Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33478 del 17/12/2019
Cassazione civile sez. VI, 17/12/2019, (ud. 28/11/2019, dep. 17/12/2019), n.33478
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 17603-2018 proposto da:
P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA
COLONNA, 40, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO DI CAPUA,
rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE SANGIOVANNI, GIOVANNI
RE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 10312/22/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, depositata il 05/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO
La Corte.
Fatto
RILEVATO
che:
La Commissione tributaria provinciale di Napoli, con sentenza 10710/16, sez 12, accoglieva il ricorso proposto da P.M. avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS) per irpef 2010;
che avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello, innanzi alla CTR Campania;
che il giudice di seconde cure, con sentenza 10312/2017,accoglieva l’impugnazione ritenendo adeguata la motivazione da parte dell’atto impugnato;
che avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il P. sulla base di tre motivi;
che l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
che la causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
che il contribuente ha, con apposita memoria, dichiarato e documentato di avere presentato istanza di definizione agevolata della controversia D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, provvedendo al pagamento della prima rata.
Diritto
RITENUTO
Che:
pertanto va disposto il rinvio a nuovo ruolo in attesa della definizione del procedimento amministrativo in questione.
P.Q.M.
Rinvia il processo a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019