Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33480 del 27/12/2018
Cassazione civile sez. trib., 27/12/2018, (ud. 15/11/2018, dep. 27/12/2018), n.33480
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28196/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, ed ivi domiciliata in via dei Portoghesi, n.
12;
– ricorrente –
contro
M.D.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la
Puglia – Sezione Staccata di Foggia, Sez. 25 n. 310/25/11 depositata
in data 18 ottobre 2011 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 15 novembre
2018 dal Co: Marcello M. Fracanzani.
Fatto
RILEVATO
che al contribuente è stato rideterminato in via induttiva il reddito della propria attività di parrucchiere per i periodi di imposta 2000, 2002, 2003 e 2004; in ragione della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2000, nonchè per la mancata tenuta delle scritture sulle rimanenze di magazzino;
che egli reagiva contestando i presupposti per l’accertamento induttivo e, su questo profilo, trovando riscontro in entrambi i gradi di merito;
che insorge la parte pubblica con unico motivo di ricorso;
che è rimasto intimato il contribuente.
Diritto
CONSIDERATO
che con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 55, D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies e art. 2697 c.c. in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
che nella sostanza il patrono erariale si duole perchè la gravata sentenza non ha ritenuto assistito da presunzioni gravi, precise e concordanti l’accertamento induttivo, salvo che per l’anno 2000 ove non essendo stata presentata dichiarazione dei redditi, la ricostruzione induttiva è stata ritenuta legittima;
che, più in particolare, ripresi – e riprodotti anche ai fini dell’autosufficienza dei motivi – gli argomenti dell’atto di appello, la difesa pubblica afferma violata la norma di riferimento, perchè l’induzione trovava fondamento nell’assenza del registro delle rimanenze di magazzino che di per sè fa ritenere inattendibili le scritture contabili (come da precedenti di questa Corte che vengono richiamati); perchè la percentuale di ricarico applicata è stata ricavata dalle risposte del contribuente nel colloquio del 13 giugno 2007, come da verbalizzazione riprodotta; perchè la stessa ricostruzione del reddito si è basata sul listino prezzi al pubblico, esposto nei locali dell’attività; perchè lo stesso contribuente ha dichiarato l’omogeneità fra le annate prese inconsiderazione, ai finì del consumo di energia, costo di manodopera e quantità di prodotto usato o venduto;
che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, commi 2 e 3, sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni. Gli elementi assunti a fonte di presunzione, peraltro, non devono essere necessariamente plurimi, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su di un elemento unico, pur se nel caso di specie sono assistiti dalle dichiarazioni del contribuente;
che la pronuncia in esame non si è adeguata al superiore orientamento, in quanto ha ritenuto preclusa la possibilità di ricorrere all’accertamento induttivo anche utilizzando un unico elemento indiziario, quale quello della percentuale di ricarico determinata dall’Ufficio; (Cass. V, n. 26036 del 30/12/2015; Cass. V 25217 dell’11 ottobre 2018; Cass. V n. 27552 del 30/10/2018);
che, in definitiva il ricorso è fondato e merita accoglimento.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Puglia – Sezione staccata di Foggia, cui demanda anche la regolazione delle spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018