Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33475 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2018, (ud. 15/11/2018, dep. 27/12/2018), n.33475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto proposto da:

F.R., elettivamente domiciliata in Roma, via Q. Majoriana 203

presso lo studio dell’Avv. David Pavoncello e rappresentata e difesa

dall’Avv. Antonio Caroscio per procura a margine del ricorso.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 presso gli

Uffici dell’Avvocatura Generale di Stato dalla quale è

rappresentato e difeso.

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, per procura a margine del

controricorso dall’Avv. Francesco Criscoli.

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 459/50/11 della Commissione

Tributaria Regionale della Campania, depositata il 24 ottobre 2011;

udita la relazione svolta dal Cons. Roberta Crucitti all’adunanza

camerale del 15 novembre 2018.

Fatto

RITENUTO

che:

F.R., premesso di avere ricevuto tre intimazioni di pagamento e un atto di pignoramento presso terzi e di essere, venuta a conoscenza, solo a seguito di tali notificazioni, dell’esistenza di cartelle esattoriali ai suoi danni, le impugnava deducendo, tra l’altro, di non averle mai avute notificate;

la Commissione tributaria provinciale di Benevento accoglieva il ricorso dichiarando le cartelle inefficaci ma la decisione, appellata da Equitalia Sud s.p.a., veniva integralmente riformata dalla Commissione tributaria regionale della Campania (d’ora in poi C.T.R.) la quale, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava le intimazioni di pagamento;

il Giudice di appello accertava che le prodromiche cartelle erano state tutte regolarmente notificate e che il primo Giudice nel dichiararne l’inefficacia, perchè carenti dì alcune pagine, aveva pronunciato ultrapetita, non essendo stata tale doglianza mai formulata dalla contribuente;

per la cassazione della sentenza F.R. propone ricorso, affidato a due motivi;

l’Agenzia delle entrate e Equitalia Sud s.p.a. resistono con distinti controricorsi;

il ricorso è stato fissato in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. l bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo – rubricato: inesistenza giuridica o illegittimità della notifica della cartella – la ricorrente insiste sull’illegittimità della cartella di pagamento per vizio di notificazione;

2. con il secondo motivo – rubricato: carenza di motivazione della sentenza della Commissione Provinciale – Violazione e falsa applicazione sia dell’art. 2697 c.c. che dell’art. 112 c.p.c. – la ricorrente censura la C.T.R. per avere, erroneamente, riportato quanto accertato e ritenuto dalla Commissione tributaria di prima istanza e, quindi, avere ritenuto che il primo Giudice avesse pronunciato ultrapetita; si deduce, altresì, che, pur nel silenzio della ricorrente, i primi Giudici avevano l’obbligo di verificare se gli atti prodotti dalla concessionaria fossero idonei a comprovare la notificazione delle cartelle;

3. il ricorso incorre nella sanzione di inammissibilità;

3.1. per orientamento giurisprudenziale di questa Corte (v. tra le altre, di recente, Cass. 19959 del 2014; id. n. 11603 del 14/05/2018) il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito (v. Sezioni Unite n. 9100 del 2015; id. Cass. ord. n. 7009/2017);

3.2. è il caso del primo motivo del ricorso il quale, oltre ad essere palesemente carente in specificità (tutte le argomentazioni sono svolte genericamente senza alcun concreto riferimento alla fattispecie id est alle cartelle impugnate), è limitato a ribadire i profili, generici, di nullità della notificazione senza che venga proposta alcuna specifica censura alla sentenza impugnata;

3.3. eguali considerazioni possono essere svolte per il secondo motivo nel quale vengono, cumulativamente e confusamente, prospettati vizi motivazionali e violazioni di legge;

4. ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna della contribuente, soccombente, al pagamento delle spese in favore delle controricorrenti nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia Sud S.p.a. delle spese processuali che si liquidano per la prima in complessivi Euro 4.100,00 oltre spese prenotate a debito, e, per la seconda, in Euro complessivi 4.100, oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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