Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33473 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2018, (ud. 14/11/2018, dep. 27/12/2018), n.33473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto proposto da:

AZIENDA AGRICOLA AGROAMA in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Ferdinando di Savoia

3 presso lo Studio legale Gagliardi & Associati e rappresentata

e difesa per procura in calce al ricorso dagli Avv.ti Amedeo

Gagliardi e Francesco Falcitelli.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 preso gli

Uffici dell’Avvocatura Generale di Stato dalla quale è

rappresentato e difesa.

– controricorrente-

per la cassazione della sentenza n. 12/02/2011 della Commissione

tributaria regionale del Lazio, depositata il 4 febbraio 2011.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14 novembre 2018 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.

Fatto

RITENUTO

che:

Azienda Agricola Agrorama s.r.l. ricorre, su tre motivi, nei confronti dell’Agenzia delle entrate (che resiste con controricorso) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate, aveva riformato la decisione di primo grado che aveva accolto, annullando l’atto impositivo, il ricorso proposto dalla Società avverso l’avviso di accertamento relativo a Iva, Irpef e Irap dell’annualità 2003;

in particolare, il Giudice di appello, riteneva, contrariamente al primo Giudice, che l’avviso di accertamento fosse sufficientemente motivato mentre, di contro, la Società non aveva fornito alcuna prova idonea a contrastare la pretesa impositiva, dato che la documentazione prodotta in primo grado non era nè qualificata nè analizzabile, siccome non correlata e supportata da una difesa sui singoli rilievi dell’Ufficio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., degli artt. 155 e 116 c.p.c. laddove la C.T.R. aveva omesso di analizzare la copiosa documentazione depositata dalla Società nel corso del giudizio di primo grado in assolvimento del proprio onere probatorio;

2. con il secondo motivo si deduce la violazione e la falsa applicazione del TUIR, art. 75 (ora 109), (costi non di competenza e non documentati) e del TUIR, art. 67 (ora 102) (spese di manutenzione e riparazione) lamentandosi che dalla documentazione prodotta, e non esaminata dalla C.T.R., i costi disconosciuti risultavano di competenza e documentati, mentre tra le spese di riparazione e manutenzione erano state ricomprese spese per consumi degli strumenti agricoli, interamente deducibili nell’anno di imposta oggetto di accertamento;

3. le due censure, vertenti sulla stessa questione, possono essere esaminate congiuntamente e sono infondata, la prima, e inammissibile la seconda;

3.1. la C.T.R., nel passo motivazionale attinto dalle censure, ha così argomentato: “La documentazione prodotta non è qualificata e non è analizzabile, in quanto non correlata e supportata da una difesa sui singoli rilievi dell’Ufficio. Da detta documentazione, quindi, questa Commissione non può trarre alcun elemento per valutare l’eccepita irregolarità delle riprese a tassazione. Non va trascurato il fatto che, in tema di costi che vanno a decurtare il reddito di impresa, la sussistenza e la regolarità della detrazione è fatto che va specificamente provato dal soggetto che la utilizza”;

3.2. ciò posto, la prima censura è infondata. Appare, infatti, evidente che la C.T.R. ha esaminato la documentazione prodotta ma ne ha tratto una valutazione negativa per mancanza di specificità; giudizio questo che non risulta contrastato in ricorso ma, anzi, implicitamente ammesso laddove la ricorrente deduce, a titolo meramente semplificativo, due o tre esempi di documentazione rilevante, senza neppure prospettare che analoga specificazione era stata fornita anche al Giudice di appello;

3.3. la seconda censura è inammissibile per più ordini di ragioni. In primo luogo perchè presuppone la fondatezza del primo motivo, in secondo perchè demanda inammissibilmente a questa Corte l’accertamento in fatto presupponente l’esame dei singoli documenti prodotti;

4. con il terzo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 45 e della L. R. del Lazio 13 dicembre 2001, n. 34, art. 5, laddove la C.T.R., pur a fronte della chiara eccezione formulata dalla Società, aveva violato (ai fini del calcolo dell’aliquota IRAP applicabile nell’anno di imposta 2003) la norma invocata, cosi come modificata dalla L. R. Lazio n. 34 del 2001, art. 5;

4.1. la C.T.R. sul punto ha così affermato: “anche per quanto concerne la maggiore base imponibile determinata dall’Amministrazione finanziaria ai fini IRAP che la contribuente contesta non già sotto il profilo quantitativo ma in relazione all’aliquota di imposta applicata, le difese appaiono generiche e non contestualizzate. Come tali le stesse non vanno ad inficiare l’atto dell’Ufficio”;

4.2. la censura è inammissibile per inconferenza con il decisum giacchè con il mezzo non si attinge la vera ratio decidendi posta dal Giudice di appello a fondamento della sua decisione (sfavorevole) ovvero la genericità della difesa, inidonea a inficiare l’atto dell’Ufficio; peraltro, anche sotto tale profilo, la censura appare inammissibile laddove la ricorrente, pur avendo ritrascritto, per stralcio, il contenuto del ricorso introduttivo su tale questione, altrettanto non ha fatto per le controdeduzioni svolte in secondo grado;

5. ne consegue il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente alle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 3.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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