Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33485 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2018, (ud. 27/11/2018, dep. 27/12/2018), n.33485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27226/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Lazio Latte Srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Italico Perlini,

presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma via Flaminia n.

19, giusta procura speciale notarile allegata all’atto di

costituzione;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale sez. di

Roma n. 4061/17/12, depositata il 2 luglio 2012, notificata il 25

settembre 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 novembre

2018 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Fatto

RILEVATO

che:

– Lazio Latte Srl impugnava il diniego di rimborso Iva per l’anno 1985 per Lire 18.284.000, sul complessivo importo di Lire 87.066.000 indicato dalla contribuente nella dichiarazione annuale per il 1986, respinto dall’Amministrazione finanziaria per carenza della prova della sussistenza, per i beni acquistati, dei requisiti per fruire dell’agevolazione del 6% prevista dalla L. n. 696 del 1983; chiedeva inoltre la restituzione della somma di Lire 6.178.000 versata D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 58, comma 4, per la definizione della sanzione irrogata per la violazione degli obblighi di dichiarazione;

– il ricorso, respinto dalla Commissione Tributaria di primo grado di Frosinone e dal giudice d’appello, era accolto dalla Commissione tributaria centrale limitatamente alla richiesta di rimborso del credito d’imposta;

– l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con un motivo; la contribuente deposita mero atto di costituzione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– l’unico motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, art. 2967 c.c. e L. n. 636 del 1972, artt. 16 e 19 bis;

– l’Agenzia, in particolare, lamenta che: (a) la domanda di restituzione della contribuente non era stata riprodotta nel ricorso di II grado, sicchè doveva ritenersi rinunciata e non riproponibile davanti alla CTC; (b) la domanda era sprovvista di prova; (c) le istanze di rimborso erano state allegate solo in sede di ricorso davanti alla CTC; (d) alla data di presentazione del ricorso in primo grado non erano ancora decorsi 90 giorni dall’istanza di rimborso, sicchè il ricorso era improcedibile per inesistenza di un rifiuto;

– rileva, infine, l’ormai intervenuto decorso del termine di prescrizione;

– il motivo è inammissibile con riguardo a tutti i profili dedotti;

– quanto al punto (a) la doglianza è inosservante del principio di autosufficienza, non avendo l’Agenzia delle entrate riprodotto il ricorso di secondo grado della contribuente, tanto più a fronte della univoca affermazione della CTC (“gli argomenti della Lazio Latte Srl – come esposti nel ricorso innanzi alla Commissione di prime cure e reiterati nelle sedi successive”);

– quanto al punto (b) la censura è generica, irritualmente proposta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, anzichè del n. 3, e del tutto avulsa dalla statuizione della sentenza impugnata (“gli argomenti della Lazio Latte Srl (…) sono circostanziati per i profili giuridico (…) documentale (prova degli acquisti effettuati)”), che, in realtà, neppure censura;

– quanto al punto (c) la doglianza è parimenti inammissibile per inosservanza del principio di autosufficienza; nè il limitato stralcio del ricorso innanzi alla CTC qui riprodotto è idoneo a portare ad una diversa statuizione, assumendo l’indicazione (“si allega al presente ricorso l’originale della richiesta di rimborso la cui copia è andata smarrita dal fascicolo prima dell’udienza di 2 grado”) l’evidente ed univoca valenza di mera reintegrazione del fascicolo rispetto all’originario deposito a causa di perdita degli atti;

– pure con riguardo al punto (d) la censura è carente in punto di autosufficienza (avuto riguardo sia al ricorso originario che alle istanze di rimborso); giova peraltro osservare che – secondo la consolidata giurisprudenza della Corte – l’indicazione del credito d’imposta nella dichiarazione annuale è sufficiente ad integrare i presupposti per la richiesta di rimborso (ex multis v. Cass. n. 19115 del 28/09/2016; Cass. n. 17151 del 28/06/2018), principio che non vi è ragione per ritenere non applicabile anche ai pur risalenti fatti in giudizio; ne deriva, in ogni caso, l’irrilevanza della considerazione in ordine alla prescrizione del diritto;

– il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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