulta validamente notificato, dall’altro, invece, il controricorso doveva essere proposto non più dal soggetto estinto, ma dai soci, restando privo di qualsivoglia potere al riguardo l’ex liquidatore (irrilevante la dedotta qualità di notificatario, trattandosi di notifica operata sul presupposto della persistente esistenza della società) che, invece, risulta essere colui che ha rilasciato la procura per la presentazione del controricorso.

2. Passando all’esame del ricorso, il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, degli artt. 112 e 115 c.p.c., del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 3, lett. b.

L’Agenzia delle entrate lamenta, in sostanza, che la CTR abbia escluso la definitiva qualificazione dell’acquisto del complesso industriale come cessione d’azienda oggetto di accertamento ai fini dell’imposta di registro, poi definito con condono, omettendo di statuire sulla relativa domanda. Deduce, a tal fine, l’irrilevanza dell’avvenuta estinzione del giudizio della L. n. 289 del 2002, ex art. 16, poichè vertente esclusivamente sul quantum della pretesa fiscale sul presupposto dell’accettazione, da parte del contribuente, dell’an della stessa.

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. Non sussiste, in primo luogo, alcuna omessa pronuncia.

La CTR ha espressamente considerato la censura dell’Ufficio ma ha ritenuto che l’atto di accertamento ai fini dell’imposta di registro “al di là di una rilevanza meramente storica, non può invocarsi a sostegno di una diversa pretesa impositiva” e “non riveste nessuna rilevanza al fine che interessa”.

2.3. E’ corretto, del resto, il ragionamento del giudice d’appello: l’avviso di accertamento che qualificava l’operazione come cessione d’azienda, contestato ed oggetto impugnazione, è stato oggetto di procedura di definizione della L. n. 289 del 2002, ex art. 16, conclusasi, per quanto riguarda il giudizio, con una statuizione di estinzione o, secondo una terminologia più condivisibile, di cessazione della materia del contendere per essere venuto meno l’interesse processuale ex art. 100 c.p.c..

Una tale decisione, come afferma la costante giurisprudenza, è mera assoluzione dal processo, priva di effetti di giudicato sostanziale e quindi inidonea ad essere opposta, anche ai fini della qualificazione contenuta nell’atto (che resta pur sempre di parte), al contribuente in relazione ad un diverso, seppur parallelo, avviso di accertamento (v. Cass. n. 8376 del 05/04/2013; Cass. n. 8782 del 05/04/2017, relative a fattispecie analoghe poichè escludono la sussistenza di alcun vincolo, ai fini Irpef, derivante dal valore di plusvalenza fissato dall’Amministrazione nell’avviso di accertamento relativo all’imposta di registro ed oggetto di condono; v. anche Cass. n. 13854 del 23/07/2004 e Cass. n. 11571 del 17/05/2006, in ordine a crediti d’imposta esposti dal contribuente nelle dichiarazioni Iva oggetto di rettifica da parte dell’ufficio tributario; Cass. n. 21170 del 31/10/2005).

Nè si può ritenere che l’avviso di accertamento conservi, nonostante il condono, una sua propria intangibile opponibilità ai fini della qualificazione del rapporto, comportando l’avvenuta regolare definizione la preclusione dell’accertamento tributario (ferma, peraltro, la possibilità per l’erario – come nella vicenda in giudizio – di contestare e negare gli eventuali crediti d’imposta pretesi dal contribuente).

E’ poi priva di rilievo la dedotta operatività del principio di alternatività tra Iva ed Imposta di registro, derivando proprio dalla avvenuta definizione della pregressa lite in forza della L. n. 289 del 2002, art. 16, l’inesistenza di un vincolo.

3. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2729,2555 c.c., nonchè del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 3, lett. b e artt. 19 e 30.

L’Agenzia delle entrate lamenta, in particolare, che la CTR abbia invertito l’onere della prova, incombendo sul contribuente la dimostrazione che la cessione aveva ad oggetto beni strumentali e non una azienda, avendo, per contro l’Ufficio provato, in base ad elementi concreti, la fondatezza della contestazione.

Deduce, inoltre, l’inidoneità degli elementi forniti dalla contribuente ad integrare la prova contraria, limitandosi a dimostrare che la cedente non era attiva da alcuni anni.

3.1. Il motivo è fondato.

3.2. Va premesso che secondo i consolidati principi affermati dalla Corte: a) in presenza di una cessione di beni atti, nel loro complesso e nel loro collegamento, all’esercizio d’impresa, si deve ravvisare una cessione d’azienda soggetta ad imposta di registro, mentre solo la cessione di singoli beni, inidonei di per sè ad integrare la potenzialità produttiva propria dell’impresa, deve essere assoggettata ad Iva (Cass. n. 897 del 25/01/2002; Cass. n. 23857 del 19/11/2007; Cass. n. 1405 del 22/01/2013; Cass. n. 10740 del 08/05/2013); b) v’è cessione di azienda anche nel caso in cui i beni ceduti nella loro complessità siano potenzialmente utilizzabili per attività d’impresa, senza che abbia rilievo il requisito “dell’attualità dell’esercizio dell’impresa nè la mancata cessione delle relazioni finanziarie, commerciali e personali” (Cass. n. 9162 del 16/04/2010; Cass. n. 27290 del 17/11/2017).

L’art. 2555 c.c., del resto, nel prevedere che l’azienda “è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa” postula chiaramente una tale connotazione.

3.3. Nella vicenda in esame, l’acquisto ha avuto ad oggetto “lo stabilimento produttivo” comprensivo di “silos, impianti, macchinari, computer e arredi d’ufficio”, ossia di un intero “complesso industriale”: ciò emerge univocamente dalla stessa sentenza oltre che dall’avviso di accertamento riprodotto per a utosufficienza.

La vendita, inoltre, è stata posta in essere con un unico atto di cessione e non con una pluralità di distinte operazioni, e l’intera transazione è stata veicolata in una sola fattura che si riferiva indistintamente alla totalità dei beni stessi.

3.4. E’ evidente, dunque, che per la stessa CTR la vendita non ha avuto ad oggetto i singoli beni produttivi ma il complesso unitario degli stessi, senza alcuna distinzione interna.

Il giudice d’appello, peraltro, pur a fronte dei dati fattuali definiti ed accertati in giudizio, ha escluso la riconduzione della fattispecie alla nozione di azienda, e, dunque, per quanto rileva, alla cessione d’azienda, poichè “al momento dell’acquisto non risultavano in essere rapporti commerciali,… non risultavano cedute relazioni finanziarie, commerciali e personali… la società cedente e quella cessionaria operavano l’una sul mercato internazionale e l’altra sul mercato nazionale”, ossia, in sintesi, perchè mancava il requisito dell’attualità dell’esercizio dell’azienda, elemento che, invece, è estraneo alla fattispecie ed irrilevante ai fini della corretta qualificazione della vicenda.

Ne deriva, in evidenza, l’errata sussunzione della fattispecie.

4. In accoglimento del secondo motivo, infondato il primo, la sentenza va pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito rigettando l’originario ricorso della contribuente.

Le spese delle fasi di merito vanno compensate attesa la peculiarità della vicenda, con profili di novità, mentre le spese di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, infondato il primo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente. Condanna la contribuente al pagamento delle spese di legittimità, che liquida in complessive Euro 20.000,00, oltre spese prenotate a debito. Compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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