Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33478 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2018, (ud. 15/11/2018, dep. 27/12/2018), n.33478

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27963/2012 R.G. proposto da:

Ce.Ve.Re. srl in liquidazione in persona del legale rappresentante

p.t. sig. O.C., con l’avv. Giuseppe Marino e domicilio

eletto presso l’avv. Fabrizio Gizzi, in Roma alla via Oslavia 30;

– ricorrente –

contro

Equitalia Nord s.p.a., con l’avv. Maria Rosa Verna e domicilio eletto

presso l’avv. Paolo Boer, in Roma alla piazza Cola di Rienzo n. 69;

– controricorrente –

e contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, ed ivi domiciliata in via dei Portoghesi, n.

12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la

Lombardia, Sez. 06 n. 97/06/12 depositata in data 20 aprile 2011 e

non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 15 novembre

2018 dal Co: Marcello M. Fracanzani.

Fatto

RILEVATO

che la società contribuente reagiva alla cartella di pagamento notificatale dal concessionario della riscossione a seguito di controllo automatizzato sul modello Unico 2007 per l’anno d’imposta 2006, ove erano evidenziate omessi e ritardati versamenti;

che il giudice di prossimità apprezzava favorevolmente le ragioni della contribuente, in particolare la mancata relata di notifica della cartella (pervenuta a mezzo raccomandata a.r.), la duplicazione di imposte ivi richieste, oltre al difetto di sottoscrizione;

che spiccava ricorso in appello l’agente della riscossione, cui resisteva la contribuente, interponendo ricorso incidentale (in odio alla compensazione delle spese), ed il giudice di secondo grado in riforma della prima sentenza riconosceva la legittimità degli atti; che insorge la parte contribuente con quattro motivi di ricorso; che resiste il concessionario con puntuale controricorso; che l’Avvocatura ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione alla discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, per aver i giudici del gravame ritenuta legittima la notifica della cartella di pagamento operata direttamente dell’agente della riscossione tramite il servizio postale, in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

che nella sostanza si lamenta la violazione della citata normativa, nel testo vigente all’epoca dei fatti, ove ammette la notifica della cartella a mezzo del servizio postale, ma richiede che a valersene sia non il concessionario direttamente, ma uno delle quattro figure previste dall’articolo: ufficiali della riscossione, altri soggetti abilitati dal concessionario, eventualmente e previa convenzione con il Comune, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale;

che la mancanza di relata di notifica impedisce di verificare chi abbia svolto l’operazione di notificazione e, quindi, di verificarne la sua legittimazione, da cui ne dipende la regolarità;

che, per orientamento costante di questa Corte la notificazione della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, ed in detta ipotesi la stessa si perfeziona alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, in quanto l’avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l’atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di una attestazione dell’agente postale assistita dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c. (cfr. da ultimo Cass. n. 27561/2018, n. 20097/2018 e n. 4275/2018), il che priva di fondamento le censure della parte contribuente circa la mancanza di relata di notifica relativa alla cartella impugnata;

che, in ogni caso, va altresì evidenziato come in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento (come nel caso in esame), trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 (cfr. Cass. n. 12083/2016);

che, infine, la complessiva legittimità di tale forma di notifica (cd. diretta) è stata da ultimo confermata da Corte Cost. n. 175 del 2018, la quale ha osservato come, alla luce di una lettura combinata dell’art. 26 cit. e della L. n. 212 del 2000, art. 6 (cd. Statuto del contribuente), le regole semplificate (si discorre, nella motivazione del giudice delle leggi, di “scostamenti”) della notifica in commento rispetto al regime “ordinario” non integrano alcuna violazione degli art. 24, art. 3, comma 1 e art. 111, commi 1 e 2 Cost.;

che il motivo è quindi infondato e va disatteso;

che con il secondo motivo si lamenta apparente e/o insufficiente motivazione su di un punto controverso e decisivo del giudizio, cioè sulla duplicazione degli importi pretesi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

che nel concreto si lamenta non esserci stato approfondito scrutinio del giudicante in ordine al rapporto fra somme non versate e somme versate in ritardo, posto che l’impugnata sentenza non distingue fra le une e le altre;

che, non di meno, la stessa parte ricorrente riconosce che l’esame sia stato condotto sulle dichiarazioni dei redditi dedotti in giudizio, quindi sull’esame delle risultanze probatorie offerte dalle parti;

che, pertanto, da un lato la censura si traduce in un’inammissibile richiesta di nuovo esame nel merito, dall’altro non offre motivi od argomenti per indicare quale diversa conclusione avrebbero dovuto raggiungere i giudicanti d’appello;

che il motivo è quindi inammissibile e va disatteso;

che con il terzo motivo si contesta violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, per il aver i giudici d’appello ritenuto insussistente il difetto di motivazione del ruolo e/o della cartella di pagamento, in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

che, in altri termini, si lamenta non aver riconosciuto la carenza di motivazione di una cartella che si limita a indicare la dicitura di “omessi o carenti versamenti”, senza indicare la riferibilità della singola voce ad un dovere di contribuzione, non rilevando il mero riferimento all’elenco completo della cartella tipo, ovvero alla dichiarazione dei redditi della contribuente;

che, per contro, è il caso di ricordare, al riguardo, il costante e condivisibile orientamento della Corte, in virtù del quale: “La cartella con cui l’Amministrazione chieda il pagamento delle imposte, dichiarate dal contribuente e non versate, non necessita di specifica motivazione, non risultando a tale fine applicabile nè la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 (il quale prevede siano messi a disposizione del contribuente gli atti di cui egli già non disponga), nè il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 (che prescrive il contenuto minimo della cartella), in quanto la pretesa tributaria scaturisce dalla pura e semplice obbligazione di pagamento delle imposte, determinate nella dichiarazione del contribuente. Spetta, eventualmente, a quest’ultimo, in relazione ai principi generali in tema di onere della prova, allegare e provare di avere effettuato in tutto o in parte i versamenti richiesti, in adempimento dell’obbligo in questione. (Fattispecie relativa a cartella recante la dizione “somme dovute a seguito di controllo della dichiarazione dei redditi”).” (Cass. 16/12/2011, n. 27140; Cfr. da ultimo, altresì Cass., 21143/2018);

che con il quarto motivo si ascrive violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, per aver i giudici del gravame ritenuto insussistente il difetto di sottoscrizione della cartella di pagamento, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

che, in concreto, si censura non essersi pronunciato l’annullamento della cartella perchè priva della sottoscrizione, quindi della riferibilità (o paternità) ad un responsabile del procedimento o provvedimento, come dovuto per tutti gli atti amministrativi;

che, secondo il costante insegnamento di questa Corte – cui ancora una volta si intende dare continuità in questa sede – il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell’ufficio non incide in alcun modo sulla validità dell’iscrizione a ruolo del tributo, poichè si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente, per la quale ultima neppure è prescritta la sottoscrizione del titolare dell’ufficio (cfr. infra. Sul punto, ex multis, Cass. n. 26053/2015, Cass. n. 6199/2015 e Cass., n. 6610/2013), costituendo ius receptum il principio per cui la mancata sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto “quando non è in dubbio la riferibilità di questo all’Autorità da cui promana, giacchè l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge” (cfr. Cass. n. 19761/2016, in motivazione. In senso conforme cfr. anche Cass. n. 4555/2015, Cass. n. 25773/2014, Cass. n. 1425/2013, Cass. n. 11458/2012, Cass. n. 13461/2012, Cass. n. 6616/2011, Cass. n. 4283/2010, Cass. n. 4757/2009, Cass. n. 14894/2008, Cass. n. 4923/2007, Cass. n. 9779/2003, Cass. n. 2390/00, nonchè Corte Cost. n. 117/00);

che il motivo è quindi infondato e va disatteso;

che, in definitiva il ricorso è infondato e dev’essere rigettato;

che le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a favore di Equitalia, mentre nulla a favore dell’Agenzia delle Entrate che non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di Equitalia Nord s.p.a. che liquida in Euro cinquemilaseicento/00, oltre a rimborso nella misura forfettaria del 15%, ed accessori di legge, nonchè Euro duecento/00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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