Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33484 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. I, 17/12/2019, (ud. 11/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33484

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23236/2018 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato presso l’avv. Rosaria

Tassinari che lo rappres. e difende, con procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., elett.te domic.

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappres. e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di Bologna, depositato il

12/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/10/2019 dal Cons., Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

Con Decreto del 12.6.18, il Tribunale di Bologna rigettò il ricorso proposto da S.A., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento emesso dalla Commissione territoriale di rigetto della domanda di protezione internazionale e umanitaria, osservando che: il ricorrente non aveva allegato fatti specifici idonei al riconoscimento dello status di rifugiato; era da escludere il riconoscimento della protezione, sussidiaria poichè dall’esame delle più recenti ed accreditate COI si desumeva che in (OMISSIS) non sussisteva alcun conflitto armato, da porre in pericolo la popolazione; non sussistevano specifiche situazioni di vulnerabilità del ricorrente da legittimare il permesso umanitario, essendo irrilevante il rapporto di lavoro del ricorrente.

Ricorre in cassazione il S. con tre motivi.

Resiste il Ministero con controricorso.

Diritto

RITENUTO IN FATTO

CHE:

Con il primo motivo è denunziata violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e per non aver il Tribunale esercitato i poteri istruttori d’ufficio in ordine ai fatti per i quali il ricorrente non è stato ritenuto attendibile.

Con il secondo motivo è denunziata la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, per non aver il Tribunale ritenuto la sussistenza di una minaccia grave alla sua vita derivante da una situazione di violenza indiscriminata, non avendo considerato quanto emerge dal sito ministeriale e da quello di Amnesty International.

Con il terzo motivo è denunziata la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1988, art. 5, comma 6, per non aver il Tribunale esaminato compiutamente i requisiti per la protezione umanitaria, avendo omesso la verifica della situazione di vulnerabilità, mediante una valutazione comparativa tra la condizione d’integrazione raggiunta in Itala e quella che vi sarebbe in caso di rientro (con riferimento a Cass., n. 4455/18).

Il primo motivo è inammissibile.

La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce, invero, un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito – e censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5 – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), escludendosi, in mancanza, la necessità e la possibilità stessa per il giudice di merito – laddove non vengano dedotti fatti attendibili e concreti, idonei a consentire un approfondimento ufficioso – di operare ulteriori accertamenti. In materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona (Cass. n. 16925/2018; Cass., n. 28862/2018; Cass., n. 3340/2019.

Nel caso concreto, il Tribunale ha diffusamente ed adeguatamente motivato in ordine alle ragioni per le quali la narrazione dell’istante non è credibile, caratterizzata da incoerenze e contraddizioni ben evidenziate.

Il secondo motivo è inammissibile, in quanto il Tribunale ha esaminato vari recenti report (USDOS; FREEDOM HOUSE; AMNESTY INTERNATIONAL) dai quali si evince che nel Paese di provenienza del ricorrente non ricorre una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato tale da porre in pericolo la popolazione civile.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile, non avendo il ricorrente allegato specifiche situazioni integranti i presupposti della protezione umanitaria, genericamente lamentando un’omessa verifica, da parte del Tribunale, della situazione personale di vulnerabilità.

Al riguardo, questa Corte ha affermato che la protezione umanitaria, nel regime vigente ratione temporis, tutela situazioni di vulnerabilità anche con riferimento a motivi di salute – da riferirsi ai presupposti di legge ed in conformità ad idonee allegazioni da parte del richiedente. Ne deriva che non è ipotizzabile nè un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero “parametri di benessere”, nè quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di “estrema difficoltà economica e sociale”, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico” (Cass., n. 3681/19; n. 27336/18).

Le spese seguono la soccombenza. Va osservato che l’istanza di liquidazione a spese dello Stato presentata dal difensore del ricorrente è inammissibile in sede di legittimità, poichè deve essere depositata presso il giudice del merito.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 2100,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile, non avendo il ricorrente allegato specifiche situazioni integranti i presupposti della protezione umanitaria, genericamente lamentando un’omessa verifica, da parte del Tribunale, della situazione personale di vulnerabilità.

Al riguardo, questa Corte ha affermato che la protezione umanitaria, nel regime vigente ratione temporis, tutela situazioni di vulnerabilità anche con riferimento a motivi di salute – da riferirsi ai presupposti di legge ed in conformità ad idonee allegazioni da parte del richiedente. Ne deriva che non è ipotizzabile nè un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero “parametri di benessere”, nè quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di “estrema difficoltà economica e sociale”, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico”” (Cass., n. 3681/19; n. 27336/18).

Le spese seguono la soccombenza. Va osservato che l’istanza di liquidazione a spese dello Stato presentata dal difensore del ricorrente è inammissibile in sede di legittimità, poichè deve essere depositata presso il giudice del merito.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 2100,00 di cui 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali dalle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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