Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33474 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2018, (ud. 15/11/2018, dep. 27/12/2018), n.33474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in Civitavecchia, via

Giacomo Puccini 5 presso lo studio dell’Avv. Alfredo Gazzolo e

rappresentato e difeso dall’Avv. Sergio Fontana per procura a

margine del ricorso.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 presso gli

Uffici dell’Avvocatura Generale di Stato dalla quale è

rappresentato e difeso.

– controricorrente-

e contro

SERIT SICILIA S.p.A.

– intimata –

per la cassazione della sentenza n. 187/16/11 della Commissione

Tributaria Regionale della Sicilia-Sezione distaccata di Siracusa,

depositata il 17 maggio 2011;

udita la relazione svolta dal Cons. Roberta Crucitti all’adunanza

camerale del 15 novembre 2018.

Fatto

RITENUTO

che:

la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Siracusa (d’ora in poi C.T.R.), con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate e rigettato l’appello incidentale proposto dal contribuente, riformava la decisione di primo grado che, invece, aveva accolto il ricorso proposto da Carmelo Catania avverso cartella di pagamento portante, a seguito di accertamento divenuto definitivo, iva, irpef e irap dell’annualità 2001;

il Giudice di appello riteneva, infatti, che dall’esame dei documenti prodotti dall’Agenzia delle entrate fosse emerso che la notificazione dell’avviso di accertamento (atto prodromico) era stata regolarmente eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., nel pieno rispetto delle modalità imposte da detto articolo, e che l’atto era entrato nella sfera dì conoscibilità del destinatario; la C.T.R., poi, condivideva le argomentazioni con cui i primi giudici avevano rigettato le eccezioni di illegittimità della cartella per difetto di sottoscrizione, per mancata indicazione del responsabile del procedimento e per difetto di motivazione;

per la cassazione della sentenza Carmelo Catania propone ricorso, affidato a due motivi;

l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso;

Serit Sicilia S.p.a. non ha svolto attività difensiva;

il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. l bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’insufficiente motivazione della sentenza impugnata laddove la C.T.R. aveva fondato il suo convincimento solo su quanto esplicitato in sede di discussione orale, senza tenere in alcun conto, invece, le controdeduzioni ritualmente depositate in appello;

1.2. in particolare, secondo la prospettazione difensiva, il Giudice di appello non avrebbe considerato che, in primo grado, l’Ufficio non aveva dimostrato in alcun modo la notificazione del prodromico avviso di accertamento e che, in secondo grado, ove erano state prodotte solo fotocopie, dalle stesse si evinceva, comunque, che l’atto, per il mancato rispetto delle modalità prescritte dalla legge a tutela della certezza della comunicazione, non aveva raggiunto il suo scopo;

1.3 la censura è infondata avendo il Giudice di appello confutato, sulla base della documentazione in atti, ognuna delle ragioni del contribuente. La Commissione regionale, come si legge in sentenza, ha, infatti, precisato che: “alcuni documenti erano già stati prodotti dall’Agenzia delle entrate nel giudizio di primo grado. A norma del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, le parti hanno facoltà di produrre documenti le parti hanno facoltà di produrre nuovi documenti in appello. L’eccezione di non conformità all’originale dei documenti prodotti dall’Agenzia delle entrate è inammissibile perchè formulata tardivamente in sede di discussione della causa” per, poi, concludere che, dall’esame dei documenti prodotti dall’Agenzia delle entrate, era emerso che la notifica era stata regolarmente eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., nel pieno rispetto delle modalità imposte da detto articolo, e che l’atto era entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario;

2. è, invece, fondato il secondo motivo con il quale si denuncia, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la nullità della sentenza impugnata per mancanza di motivazione in ordine al rigetto dell’appello incidentale;

2.1. la motivazione resa sul punto dal Giudice di appello è del seguente tenore “vanno invece pienamente condivise le ampie motivazioni con cui i primi giudici hanno rigettato le eccezioni di illegittimità della cartella per difetto di sottoscrizione, per mancata indicazione del responsabile del procedimento e per difetto di motivazione”;

2.2. tale argomentazione non possiede i requisiti minimi, per integrare una motivazione, come enunciati da questa Corte la quale ha, costantemente, statuito che “in tema di processo tributario è nulla, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell’illustrazione delle censure mosse dall’appellante alla decisione di primo grado e delle considerazoni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poichè, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidensdum” e delle ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame” (cfr. Cass. n. 24452/2018; id. n. 15884/2017; n. 28113/2013);

3. dalle considerazioni sin qui svolte consegue, in accoglimento del solo secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, la cassazione, nei limiti del motivo accolto, della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sez. Siracusa, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame dell’appello incidentale fornendo congrua motivazione e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il secondo motivo di ricorso;

rigetta il primo;

cassa, nei limiti del motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sez. Siracusa, in diversa composizione cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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