Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33481 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2018, (ud. 21/11/2018, dep. 27/12/2018), n.33481

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. BILLI Stefania – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2363-2013 proposto da:

SERIT SICILIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BAIAMONTI 4,

presso lo studio dell’avvocato ROSARIA INTERNULLO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALBERTO GIACONIA;

– ricorrente –

contro

N.F., AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

e da:

N.F., elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRANCESCO DENZA

52, presso lo studio dell’avvocato VANESSA GURRIERI, rappresentata e

difesa dall’avvocato VITTORIO CASSI;

– controricorrente incidentale –

contro

SERIT SICILIA SPA, AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

e da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente incidentale –

contro

SERIT SICILIA SPA, N.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 311/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANIA, depositata il 10 novembre 2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21 novembre 2018 dal Consigliere Dott. STEFANIA BILLI.

Fatto

RITENUTO

Che:

la controversia ha ad oggetto un’intimazione di pagamento cui era sottesa una cartella relativa a contributi Irpef del 1993 per l’importo di Euro 8365,47;

la contribuente ha impugnato il provvedimento eccependo la mancata notifica della cartella di pagamento, nonchè la prescrizione del diritto di riscuotere le predette somme;

la C.T.R. di Palermo, sezione staccata di Catania, confermando la sentenza della commissione tributaria provinciale, ha accolto il ricorso, condannando l’ente concessionario al pagamento delle spese di lite; nella sentenza si dà atto che: l’ente riscossore, solamente con l’atto di appello, ha depositato copia della notifica della cartella di pagamento; nel ricorso non risulta spiegata alcuna censura alla sentenza impugnata; la cartella, riguardante contributi Irpef del 1993, è stata notificata alla contribuente il 24 luglio 2001, dunque, oltre i termini di legge.

avverso la sentenza ricorre la Serit Sicilia S.p.A., mentre la contribuente si costituisce con controricorso, propone ricorso incidentale e deposita memoria; analogamente l’Agenzia delle Entrate si costituisce con controricorso proponendo ricorso incidentale.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con l’unico motivo di ricorso la Serit Sicilia S.p.a. lamenta la violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 degli artt. 2946 e 2948 c.c.; in particolare, ci si duole che la sentenza impugnata abbia ritenuto applicabile alla fattispecie la prescrizione quinquennale e non quella decennale.

2. Nel ricorso incidentale l’Agenzia delle Entrate propone due motivi.

2.1. Con il primo lamenta la violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1 e art. 19, comma 3; in particolare, si duole che la CTR abbia delibato in relazione ai vizi inerenti alla cartella di pagamento, notificata e non opposta, laddove la contribuente aveva impugnato solo la successiva intimazione di pagamento.

2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 17 e 25 e della L. n. 448 del 1998, art. 9; in particolare, contesta la sentenza nella parte in cui ha confermato l’intervenuta decadenza dell’ente a richiedere i tributi.

3. La contribuente con un unico motivo nel ricorso incidentale lamenta l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, i sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 2, n. 5; in particolare si duole che la sentenza impugnata non abbia statuito in relazione alla tardiva produzione della relata di notifica della cartella di pagamento.

4. Per ragioni di ordine logico deve essere esaminato il primo motivo di doglianza sollevato nel ricorso incidentale dall’Agenzia delle Entrate.

4.1. Il motivo è fondato. In virtù del principio vigente nel rito tributario previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, gli atti autonomamente impugnabili possono essere censurati esclusivamente per vizi propri e non per vizi dell’atto presupposto che sia stato ritualmente notificato al contribuente. La cartella di pagamento è atto autonomamente impugnabile, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. d). Ne consegue che l’omessa impugnazione della cartella nel termine previsto rende l’atto inoppugnabile, mentre quello sequenziale successivo può essere impugnato solo per vizi propri.

Nel caso di specie è pacifico che la cartella è stata notificata il 24 luglio 2001, mentre la contribuente ha proposto ricorso avverso l’intimazione di pagamento scaturita dalla predetta cartella nel 2007, lamentando solo in quell’occasione l’omessa notifica della cartella. I vizi della cartella avrebbero dovuto, viceversa, in virtù dell’art. 19 ora richiamato, essere denunciati a pena di decadenza nel termine di 60 giorni dalla notifica della stessa.

La circostanza che la prova della notifica sia stata fornita in appello non determina un diverso giudizio sulla fondatezza del motivo di ricorso in esame. Ritiene, infatti, il collegio di aderire all’orientamento espresso dalla S.C. secondo cui: “In tema di contenzioso tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche ove preesistenti al giudizio di primo grado, ferma la possibilità di considerare tale condotta ai fini della regolamentazione delle spese di lite, nella quale sono ricomprese del detto decreto, ex art. 15, quelle determinate dalla violazione del dovere processuale di lealtà e probità.” (Cass. n. 8927 del 2018). Tale principio trova giustificazione ” alla luce del principio di specialità espresso dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima – non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3″ (Cass. n.27774 del 2017, ma anche n. 18907 del 2011).

Ne consegue che nella fattispecie con l’impugnazione dell’avviso di pagamento era precluso alla contribuente ogni motivo di doglianza relativo ai vizi della cartella sottesa, posto che la cartella è stata notificata e non impugnata.

5. L’accoglimento del presente motivo determina l’assorbimento del secondo motivo sollevato dall’Agenzia delle Entrate, il rigetto di quello proposto dalla contribuente e l’assorbimento del motivo proposto dalla Serit Sicilia s.p.a..

6. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata ed il rigetto dell’originario ricorso introduttivo, non essendo necessari ulteriori accertamento, stante la decadenza della contribuente dall’impugnazione della cartella di pagamento e tenuto conto che con l’atto introduttivo del giudizio la contribuente ha fatto valere solo vizi relativi a quest’ultima.

7. Le spese dei giudizi di merito vengono compensate attesa anche la produzione in appello delle notifiche delle cartelle di pagamento, mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte:

– accoglie il primo motivo del ricorso incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate;

– rigetta il ricorso introduttivo della contribuente;

– assorbito il motivo di ricorso proposto da Serit Sicilia s.p.a.;

– cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente;

– compensa le spese dei giudizi di merito e condanna la contribuente a pagare in favore dell’Agenzia delle Entrate le spese del presente giudizio, che liquida nell’importo complessivo di Euro 2.300,00, oltre le spese prenotate a debito;

– compensa le spese tra le altre parti del giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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