Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33474 del 17/12/2019
Cassazione civile sez. VI, 17/12/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33474
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 18740-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO
55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, rappresentato e
difeso dall’avvocato GIOVANNI ELIA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1772/9/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della SICILIA, depositata il 15/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO
RAGONESI.
Fatto
CONSIDERATO
Che:
la Commissione tributaria provinciale di Trapani, con sentenza n. 138/11, sez. 3,accoglieva il ricorso proposto da A.G. avverso gli avvisi di recupero di credito d’imposta (OMISSIS) e (OMISSIS) relativi agli anni 2004-2007;
che avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello, innanzi alla CTR Sicilia;
che il giudice di seconde cure, con sentenza 1772/09/2017, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado;
che avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo;
che il contribuente ha resistito con controricorso.
che la causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
Diritto
RITENUTO
Che:
non ricorrono le condizioni per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
P.Q.M.
Rimette la causa per la decisione alle 5 sez. civile.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019