Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3348 del 05/02/2019

Cassazione civile sez. I, 05/02/2019, (ud. 23/01/2019, dep. 05/02/2019), n.3348

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 994/2018 proposto da:

A.M., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Migliaccio Luigi, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, del 27/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/01/2019 dal cons. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE IGNAZIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso con

rinvio;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Ivan Pupetti, con delega, che ha

chiesto l’accoglimento.

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Napoli, con il decreto n. 10381 del 2017 (pubblicato il 27 novembre 2017), ha respinto il ricorso proposto dal sig. A.M., cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento negativo del Ministero dell’Interno – Commissione territoriale di Salerno che aveva disatteso le sue richieste di protezione internazionale e di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Tribunale, inquadrata la domanda nell’ambito della previsione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis (come introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, convertito con modificazioni nella L. n. 46 del 2017), entrato in vigore il 18 agosto 2017, non ha accolto l’istanza di fissazione dell’udienza, in difetto della disponibilità della videoregistrazione (art. 35-bis, comma 11, lett. a), perchè l’audizione del richiedente asilo sarebbe stata superflua in quanto essa sarebbe stata richiesta (e svolta) davanti alla Commissione territoriale prima che fosse diventata formalmente obbligatoria l’attività di videoregistrazione dei colloqui dei richiedenti asilo, stabilita solo a partire dal 18 agosto 2017, ossia decorsi 180 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 13 del 2017 (convertito, con modificazioni, nella L. n. 46 del 2017).

Nel merito, il Collegio ha condiviso la decisione della Commissione territoriale ed escluso la ricorrenza di motivi di carattere umanitario. In particolare, il Tribunale, ha ritenuto estranea, ai presupposti per il riconoscimento delle protezioni richieste, la narrazione del ricorrente, secondo la quale egli, di fede cristiana, alla morte del padre si era rifiutato di entrare nella setta degli (OMISSIS) ed era fuggito dal Paese per il timore di perdere la vita. Narrazione, peraltro, considerata inveritiera o implausibile, sulla base di una documentata ricerca effettuata sulle fonti e sulla struttura e i riti di tale sodalizio.

Esso ha, altresì, escluso la ricorrenza di qualsivoglia ipotesi di protezione umanitaria, non ravvisando elementi di vulnerabilità dell’istante.

Il richiedente asilo ha proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi, che lamentano:

1 e 2) la mancata fissazione dell’udienza, in violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, (come introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, convertito con modificazioni nella L. n. 46 del 2017), art. 111 Cost., commi 1 e 2, Cost., 47 Carta di Nizza e art. 6 CEDU (art. 360 c.p.c., nn. 4 e 3), richiesta e non concessa nonostante la mancata disponibilità della videoregistrazione del colloquio davanti alla Commissione amministrativa;

3) la mancata pronuncia del Tribunale in ordine alla composizione delle Commissioni Territoriali esaminatrici;

4 e 5) il mancato riconoscimento del diritto alla protezione internazionale, anche mediante cooperazione istruttoria, in ragione del rischio di un danno grave (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3);

6 e 7) il mancato riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e art. 5,comma 6 TU).

Il Ministero dell’interno non ha svolto difese.

I primi due motivi di ricorso sono manifestamente fondati, alla luce del principio di diritto che questa Corte (Sez. 1 -, Sentenza n. 32029 del 2018) ha già enunciato e a cui,in questa sede, il Collegio, condividendolo, intende dare continuità: “In tema di protezione internazionale, allorchè il richiedente impugni la decisione della Commissione territoriale e la videoregistrazione del colloquio non sia disponibile, il giudice deve fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto che decide il ricorso per violazione del principio del contraddittorio, a nulla rilevando che l’audizione, nella specie, sia stata effettuata davanti alla Commissione territoriale in data anteriore alla consumazione del termine di 180 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 13 del 2017, convertito nella L. n. 46 del 2017, essendo l’udienza di comparizione delle parti, anche in tale ipotesi, conseguenza obbligata della mancanza della videoregistrazione.”.

Di conseguenza, in accoglimento dei detti primi due motivi di ricorso (assorbiti i restanti), deve essere cassato il decreto impugnato e la causa rinviata, anche per le spese di questa fase processuale, al Tribunale di Napoli che, in diversa composizione, deciderà nuovamente la controversia tenendo conto del principio riportato.

PQM

La Corte,

Accoglie i primi due motivi di ricorso (assorbiti i restanti), cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, al Tribunale di Napoli, in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 23 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2019

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