Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33474 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18740-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO

55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNI ELIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1772/9/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 15/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

Fatto

CONSIDERATO

Che:

la Commissione tributaria provinciale di Trapani, con sentenza n. 138/11, sez. 3,accoglieva il ricorso proposto da A.G. avverso gli avvisi di recupero di credito d’imposta (OMISSIS) e (OMISSIS) relativi agli anni 2004-2007;

che avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello, innanzi alla CTR Sicilia;

che il giudice di seconde cure, con sentenza 1772/09/2017, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado;

che avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo;

che il contribuente ha resistito con controricorso.

che la causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

Diritto

RITENUTO

Che:

non ricorrono le condizioni per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

P.Q.M.

Rimette la causa per la decisione alle 5 sez. civile.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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