Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33477 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2018, (ud. 15/11/2018, dep. 27/12/2018), n.33477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9459/2012 R.G. proposto da:

P.A., con l’avv. Carmela De Franciscis, con domicilio

eletto in Caserta, alla via Roma, parco Europa snc;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, ed ivi domiciliata in via dei Portoghesi, n.

12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la

Campania, Sez. 32 n. 329/32/11 depositata in data 4 novembre 2011 e

non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 15 novembre

2018 dal Co: Marcello M. Fracanzani.

Fatto

RILEVATO

che la contribuente reagiva alla rettifica del reddito per il periodo di imposta 2004, relativo all’attività di produzione derivati del latte, burro e formaggi, rideterminato dall’Ufficio in ragione di ispezione dei luoghi, dove veniva rinvenuta contabilità parallela;

che il giudice di prossimità era favorevole alla contribuente, apprezzando i suoi argomenti in ordine al carattere di prova non qualificata del brogliaccio o quaderno rinvenuto, ove erano scritti nomi generici, riferibili al 2003 e non all’anno di accertamento 2004, nonchè comunque elementi insuscettibili di legittimare la ricostruzione induttiva pura;

che interponeva appello l’Ufficio richiamando gli orientamenti di questa Corte in ordine al regime presuntivo qualificato della contabilità parallela rinvenuta nei luoghi dell’impresa e la CTR accoglieva il ricorso, valorizzando la carenza delle scritture contabili ordinarie, specie del registro delle rimanenze che dev’essere compilato anche se a posta zero, nonchè sulla carenza di prova contraria offerta dalla contribuente;

che insorge la parte contribuente con due motivi di ricorso;

che resiste l’Avvocatura, riservandosi intervento in discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo si lamenta insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia, in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

che nella sostanza si lamenta la genericità dei richiami operati in premessa alla motivazione della CTR e che sia stata ritenuta congrua per l’accertamento 2004 la contabilità parallela ritenuta riferibile all’anno 2003;

che la sentenza impugnata richiama correttamente gli orientamenti consolidati (riportati in prosieguo) in ordine ai presupposti per l’accertamento induttivo, ricordando come il reperimento di contabilità parallela sia idoneo a costituire valida presunzione per l’inversione dell’onere della prova;

che, in particolare, nell’ultimo capoverso di pag. 2 dell’impugnata sentenza, si afferma come il predetto brogliaccio si riferisca anche all’anno di accertamento, senza che tale assunto risulti smentito nel ricorso per cassazione, nè appaia contestato nei precedenti atti, comunque da riprodursi ai fini dell’autosufficienza del motivo;

che, ancora ‘nel primo capoverso di pag. 3 della sentenza impugnata si argomenta come l’accertamento sua sostenuto anche dall’omessa redazione del dettaglio delle rimanenze, in ordine al quale la parte non ha provato i propri assunti;

che sul punto la motivazione della sentenza supera i limiti entro i quali solo può esplicarsi il controllo di questa Corte, sicchè il motivo è infondato e va disatteso;

che con il secondo motivo si lamenta violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, lett. d) e art. 42, nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e dello statuto dei diritti del contribuente, in parametro all’art. 360, comma 1, n. 3;

che, nella sostanza, si ripropongono i medesimi profili della doglianza precedente, con riguardo ai presupposti per l’accertamento e per l’inversione dell’onere della prova;

che, invero, per giurisprudenza consolidata di legittimità la contabilità parallela (o “in nero”), costituita da appunti personali e da informazioni dell’imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, prescritti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, perchè nella nozione di scritture contabili, disciplinate dagli artt. 2709 c.c. e ss., devono ricomprendersi tutti i documenti che registrino in termini quantitativi o monetari, i singoli atti di impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell’imprenditore ed il risultato economico dell’attività svolta, spettando poi al contribuente l’onere di fornire adeguata prova contraria (Cass., 23 maggio 2018, n. 12680);

che, più nello specifico, in tema di accertamento induttivo dei redditi di impresa, di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 lett. d), il convincimento del giudice in ordine alla sussistenza di maggiori ricavi non dichiarati da un’impresa commerciale può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purchè grave e precisa (Cass., 22 dicembre 2017, n. 30803; Cass., 16 novembre 2011, n. 24051, con riferimento a brogliacci reperiti presso la sede della società; Cass., 27 febbraio 2015, n. 4080, in relazione ad un quadernone contenente l’indicazione degli effettivi quantitativi di materiale prodotto; Cass., 3 ottobre 2014, n. 20902, per la necessità della comparazione tra i dati acquisiti e quelli emergenti dalla contabilità ufficiale del contribuente);

che tali principi ha ben governato la sentenza qui gravata, sicchè il secondo motivo è infondato;

che, in definitiva il ricorso è infondato e dev’essere rigettato;

che non vi è luogo a pronunciare sulle spese per assenza di attività difensiva dell’Amministrazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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