Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33476 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2018, (ud. 15/11/2018, dep. 27/12/2018), n.33476

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 presso gli

Uffici dell’Avvocatura Generale di Stato dalla quale è

rappresentato e difeso.

– ricorrente –

contro

CALEFFI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Barberini 47 presso lo studio

dell’Avv. Maria Lucrezia Lo Turco che la rappresenta e difende anche

disgiuntamente con l’Avv. Giuseppa Lamicela per procura a margine

del controricorso.

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 50/64/12 della Commissione

Tributaria Regionale della Lombardia-sezione distaccata di Brescia,

depositata il 20 marzo 2012;

udita la relazione svolta dal Cons. Roberta Crucitti all’adunanza

camerale del 15 novembre 2018.

Fatto

RITENUTO

che:

con avvisi, regolarmente notificati, l’Agenzia delle entrate accertò ai danni della Caleffi s.p.a., ai fini dell’Irap e dell’Irpeg degli anni 2004-2005, che la Società aveva indebitamente dedotto gli accantonamenti per indennità suppletiva di clientela da erogare ad agenti e rappresentanti, ex art. 1751 c.c., in assenza dei requisiti richiesti dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109;

i ricorsi proposti dalla Società avverso i predetti avvisi vennero, previa riunione, accolti dall’adita Commissione tributaria provinciale e la decisione, appellata dall’Agenzia delle entrate, venne confermata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia-sezione distaccata di Brescia (d’ora in poi C.T.R.);

in particolare, il Giudice di appello riteneva che l’indennità di clientela fosse da ricomprendere nella locuzione “indennità per cessazione dei rapporti di agenzia” contenuta nel T.U.I.R., art. 17, con la conseguenza che gli accantonamenti per l’indennità di clientela erano disciplinati dal TUIR, art. 105 e, quindi, deducibili annualmente;

avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso su unico motivo;

Caleffi S.p.A. resiste con controricorso;

il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375, comma 2, e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. l bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

la controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con l’unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 17,64,105 e 109, laddove la C.T.R. aveva ammesso la deducibilità annuale dell’indennità suppletiva di clientela da erogarsi agli agenti;

2. la questione interessata dal ricorso, dopo contrari risalenti arresti giurisprudenziali, è stata, ormai, definitivamente risolta in senso contrario alla tesi della ricorrente;

3. questa Corte, con la sentenza n. 13506 del 2009, superando i diversi precedenti orientamenti giurisprudenziali sui quali era fondato l’avviso di accertamento (la deducibilità fiscale dell’accantonamento per indennità suppletiva di clientela era stata esclusa da Cass. n. 7690 del 2003, n. 24973 del 2006 e n. 17602 del 2008 ed era stata, invece, ammessa da Cass. 10221 del 2003 e 9179 del 2003), ha statuito che: a) l’art. 1751 c.c. contiene, ormai, l’intera disciplina dell’indennità di fine rapporto dell’agente di commercio, essendo venuta meno la pregressa distinzione fra “indennità di scioglimento del contratto” (obbligatoria perchè di origine codicistica) ed “indennità suppletiva di clientela”, prevista dalla contrattazione collettiva e fruibile solo a determinate condizioni; b) l’espressione “indennità per la cessazione di rapporti di agenzia”, contenuta nel t.u.i.r., art. 16, comma 1, lett. d), ha portata estesa, senza ulteriori distinzioni, alla materia regolata dall’art. 1751 c.c.. Ha, inoltre, affermato che, a fronte della chiara lettera normativa e della conseguente unitarietà del trattamento di fine rapporto dell’agente di commercio, l’esclusione della deducibilità dell’accantonamento, fondata sul carattere aleatorio dell’indennità in parola, non è convincente, dal momento che anche i fondi di previdenza del personale, cui si riferisce il primo comma del t.u.i.r., art. 70 e, in genere, tutti gli accantonamenti per rischi, cui si riferiscono gli articoli successivi, contemplano spese di carattere aleatorio senza che, per questo, se ne possa desumere, contra legem, l’indeducibilità. Nel sottolineare che il legislatore, favorendo l’accantonamento mediante un beneficio fiscale, ha inteso favorire il comportamento previdente del preponente e, allo stesso tempo, tutelare l’agente, quale soggetto contrattualmente più debole, la citata sentenza ha posto in evidenza la tendenza legislativa ad uniformare – in tema di reddito d’impresa, e, specificamente di accantonamenti – i diversi criteri contabili imposti dalle norme civilistiche o specificamente stabiliti da quelle tributarie. Richiamando espressamente i precedenti contrari alla deducibilità fiscale dell’accantonamento per indennità suppletiva di clientela (Cass. n. 7690 del 2003 e 24973 del 2006), nonchè la sentenza n. 17602 del 2008 – che aveva rilevato che la stessa Amministrazione, con le risoluzioni 21 luglio 1976, n. 8/731 e 9 aprile 2004 n. 59/E, aveva chiarito come, ai fini della deduzione degli accantonamenti al fondo ISC, in base al combinato disposto del t.u.i.r., art. 105, comma 4 ed art. 17, comma 1, non avesse rilevanza la circostanza che talune componenti della complessiva indennità avessero natura aleatoria, eliminando in tal modo ogni dubbio sulla deducibilità di accantonamenti per accadimenti anche solo eventuali – la Corte, con la sentenza n. 13506/09, ha precisato che “i precedenti contrari alla deducibilità riguardavano anni d’imposta anteriori alla modifica dell’art. 1751 c.c.”, che ha unificato le distinte indennità di fine rapporto, “rendendo univoca, nel senso della deducibilità dell’accantonamento, l’interpretazione delle norme fiscali citate”;

4. con la sentenza n. 26534 del 2014 (ribadita da Cass. n. 18474 del 26/7/2017 e, di recente, da Cass. n. 19620 del 24/7/2018) questa Corte ha riaffermato il principio, cui questo Collegio intende dare continuità, secondo cui “in tema di determinazione del reddito d’impresa, il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 70 (ora art. 105), il quale disciplina la deducibilità fiscale degli accantonamenti per le indennità di fine rapporto, trova applicazione anche all’indennità suppletiva di clientela spettante agli agenti, da ritenersi inclusa tra le “indennità per la cessazione di rapporti di agenzia”, cui fa riferimento il medesimo D.P.R., art. 16 (ora 17), comma 1, lett. d), richiamato dall’art. 70 cit., comma 3, dovendosi ritenere che tale locuzione si riferisca a tutta la materia regolata dall’art. 1751 c.c., il quale, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, contiene, a decorrere dal 1^ gennaio 1993, l’intera disciplina dell’indennità di fine rapporto dell’agente di commercio, essendo venuta meno ogni distinzione fra “indennità di scioglimento del contratto” (obbligatoria perchè di origine codicistica) ed “indennità suppletiva di clientela” (derivante dalla contrattazione collettiva e fruibile solo a determinate condizioni) e non potendosi escludere la deducibilità dei relativi accantonamenti in virtù del carattere aleatorio dell’indennità in parola”;

5. la sentenza impugnata è conforme ai superiori principi onde il ricorso va rigettato;

6. le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico dell’Agenzia delle entrate.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla refusione in favore della Caleffi S.p.A. delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 5.200,00 oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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