Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33481 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2019, (ud. 22/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33481

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3197/2019 R.G. proposto da:

M.D., rappresentato e difeso dagli Avv. Andrea Esposito e

Maria Grazia Apreda, con domicilio eletto in Roma, piazza Prati

degli Strozzi, n. 22, presso lo studio dell’Avv. Dario Amato;

– ricorrente –

contro

O.K., rappresentata e difesa dall’Avv. Alfredo Riccardi,

con domicilio eletto in Roma, piazza Prati degli Strozzi, n. 30,

presso lo studio dell’Avv. Francesco Giacani;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso il decreto del Tribunale di

Brescia depositato il 17 dicembre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre

2019 dal Consigliere Guido Mercolino;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Lucio CAPASSO, che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.D., già convivente con O.K., dalla quale ha avuto due figli, Caspar e Paige, ha convenuto in giudizio la donna, chiedendo, ai sensi degli artt. 337-bis e 337-ter c.c., l’affidamento condiviso dei minori, con la collocazione degli stessi presso di sè, la determinazione delle modalità di frequentazione da parte della madre, l’assegnazione della casa familiare e l’imposizione a carico della convenuta dell’obbligo di corrispondere un assegno a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie.

Premesso che la convivenza si è svolta in Nuvolera (BS), il ricorrente ha riferito che, a seguito dell’interruzione della stessa, avvenuta alla fine dello anno 2016, egli ha fatto ritorno a Positano (SA), presso l’abitazione dei suoi genitori, dove la donna lo ha raggiunto alla fine del mese di marzo 2018, unitamente ai figli, restandovi ospite per le festività pasquali, con la dichiarata intenzione di rientrare successivamente a Brescia, se la crisi familiare non fosse stata superata. Ha aggiunto il ricorrente che la situazione è divenuta ben presto insostenibile, a causa del carattere aggressivo e violento dell’ O., precisando che ripetuti inviti a lasciare l’abitazione dei genitori sono risultati vani, così come le segnalazioni inoltrate al Comune di Brescia ed ai servizi sociali di Nuvolera.

Si è costituita la convenuta, ed ha eccepito l’incompetenza per territorio del Giudice adito, chiedendo a sua volta l’affidamento condiviso dei figli, con la collocazione dei minori presso di sè e l’adozione dei provvedimenti accessori.

1.1. Con decreto del 17 dicembre 2018, il Tribunale di Brescia ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, ritenendo competente il Tribunale di Salerno.

Premesso che, anche ai sensi dell’art. 8 del Regolamento n. 2001/44/CE del 22 dicembre 2000, la competenza territoriale in tema di provvedimenti incidenti sulla responsabilità genitoriale spetta al giudice del luogo dove il minore risiede abitualmente alla data di proposizione della domanda, il Tribunale ha ritenuto che nella specie il predetto luogo dovesse essere individuato in Positano, escludendo che i minori vi si fossero recati soltanto per un’improvvisa e imprevedibile visita al padre. Precisato infatti che essi vi risiedevano fin dal mese di marzo 2018 ed erano stati iscritti a scuola fin dal mese di aprile successivo, su istanza dello stesso ricorrente, ha rilevato che, come accertato in sede penale dal Tribunale di Salerno, Sezione del riesame, con ordinanza del 29 novembre 2018, la convenuta aveva trovato occupazione nella medesima cittadina fin dal mese di aprile, avendo stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato; ha aggiunto che i minori si trovavano ancora a Positano e nessuno dei componenti del nucleo familiare aveva mai fatto ritorno a Nuvolera, tanto che, come riferito dai Servizi sociali del Comune, il Tribunale per i minorenni di Salerno aveva aperto un procedimento a tutela dei minori, ritenendosi territorialmente competente.

2. Avverso il predetto decreto il M. ha proposto istanza di regolamento di competenza, per tre motivi, illustrati anche con memoria. La O. ha resistito con memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, va disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa della resistente ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, in relazione all’omessa individuazione delle parti del decreto impugnato che costituiscono oggetto di censura.

La mancata trascrizione del decreto impugnato, a corredo della vicenda riferita nel ricorso e dell’illustrazione dei motivi d’impugnazione, non nuoce infatti alla comprensione dei fatti di causa, ampiamente riportati in narrativa, e delle censure proposte, le quali, pur investendo il provvedimento nella sua interezza, sono rivolte contro argomentazioni specificamente indicate, sufficientemente ricostruibili nel loro contenuto, riguardante l’identificazione della residenza abituale della resistente e dei minori. Non può dunque ritenersi violato il principio di autosufficienza, la cui ratio, consistente nell’agevolare l’individuazione dell’oggetto della pretesa e la valutazione del tenore della sentenza impugnata, nonchè del senso e della portata dei motivi d’impugnazione, pone a carico del ricorrente l’onere di formulare un’esposizione chiara ma sintetica, rigorosamente funzionale allo scopo ma non eccedente l’obiettivo perseguito dalla legge (cfr. Cass., Sez. V, 4/10/2018, n. 24340; Cass., Sez. I, 31/07/2017, n. 19018; Cass., Sez. VI, 3/02/2015, n. 1926).

2. Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nel ritenere che la convenuta avesse stabilito la propria residenza a Positano, il decreto impugnato ha conferito rilievo esclusivamente alla domanda di iscrizione dei minori a scuola ed all’ordinanza emessa dal Tribunale di Salerno, senza tener conto di una dichiarazione resa dall’ O. ai Carabinieri di Positano il 28 marzo 2018, in cui aveva manifestato la volontà di rientrare a Brescia se la crisi familiare non si fosse risolta, di una dichiarazione resa dal maresciallo dei Carabinieri al Tribunale di Salerno, secondo cui la donna era ospite temporanea in quel luogo, e di una comunicazione del Comune di Positano, riguardante il rigetto della richiesta di mutamento della residenza avanzata dall’ O.. Precisato che l’iscrizione a scuola non comportava l’accettazione della presenza della donna nè l’esistenza di un nucleo familiare di fatto, essendo stata effettuata solo a causa del collocamento dei figli presso i nonni paterni, giustificato dal disinteresse dimostrato dalla madre nei loro confronti, sostiene che, pur desiderando che la donna si allontanasse, egli non aveva potuto rifiutare di ospitare i minori, in attesa dei provvedimenti giurisdizionali richiesti.

3. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione degli artt. 8 e 9 del Regolamento n. 2003/2201/CE del 27 novembre 2003 e dell’art. 18 c.p.c., ribadendo che i minori, residenti abitualmente a Nuvolera, si trovano attualmente a Positano soltanto per decisione della madre, che li ha condotti con sè ed ha tentato di trattenersi illegittimamente presso l’abitazione dei nonni paterni, dalla quale è stata allontanata in data 3 novembre 2018, in esecuzione di un provvedimento cautelare adottato a seguito di un ultimo episodio di aggressione nei confronti di esso ricorrente. Precisato che il provvedimento di rigetto del mutamento di residenza ha impedito la formalizzazione di tale situazione, con efficacia retroattiva, sostiene che la competenza del giudice del luogo di residenza del minore ha portata ultrattiva, estendendosi ad un periodo di tre mesi dal trasferimento.

4. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto questioni strettamente connesse, sono infondati.

E’ opportuno premettere che in sede di regolamento di competenza non sono deducibili eventuali vizi di motivazione del provvedimento impugnato, trattandosi di un mezzo d’impugnazione che, in quanto volto a far valere la violazione delle regole di competenza, aventi carattere processuale, ha ad oggetto un error in procedendo, nel cui accertamento questa Corte è chiamata a decidere come giudice anche del fatto, e può quindi procedere all’esame diretto degli atti di causa, al fine d’individuare il giudice competente, indipendentemente dalla motivazione del provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. VI, 14/03/2018, n. 6174; 10/07/2013, n. 17084; Cass., Sez. III, 20/10/2006, n. 22526). Pertanto, indipendentemente dall’inammissibilità come motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di documenti non è autonomamente deducibile con il regolamento di competenza, potendo gli stessi costituire oggetto di valutazione nell’ambito della delibazione che il Giudice di legittimità è chiamato a compiere allo stato degli atti, in funzione della statuizione sulla competenza.

4.1. Ciò posto, si osserva che, nel declinare la competenza in favore del Tribunale di Salerno, in virtù dell’accertato trasferimento della residenza dei minori da Nuvolera a Positano, il Tribunale di Brescia ha fatto corretta applicazione del principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel procedimento previsto dall’337-ter c.c. la competenza per territorio spetta al giudice del luogo in cui il minore ha la sua residenza abituale al momento della proposizione del ricorso, per tale dovendosi intendere quello in cui egli ha consolidato, consolida o potrà consolidare una rete di affetti e relazioni, tali da assicurare un armonico sviluppo psicofisico. Questa Corte ha infatti precisato che, ai fini dell’individuazione del giudice competente, non può attribuirsi alcun rilievo nè alla mera residenza anagrafica nè ad eventuali trasferimenti contingenti o temporanei, dovendosi altresì prescindere dal dato meramente quantitativo rappresentato dalla prossimità temporale del trasferimento di residenza rispetto all’instaurazione del procedimento e dalla maggiore o minore durata del soggiorno in ciascuna città: occorre invece formulare una prognosi in ordine alla probabilità che la nuova dimora diventi l’effettivo e stabile centro d’interessi del minore, ovvero resti su un piano di verosimile precarietà, e ciò anche al fine di evitare che il trasferimento di residenza si traduca.’un mero espediente per sottrarre il minore alla vicinanza dell’altro genitore o per eludere la disciplina della competenza territoriale (cfr. Cass., Sez. VI, 17/11/2017, n. 27358; 15/11/2017, n. 27153; 20/10/2015, n. 21285).

Correttamente, alla stregua dei predetti principi, il decreto impugnato ha omesso di fare riferimento al foro generale delle persone fisiche, conferendo rilievo alla residenza abituale dei figli, anzichè a quella della convenuta, ed astenendosi quindi dal prendere in considerazione sia la residenza anagrafica di quest’ultima sia la comunicazione del provvedimento di rigetto del trasferimento della stessa da Nuvolera a Positano.

Nell’individuazione della predetta residenza, il Tribunale ha poi ritenuto condivisibilmente di dover attribuire la prevalenza alla situazione di fatto, rispetto a quella risultante dai registri anagrafici, evidenziando la circostanza oggettiva che alla data di proposizione del ricorso i minori si trovavano a Positano da circa tre mesi, ed escludendo il carattere provvisorio di tale trasferimento, in virtù di una pluralità di elementi, anch’essi oggettivi, in parte pacifici, in parte documentalmente provati; in quanto tali da far prevedere che i minori sarebbero rimasti a Positano almeno per un anno e comunque a tempo indeterminato, i predetti elementi, costituiti dall’iscrizione a scuola effettuata dai genitori per l’anno successivo, dal contratto di lavoro stipulato dalla madre in quella città e dal mancato rientro di tutti i componenti del nucleo familiare a Nuvolera, debbono ritenersi pienamente idonei a giustificare la prognosi favorevole espressa dal Tribunale in ordine alla stabilità del trasferimento, e consentono pertanto di ritenere ininfluenti le ulteriori circostanze di cui il ricorrente lamenta l’omessa valutazione. La perdurante interruzione della convivenza tra il M. e l’ O., l’intenzione dalla stessa manifestata di fare ritorno a Nuvolera in caso di mancato superamento della crisi familiare, il provvedimento cautelare di allontanamento dall’abitazione dei suoceri adottato nei confronti della donna e la volontà dell’uomo di non accettarne la presenza in Positano, non riguardano d’altronde la situazione dei figli, pacificamente collocati presso i nonni paterni, ma solo la posizione dei genitori ed i loro rapporti reciproci: tali circostanze risultano pertanto inidonee ad incidere sull’individuazione del giudice competente, affidata dalla legge ad un criterio, quello della residenza abituale del minore, ispirato al principio di prossimità previsto dall’art. 8 del Regolamento n. 2003/2201/CE del 27 novembre 2003 (e recentemente ribadito dall’art. 7 del Regolamento UE del 25 giugno 2019, n. 1111), il quale impone di privilegiare, nella ripartizione della competenza territoriale in materia di provvedimenti incidenti sulla responsabilità genitoriale, quel giudice che, per la vicinanza della sua sede al luogo in cui il minore dimora effettivamente e stabilmente, è maggiormente in grado di valutarne le esigenze, di adottare le decisioni necessarie nel suo interesse e di assicurarne la pronta esecuzione.

Il breve periodo di tempo trascorso tra il trasferimento della residenza dei minori e la proposizione della domanda giudiziale non giustifica invece l’applicazione del principio di ultrattività della competenza previsto dall’art. 9 del Regolamento n. 2003/2001/CE, il quale si riferisce alla sola ipotesi, non ricorrente nel caso in esame, in cui la domanda abbia ad oggetto la modificazione di provvedimenti precedentemente adottati dal giudice del luogo in cui il minore risiedeva abitualmente prima del trasferimento.

5. Con il terzo motivo, il ricorrente censura il decreto impugnato nella parte riguardante il regolamento delle spese processuali, affermando che la situazione di fatto ed il quadro probatorio evidenziati ne avrebbero giustificato la compensazione.

5.1. Il motivo è inammissibile.

In tema di spese processuali, il sindacato del Giudice di legittimità è infatti limitato all’accertamento dell’eventuale violazione del principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, e non si estende pertanto alla valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, la quale è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (cfr. Cass., Sez. VI, 17/10/2017, n. 24502; Cass., Sez. V, 31/02/2017, n. 8421; 19/06/2013, n. 15317).

6. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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