Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33482 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2019, (ud. 05/11/2019, dep. 17/12/2019), n.33482

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 36489-2018 R.G. proposto da:

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO CIVININI 61, presso

lo studio dell’avvocato GIANFRANCO FANCELLO SERRA, rappresentato e

difeso dall’avvocato PIERPAOLO BARREITA;

– ricorrente –

contro

A.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 41,

presso lo studio dell’avvocato P.L., che lo rappresenta e

difende;

– resistente –

contro

L.G.;

– intimato –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

NAPOLI, depositata il 11/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CARDINO, che chiede che

codesta Suprema Corte voglia annullare il provvedimento impugnato,

assumendo i provvedimenti di cui all’art. 49 c.p.c., comma 2, ed

indicando, pertanto, al Tribunale di Napoli il corretto modus

procedendi sul punto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Fallimento (OMISSIS) s.r.l. ha promosso azione L. Fall., ex art. 146, innanzi al Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, per sentire affermare la responsabilità di A.C. e di L.G. – già amministratori della Serr. Al. Sud s.n.c. di A.C. & C., e, successivamente alla trasformazione di detta s.n.c. nella (OMISSIS) s.r.l. (10.7.2013), A.C., socio, e L.G., amministratore di quest’ultima – in relazione a distrazioni di danaro dalle casse sociali.

1.1. In particolare, Ciro Addezio era stato socio al 25% ed amministratore della Serr. Al. Sud s.n.c. di A.C. & C., la quale, il 10 luglio 2013, era stata trasformata nella Serr. Sud s.r.l.,

poi fallita. Parimenti, L.G. era stato socio al 25% ed amministratore della Serr. Al. Sud s.n.c., poi trasformatasi. Con la trasformazione, l’ A. aveva ceduto le sue quote al L., il quale era rimasto unico amministratore (oltre che socio fino al 2 ottobre 2014) della s.r.l. successivamente fallita.

1.2. Il Fallimento attore ha invocato: i) la responsabilità dell’ A. e del L. per le distrazioni verificatesi nel periodo relativo alla cogestione della s.n.c. (29.1.2010 – 10.7.2013). Trattasi della domanda di cui al p. 1) dell’atto di citazione; ii) la responsabilità del solo L. per le distrazioni verificatesi nel periodo in cui questi era stato amministratore della s.r.l. sorta dalla trasformazione della s.n.c. (p. 2 atto di citazione); iii) in ogni caso, la condanna di entrambi i convenuti al risarcimento dei danni pari al deficit fallimentare (p. 3 dell’atto di citazione).

1.3. L’ A., costituitosi tempestivamente, ha, tra l’altro, eccepito “l’incompetenza della Sezione specializzata in materia di impresa in favore della competenza del Tribunale di Nola e/o del Tribunale di Napoli. Sezioni ordinarie, ai sensi dell’artt. 18,20,23 c.p.c., art. 24 L.Fall. e del D.Lgs. n. 168 del 2003 e s.m.i., art. 3, comma 2, lett. a) e b)”; il L., invece, costituitosi tardivamente, non ha proposto analoga eccezione.

1.3. L’adito tribunale, con l’ordinanza oggi impugnata, nell’esaminare l’eccezione predetta e la tesi della curatela secondo cui il rapporto tra l’adita sezione e le altre dello stesso tribunale si configura come mera ripartizione interna degli affari, ha affermato di aderire all’opinio iuris che ravvisa, in capo alle sezioni specializzate in materia di impresa, una vera e propria competenza funzionale per materia: conseguentemente, ha dichiarato la “incompetena per materia del Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di Impresa per essere competente il Tribunale in composizione ordinaria territorialmente competente”, quanto alle domande risarcitorie svolte nei confronti del solo A. (p.p. 1 e 3 della citazione), disponendo la loro separazione da quelle rivolte contro il L.. Ha ritenuto, infatti, le prime non rientranti nella “competenza” della sezione specializzata, in quanto relative al periodo in cui l’ A. aveva rivestito il ruolo di co-amministratore di una società a base personale (Serr. Al. Sud s.n. c), esclusa dal campo di applicazione del D.Lgs. n. 168 del 2003. Ha negato, inoltre, l’esistenza di ragioni di connessione fra le domande verso l’ A. e quelle contro il L. (per le quali, invece, ha mantenuto la propria “competenza”, anche per il periodo in cui quest’ultimo aveva ricoperto il ruolo di co-amministratore della s.n.c.), così escludendo la sussistenza di una vis attractiva della sezione specializzata.

1.3.1. Il medesimo tribunale, peraltro, non si è pronunciato espressamente, in dispositivo, sulla competenza territoriale invocata dall’ A., individuando quale fra il Tribunale di Napoli e quello di Nola fosse quello competente. ‘Tuttavia, dalla lettura della motivazione si evince chiaramente che il tribunale a quo ha escluso la pis a/tradiva di cui all’art. 24 L. Fall., ciò potendo lasciare intendere che, almeno implicitamente, si sia optato per la competenza territoriale partenopea.

2. Avverso la descritta ordinanza, il Fallimento (OMISSIS) s.r.l. propone regolamento di competenza lamentando, essenzialmente: i) l’erronea esclusione di un legame di connessione fra le domande svolte nei confronti dell’ A., quale co-amministratore della s.n.c., e quelle rivolte contro il L., sempre quale co-amministratore della s.n.c.; ii) l’erronea qualificazione in termini di “competenza”, e non di ripartizione interna degli affari, dell’attribuzione della potestas decidendi in capo alla sezione specializzata in materia di impresa, qualora presso il tribunale di radicazione della causa sia istituita tale sezione (come è nella situazione in esame).

2.1. A.C. ha depositato memoria difensiva ex. art. 47 c.p.c., comma 5, nonchè altra memoria ex art. 380-ter c.p.c., mentre non ha svolto attività difensiva, in questa sede il L..

9.9. Il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale liberto Cardino, ha chiesto che “Codesta Suprema Corte voglia annullare il provvedimento impugnato, assumendo i provvedimenti di cui all’art. 49 c.p.c., comma 2, ed indicando, pertanto, al Tribunale di Napoli il corretto modus procedendi sul punto”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Rileva, innanzitutto, il Collegio che la questione posta dalla descritta censura sub il) del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. è stata oggetto di recente decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, che, con la sentenza del 23 luglio 2019, n. 19882, hanno espressamente sancito componendo il corrispondente contrasto interpretativo manifestatosi, sul punto, nella stessa giurisprudenza di legittimità – che il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nel caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell’ufficio giudiziario; deve, di contro, ritenersi che rientri nell’ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l’ufficio giudiziario diverso da quello ove la prima sia istituita.

1.1. Le ragioni – che questo Collegio condivide integralmente per cui le Sezioni Unite hanno preferito l’opzione interpretativa da ultimo ricordata possono essere così sintetizzate: i) l’istituzione della sezione specializzata per l’impesa risponde “all’esigenza di una migliore organizzazione e qualità della risposta di giustizia che non è connaturata al profilo della competenza”; ii) non è decisivo il riferimento alla “competenza” di cui al D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, poichè tale disposizione serve esclusivamente “ad individuare la tipologia di controversie che devono essere trattate dalla sezione specializzata”, ed il raffronto con altre disposizioni (ad esempio, l’art. 5) del medesimo D.Lgs., dimostra che il termine “competenza” è usato in senso atecnico; è, invece, decisivo l’art. 2, comma 2, del D.Lgs. cit., nella parte in cui prevede l’assegnazione al giudice della sezione specializzata di altre materie; iii) l’opzione a favore della configurazione dei rapporti tra sezione ordinaria e sezione per l’impresa come di competenza in senso tecnico contrasta con le più recenti scelte di politica legislativa, orientate nel senso di una drastica riduzione delle questioni di competenza; iv) la diversità dei mezzi spendibili avverso “l’errata assegnazione” della controversia, a seconda della sezione specializzata concretamente adita, si giustifica sulla base delle “diversità delle situazioni, non comparabili, da cui l’insussistenza di ogni lesione ai detti principi costituzionali” ex artt. 2,3 e 24 Cost.; v) l’adesione alla tesi della competenza potrebbe portare a conseguenze pratiche irragionevoli “dato che, ove pendenti cause connesse dinanzi al medesimo giudice, questi potrebbe dover dichiarare la litispendenza, qualificandosi per l’una, quale giudice della sezione specializzata, e per l’altra, quale componente della sezione ordinaria”; vi) il timore di aumentare i casi in cui le parti possano utilizzate in maniera strumentale e dilatoria il regolamento di competenza (tutte considerazioni svolte da Cass., SU, n. 19882 del 2019, sub p. 5 della motivazione).

1.1.1. Esclusa, così, la riconduzione alla disciplina della “competenza”, le Sezioni Unite hanno precisato che, in caso di investitura della sezione sbagliata, dovranno essere attivati i normali strumenti previsti nel caso di errata assegnazione tabellare: “il giudice assegnatario rimette il fascicolo al presidente del tribunale che lo ritrasmette al giudice a quo, se ritiene errato il rilievo tabellare del primo, oppure provvede alla riassegnazione alla regione esatta, e se il “giudice ad quem nega la propria competenza interna. il conflitto sarà deciso dal Presidente del Tribunale” (cfr. il citato p. 5 della motivazione).

1.1.2. Infine, discostandosi dall’orientamento giurisprudenziale che aveva ritenuto impugnabile il provvedimento emesso dalla sezione sbagliata per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c. (ed escludendo che “ai fini del rispetto del principio di precostituzione del giudice naturale ex art. 23 Cost., rilevino le persone fisiche che compongono dette sezioni”, cfr. 5 5), le Sezioni Unite hanno affermato che la parte potrà far valere il vizio di nullità del provvedimento emesso dal giudice non specializzato sub violazione dell’art. 50-quater c.p.c., che richiama l’art. 161 c.p.c., comma 1, nell’ipotesi in cui si sia pronunciato il giudice monocratico su materia riservata al collegio della sezione per l’impresa (e/i-. Cass., SU, n. 28040 del 2008; Cass. n. 13907 del 2014; Cass. n. 16186 del 2018).

1.2. Fermo, dunque, quanto precede, l’odierno ricorso per regolamento di competenza è inammissibile perchè, facendosi applicazione degli appena riportati principi resi da Cass., SU, n. 19882 del 2019, deve escludersi che il provvedimento impugnato contenga una statuizione sulla competenza.

1.2.1. Costituisce, invero, principio consolidato quello per cui la ripartizione degli affari, all’interno del medesimo ufficio, alle sezioni specializzate in materia di impresa, lavoro e fallimento non implica la costituzione di un organo giudiziario autonomo distinto dalle sezioni ordinarie del medesimo tribunale, di talchè, non mettendo capo tale ripartizione a questioni di competenza per materia, trattandosi di mera distribuzione degli affari giurisdizionali all’interno dello stesso ufficio giudiziario, non è configurabile rispetto ai provvedimenti che vi danno luogo il ricorso per regolamento di competenza (0-., tra le più recenti Cass. un. 6179 del 2019; Cass. n. 14137 del 2018; Cass. n. 13138 del 2017; Cass. n. 12326 del 2015; Cass. n. 21668 del 2013; Cass. n. 24656 del 2011).

1.2.2. In altri termini, la ripartizione delle funzioni tra la sezione specializzata in materia di impresa e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale non implica l’insorgenza di una questione di competenza in senso tecnico, attenendo, piuttosto, alla distribuzione degli affari giurisdizionali all’interno dello stesso ufficio; ne consegue che, ove la sezione specializzata in materia di imprese abbia impropriamente dichiarato la propria incompetenza per essere competente la sezione ordinaria del medesimo tribunale, è inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso l’indicata pronuncia, poichè il tribunale avrebbe dovuto disporre la rimessione al capo dell’ufficio per consentirgli l’esercizio dei poteri di controllo in tema di riparto tabellare dei singoli procedimenti.

1.3. Nella vicenda oggi all’esame di questa Corte, il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, come si è già precedentemente riferito, ha adottato una pronuncia di dichiarazione di propria “incompetenza per materia…, per essere competente il Tribunale in composizione ordinaria territorialmente competente”, quanto alle domande risarcitorie svolte nei confronti del solo A., disponendo la loro separazione da quelle rivolte contro il L.. Ha ritenuto, infatti, le prime non rientranti nella “competenza” della sezione specializzata, in quanto relative al periodo in cui l’ A. aveva rivestito il ruolo di co-amministratore di una società a base personale (Serr. Al. Sud s.n. c), esclusa dal campo di applicazione del D.Lgs. n. 168 del 2003. Ha negato, inoltre, l’esistenza di ragioni di connessione fra le domande verso l’ A. e quelle contro il L., – per le quali, invece, ha mantenuto la propria “competenza”, anche per il periodo in cui quest’ultimo aveva ricoperto il ruolo di co-amministratore della s.n.c. – così conseguentemente escludendo una vis attractiva della sezione specializzata.

1.3.1. Il medesimo tribunale, peraltro, non si è pronunciato espressamente, in dispositivo, sulla competenza territoriale invocata dall’ A., individuando quale fra il Tribunale di Napoli e quello di Noia (quest’ultimo per aver dichiarato il fallimento della (OMISSIS) s.r.1.) fosse quello tenuto a conoscere delle domande risarcitorie contro il menzionato convenuto. Tuttavia, la lettura della motivazione dell’ordinanza impugnata evidenzia chiaramente che il tribunale a quo ha sicuramente escluso la vis attractiva di cui all’art. 24 L. Fall., ciò potendo lasciare intendere, ragionevolmente, che, sia pure implicitamente, si sia optato per la competenza territoriale partenopea. Inducono, del resto, a questa conclusione: i) la circostanza che l’ A. (come può ricavarsi dall’epigrafe della sua memoria difensiva ex. art. 47 c.p.c.) risulta essere residente in (OMISSIS), comune incluso nel circondario del tribunale napoletano, mentre non è stato indicato un suo eventuale diverso domicilio; il rilievo che il foro speciale previsto dall’art. 23 c.p.c., si riferisce esclusivamente alle cause, fra soci, aventi ad oggetto una controversia che abbia a suo fondamento una questione che attenga, direttamente o indirettamente, al rapporto sociale (cfr. Cass. n. 2318 del 2006). Nella specie, la controversia non è tra soci e, soprattutto, non attiene ad una questione di carattere sociale, o comunque idonea ad incidere sulla struttura sociale, bensì all’accertamento di eventuali responsabilità dell’ A. per asserite condotte distrattine da lui tenute nel periodo in cui aveva gestito (unitamente al L.) la Serr. Al. Sud s.n.c.; iii) il fatto che la domanda risarcitoria formulata, nei confronti (anche) del medesimo convenuto al capo 3 delle conclusioni della citazione introduttiva sia indeterminata nel quantum, così da rendere la relativa obbligazione querable, da adempiersi, cioè, al domicilio del debitore (cfr. art. 1182 c.c., u.c.); iv) il contenuto delle odierne censure del fallimento ricorrente, che in nessun modo ha specificamente invocato c/o argomentato, seppure per ragioni diverse da quella espressamente esclusa dal tribunale napoletano, la competenza territoriale del Tribunale di Nola.

1.4. Dalle esposte considerazioni discende inevitabilmente l’inammissibilità dell’istanza di regolamento di competenza (argomentandosi da Cass. n. 8905 del 2015, nonchè, in senso sostanzialmente conforme, da Cass. n. 20494 del 2009; Cass. n. 7227 del 2017; Cass. n. 15439 del 2018), soluzione proposta, peraltro, anche dal Procuratore Generale.

1.4.1. Resta solo da precisare che essendosi il Presidente del Tribunale già espresso (al momento dell’assegnazione del processo), il giudizio dovrà necessariamente proseguire, previa istanza di fissazione dell’udienza a cura della parte interessata, davanti al giudice già designato della sezione specializzata per la materia di impresa del Tribunale di Napoli, dovendosi ritenere che impropriamente quel giudice abbia declinato la propria competenza in favore di una sezione costituita all’interno dello stesso ufficio.

1.4.2. Il provvedimento oggi impugnato con regolamento di competenza, in altri termini, seppure formalmente emesso come ordinanza di incompetenza per materia non può ritenersi produttivo di quell’effetto traslativo tipico dell’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 38 c.p.c., proprio perchè – lo si ripete – ha deciso su una questione di riparto degli affari tra le sezioni del medesimo ufficio giudiziario.

1.5. E’ ben vero, poi, che alcune decisioni, anche recenti, di questa Corte (ilr. Cass. n. 6179 del 2019; Cass. n. 7882 del 2018; Cass. n. 11261 del 2014; Cass. n. 9553 del 2014; Cass. n. 5313 del 2014) hanno affermato il principio secondo cui, quando una sentenza abbia deciso una questione di distribuzione degli affari civili all’interno dello stesso ufficio giudiziario, qualificandola erroneamente come questione di competenza e non, invece, di ripartizione degli affari interna, il mezzo di impugnazione esperibile contro la decisione che abbia riguardato solo questo punto è, in applicazione del principio dell’apparenza, il regolamento necessario di competenza.

1.5.1. Tuttavia proprio Cass. n. 9553 del 2014, – rilevando la “problematicità” della questione nell’ipotesi di regolamento ad istanza di parte e ribadendo l’inammissibilità del regolamento, ove proposto di ufficio, in relazione alla ripartizione delle funzioni tra le sezioni lavoro e le sezioni ordinarie del tribunale (in tal modo profilando un doppio regime, di impugnabilità e non impugnabilità con il regolamento, di un provvedimento che si riconosce non essere un provvedimento dichiarativo di incompetenza per materia) – permette di cogliere come il criterio dell’apparenza sia inadatto a risolvere la peculiare questione, risultando, piuttosto, rilevante al riguardo la sostanza del provvedimento.

1.5.2. Invero, il criterio dell’apparenza è idoneo a regolare la scelta del mezzo dell’impugnazione, ma, ai fini dell’impugnabilità, o meno, del provvedimento vale il criterio cd. “della prevalenza della sostanza sulla forma degli atti processuali”, secondo cui ciò che definisce il regime da applicare all’atto processuale, anche ai fini della relativa impugnazione, è la sua sostanza e non la sua forma (cfr. Cass., SU, n. 15116 del 2013, in motivazione; Cass., SU, n. 25837 del 2007. Entrambe richiamate, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 8905 del 2015). Nella specie si tratta – come innanzi evidenziato – di un provvedimento erroneamente atteggiato come decisione sulla competenza, ma, nella sostanza, meramente ordinatorio, disponendo la separazione di alcune domande rispetto alla altre ed invocando una diversa distribuzione interna allo stesso ufficio.

2. Sussistono i presupposti di cui all’art. 92 c.p.c., per compensare interamente tra le parti le spese di questo giudizio ex art. 42 c.p.c., tenuto conto dell’avvenuta risoluzione solo recente, ed in data successiva alla proposizione dell’odierno mezzo di impugnazione, del contrasto giurisprudenziale sulla natura dei rapporti tra sezione specializzata per la materia d’impresa e sezioni ordinarie del medesimo tribunale.

2.1. Deve darsi atto, infine, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017), e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 23535 del 2019 – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del fallimento ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis.

PQM

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dichiara inammissibile il regolamento, compensando interamente tra le parti le relative spese processuali.

sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del fallimento ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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