Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33483 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2018, (ud. 27/11/2018, dep. 27/12/2018), n.33483

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L. – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20751/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Riseria di Costanzana Srl in liquidazione, rappresentata e difesa

dagli Avv.ti Antonio Lovisolo e Francesco d’Ayala Valva, con

domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma viale Parioli n. 43,

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria n. 68/09/11, depositata il 17 maggio 2011.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 27 novembre

2018 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Fatto

RILEVATO

Che:

– Riseria di Costanzana Srl impugnava l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate, in relazione al rimborso Iva erogato nel 2004 per operazioni di esportazione di riso in Paesi extracomunitari (Mozambico e Palestina), recuperava l’imposta afferente le cessioni per mancanza di prova in ordine alla tipologia di esportazione e all’effettiva fuoriuscita della merce dal territorio comunitario, irrogando le conseguenti sanzioni;

– l’impugnazione era accolta dalla CTP di Genova; la sentenza era confermata dal giudice d’appello;

– l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con due motivi; resiste la contribuente con controricorso, eccependo altresì l’intervenuto giudicato interno.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– il primo motivo denuncia la nullità della sentenza in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, nn. 2 e 4, in quanto apparente attesa l’omessa indicazione dello svolgimento del processo, degli argomenti delle parti e dei motivi in fatto della decisione;

– il motivo è infondato;

– secondo la consolidata giurisprudenza “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perche affetta da error in procedendo, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perche recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Sez. U, n. 22232 del 03/11/2016; Cass. n. 9105 del 07/04/2017);

– orbene, la motivazione della sentenza impugnata non soffre, in evidenza, delle indicate carenze;

– la CTR, dopo una sintetica (ma sufficiente) indicazione dello svolgimento del processo (notifica dell’accertamento, ricorso del contribuente, accoglimento da parte della CTP), ha, infatti, chiaramente individuato le fonti del proprio convincimento in ordine al fondamento della pretesa fiscale ravvisando che: il contribuente aveva effettuato le cessioni di riso con consegna della merce in un deposito fiscale; ivi la merce era stata prelevata in quantità frazionate; il deposito doganale aveva emesso, in occasione di ogni prelevamento, le relative bollette doganali di esportazione; tali bollette erano integrative (“appendici”) delle fatture, che, quindi, erano idonee a provare l’effettività dell’esportazione;

– il secondo motivo denuncia carente motivazione su fatto controverso e decisivo in ordine alla prova dell’avvenuta esportazione delle merci ai fini del regime di non imponibilità di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 1, lett. b;

– l’Agenzia, in particolare, lamenta che la CTR abbia ritenuto provata l’esportazione in base ad una mera copia del DAU3, in sè inidonea a sostituire l’originale del documento doganale e, comunque, non chiaramente leggibile; deduce, inoltre, quanto al rapporto tra fatture e bollette doganali di esportazione, tali da integrare una appendice delle fatture stesse e la prova del trasferimento estero, la genericità della motivazione attesa l’assenza di ogni richiamo ai documenti esaminati e l’apoditticità delle conclusioni raggiunte;

– il motivo è fondato nei termini che seguono;

– va premesso che, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 1, lett. b, ratione temporis vigente, “le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità economica europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio della Comunità economica europea; l’esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall’ufficio doganale o dall’ufficio postale su un esemplare della fattura”;

– ne deriva che – come affermato dalla Corte con orientamento consolidato – l’onere di fornire la prova dell’avvenuta esportazione incombe sul cedente, il quale deve dimostrare, senza che siano ammessi equipollenti (e, dunque, sono irrilevanti i documenti di origine privata, quali i cd. manifesti di bordo), l’avvenuta uscita della merce dal territorio doganale dell’Unione che può essere fornita, in caso di esportazioni indirette, con l’apposizione del visto doganale sulla fattura ovvero, quando la dichiarazione di esportazione è effettuata sulla base del Documento Unico Amministrativo (DAU), a mezzo dell’esemplare 3 del DAU, munito, sul retro, del timbro e del visto dell’ufficio doganale di uscita, ai sensi del Reg. n. 2454/93/CE, artt. 792, 793 e 795 (v. in tema di operazioni triangolari Cass. n. 3193 del 18/02/2015);

– in particolare, quale prova dell’avvenuta esportazione il cedente italiano deve tornare in possesso della propria fattura di vendita riportante gli estremi della bolletta doganale emessa ed il “visto uscire” apposto a cura della Dogana;

– occorre infine sottolineare che il visto doganale, per attestare l’effettiva esportazione fuori dall’Unione Europea, deve essere apposto dall’ultima dogana in uscita dal confine unionale, mentre, quando la merce sia transitata per una pluralità di uffici doganali, non è sufficiente il visto del solo primo ufficio doganale;

– ciò premesso, la censura non coglie il segno in ordine alla dedotta inidoneità probatoria delle fotocopie del DAU3, non avendo la CTR, in realtà, fondato in alcun modo la propria decisione sulla rilevanza e/o sulle risultanze della citata documentazione, neppure indirettamente considerata ai fini della statuizione d’appello;

– è ben vero che la CTR afferma che la copia degli atti ha lo stesso valore degli originali ex art. 2719 c.c. ma tale affermazione non viene in alcun modo riferita alle fotocopie del DAU3, sulle quali manca ogni disamina ed ogni apprezzamento ai fini della decisione;

– la motivazione della sentenza impugnata, infatti, dopo aver ribadito il principio generale di efficacia probatoria delle copie in mancanza di disconoscimento così stabilisce: “Nel caso che ci occupa risulta che la contribuente ha effettuato le cessioni di riso con consegna della merce presso un deposito doganale (..) dal detto deposito doganale si è poi proceduto ai prelevamenti in quantità frazionate della merce destinata all’esportazione. Per ogni prelievo in esportazione si è proceduto da parte del deposito doganale all’emissione di una bolletta doganale di esportazione (bollette tutte allegate al ricorso in primo grado), tali documenti emessi dal deposito doganale debbono ritenersi appendici rispetto alle fatture della merce cui fanno riferimento (la contribuente parla giustamente di addendum o allungamento della fattura medesima). Dal confronto tra le fatture e le varie appendici emesse appunto dal deposito doganale si ottiene la prova certa dell’effettiva esportazione dei beni ceduti dalla contribuente dalla Unione Europea….”;

– va, parallelamente, disattesa la prima eccezione di giudicato riferita alla idoneità probatoria delle fotocopie del DAU3 trattandosi di profilo che, come evidenziato, non ha fondato la ratio della decisione;

– va del pari disattesa anche la seconda eccezione di giudicato, riferita all’idoneità della documentazione probatoria e al fatto che ciascuna fattura reca un proprio “allungamento”, costituito dalla bolletta doganale emessa per ogni prelievo;

– la questione, infatti, costituisce l’oggetto dell’ulteriore profilo di censura da parte dell’Agenzia delle entrate, sicchè non sussiste giudicato interno;

– la doglianza dell’Agenzia, inoltre, merita accoglimento: la CTR ha infatti ritenuto che le bollette emesse dal deposito doganale costituissero parte integrante delle fatture, senza, tuttavia, fare riferimento ad alcun specifico atto (ed ai relativi contenuti), nè chiarire le ragioni per cui dovesse ritenersi la bolletta “di scarico” emessa in occasione dei singoli prelievi addirittura un “allungamento della fattura” (quando, nella specie, si tratta di atti disgiunti e separati), così concludendo in termini meramente assertivi per il raggiungimento della prova certa dell’esportazione, è ciò tanto più che l’indicazione ivi apposta appare idonea, in sè (neppure corrispondendo alle specifiche richieste per il DAU3) a provare solamente l’uscita dal deposito doganale (lo scarico) ma non anche l’avvenuta esportazione verso l’estero;

– in relazione al motivo accolto, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente in diversa composizione per un nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Liguria in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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