Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33484 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2018, (ud. 27/11/2018, dep. 27/12/2018), n.33484

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L. – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27200/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Ginefra Srl in liquidazione, rappresentata e difesa dall’Avv.

Vincenzo Petrella, con domicilio eletto presso lo studio legale

Paletta in Roma via della Grande Muraglia n. 289, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania sez distaccata di Salerno n. 206/04/12, depositata il 16

aprile 2012.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 27 novembre

2018 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Letta la memoria depositata dal Sostituto Procuratore Generale

Stanislao De Matteis, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Letta la memoria dell’Avvocato dello Stato Guida Maria Letizia che ha

insistito per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RILEVATO

Che:

– Ginefra Srl impugnava l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate, in relazione alla cessione in data 14 aprile 2006 di una porzione di fabbricato accatastato A2 con applicazione dell’Iva al 10%, recuperava la maggiore Iva ritenendo applicabile l’aliquota del 20% attesa l’utilizzazione dell’immobile quale bene strumentale e sede dell’impresa;

– l’impugnazione era accolta dalla CTP di Salerno; la sentenza era confermata dal giudice d’appello;

– l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con un motivo; resiste la contribuente con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– va preliminarmente rilevato che la notifica del ricorso per cassazione alla società Ginefra Srl (nonchè al legale rappresentante C.C.) è stata effettuata a mani proprie del procuratore domiciliatario indicato nella sentenza d’appello, il quale ha rifiutato di ricevere l’atto per “non essere più procuratore domiciliatario dal 2009”;

– tale circostanza è peraltro ininfluente ai fini della ritualità della notifica atteso che tale evento non risulta comunicato alla controparte, nè, comunque, all’interno del processo;

– l’unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 16, in combinato disposto con l’art. 117 (rectius: 127) undecies della Tab. A, Parte Terza, allegata al D.P.R. stesso: lamenta l’Agenzia che la CTR abbia ritenuto legittima l’applicazione dell’aliquota del 10% basandosi esclusivamente sulla classificazione catastale dell’immobile, ritenendo ininfluente l’effettiva destinazione dello stesso;

– il motivo è fondato;

– l’art. 127 undecies della Tab. A, Parte Terza, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, nel testo ratione temporis applicabile, prevede:

“case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro del lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, anche se assegnate a soci da cooperative edilizie e loro consorzi, ancorchè non ultimate, purchè permanga l’originaria destinazione, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21) della parte seconda della presente tabella; fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi dalle predette case di abitazione, di cui alla L. 2 luglio 1949, n. 408, art. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, ancorchè non ultimati, purchè permanga l’originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici”;

– come già affermato da questa Corte (v. Cass. n. 11169 del 21/05/2014; Cass. n. 15620 del 27/07/2016), la disposizione va interpretata secondo la sua ratio legis, che è quella di favorire l’accesso dei singoli all’acquisto della proprietà di unità immobiliare da destinare ad esigenze abitative;

– l’elemento determinante, che qualifica in senso giuridico l’agevolazione fiscale, ed è comune ad entrambe le ipotesi contemplate nel n. 127 undecies, va dunque rinvenuto nel requisito della permanenza della originaria destinazione (abitativa) dell’immobile: il beneficio, ferme le condizioni attinenti alla categoria non di lusso (ed alla qualità di costruttore nel caso di cessione di fabbricati di tipo “misto”), spetta esclusivamente se la unità immobiliare compravenduta sia stata effettivamente utilizzata dall’acquirente per soddisfare alle esigenze abitative;

– va, inoltre, sottolineato che trattandosi di agevolazione fiscale l’onere di provare che l’immobile abbia mantenuto dopo la vendita tale effettiva destinazione incombe sul contribuente (nella specie la società alienante);

– orbene, nella vicenda in esame la CTR non si è attenuta ai principi sopra esposti: ha riconosciuto l’aliquota agevola in base alla sola classificazione catastale, in assenza di alcuna diversa prova dell’effettiva persistenza della destinazione abitativa e, anzi, nonostante la presenza di contrari elementi di fatto dedotti dall’Agenzia (il corrispettivo era stato iscritto, nel quadro VE rigo 39 della dichiarazione annuale, alla voce cessione di beni ammortizzabili);

– il ricorso va pertanto accolto, la sentenza cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente;

– vanno compensate le spese dei gradi di merito attesa la mancanza di specifici precedenti e il recente consolidamento degli orientamenti giurisprudenziali; le spese di legittima sono invece liquidate, come in dispositivo, per soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente, che condanna al pagamento delle spese di legittimità, liquidate in complessive Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito. Compensa le spese dei gradi merito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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