Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33479 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2019, (ud. 02/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1570-2018 proposto da:

G.G., in proprio ed in qualità di legale rappresentante

e di ex amministratore della società BARTER SRL, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCEILERIA della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LEONARDO WALTER

IANNELLA;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA A. BERTOLINI N. 44, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI DE VERGOTTINI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIANROBERTO VILLA;

– controricorrente –

contro

REALE IMMOBILI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 27, presso lo

studio dell’avvocato VINCENZO CUFFARO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALESSANDRA LISIRRE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4914/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO

FALABELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza pubblicata il 24 novembre 2017 la Corte di appello di Milano respingeva il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento di (OMISSIS) s.r.l.: reclamo proposto dalla società stessa e dal suo amministratore, in proprio, G.G..

2. – Contro detta pronuncia i reclamanti soccombenti propongono un ricorso per cassazione affidato a un solo motivo. Resistono con controricorso la curatela fallimentare e Reale Immobili s.p.a., società che aveva domandato l’apertura della procedura concorsuale.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Viene dedotta l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 L. Fall.. Rilevano i ricorrenti che la Corte merito avrebbe dato atto che dal bilancio al 30 giugno 2017 emergeva che (OMISSIS) era in una situazione di equilibrio patrimoniale e aveva conseguito utili, per poi accertare che la società stessa non aveva sufficienti risorse e che i bilanci non evidenziavano elementi atti a contrastare il valore sintomatico degli inadempimenti rilevati. Gli istanti osservano, poi, che alla luce delle risultanze contabili scrutinate dalla Corte di appello non ricorreva il presupposto oggettivo dello stato di insolvenza.

2. – Il motivo è nel complesso infondato.

I,a Corte di merito ha ricavato lo stato di insolvenza della società fallita da plurimi elementi: il mancato soddisfacimento del credito di Reale Immobili, l’essere state avviate contro (OMISSIS) quattro procedure esecutive immobiliari, l’aver mancato la società stessa di trasferire al curatore le disponibilità che figuravano nel bilancio al 30 giugno 2017, senza fornire alcun chiarimento al riguardo (evenienza da cui è evidentemente desunta l’assenza, nell’attivo patrimoniale, di tali liquidità).

Come è ben noto, nella nuova formulazione dell’art. 360, n. 5, risultante dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, è mancante ogni riferimento letterale alla “motivazione” della sentenza impugnata, con la conseguenza che è denunciatile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).

Negato che possa in alcun modo rilevare l’insufficienza motivazionale, va altresì escluso che nella fattispecie si delinei una contraddittorietà argomentativa, tale da tradursi nella richiamata ipotesi del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”. Infatti, del tutto correttamente, la Corte di appello ha ritenuto assorbente, ai fini dell’apprezzamento dell’insolvenza, l’evidenza dell’incapacità della società di far fronte alle obbligazioni assunte, che è stata ricavata dae richiamato quadro probatorio: ed è appena il caso di rilevare, in proposito, come lo stato di insolvenza richiesto ai fini della pronuncia dichiarativa del fallimento dell’imprenditore non possa ritenersi escluso dalla circostanza che l’attivo superi il passivo (Cass. 27 marzo 2014, n. 7252, citata pure nella sentenza impugnata; Cass. 28 luglio 1977, n. 3371). Non solo: le risultanze evidenziate dallo stato patrimoniale e dal conto economico relativo agli ultimi esercizi risultano squalificate, nel convincimento espresso dal giudice del gravame, alla luce del contenuto della relazione del sindaco al bilancio chiuso al 30 giugno 2015: bilancio che, come rammentato dalla Corte distrettuale, il sindaco stesso aveva negato di voler approvare, rilevando come esso non tenesse conto dell’esistenza di debiti scaduti, dei crediti di difficile incasso e della diminuzione del capitale netto. La Corte di appello ha dunque ritenuto inattendibili il bilancio chiuso al 30 giugno 2015 e quelli successivi: e tale giudizio, qui non sindacabile, vale a confermare l’insussistenza della radicale contraddittorietà della motivazione che è stata denunciata dai ricorrenti (la quale poggia proprio sull’asserita discordanza tra le risultanze di bilancio e l’affermata incapacità ad adempiere della fallita).

Per quanto poi attiene alla lamentata violazione di legge, basterà osservare che attraverso detta censura i ricorrenti tentino di porre in discussione l’accertamento di fatto compiuto nella precorsa fase del giudizio: ma il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito (Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n. 8315).

3. – Segue, secondo soccombenza, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei due controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6′ Sezione Civile, il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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