Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33472 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2019, (ud. 22/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33472

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. MARCHES BESSO Chiara – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 27218-2018 proposto da:

P.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA BUFALOTTA

174, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA BARLETTELLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GERARDO VASSALLO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA

D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER

ADA VITA SCIPLINO, ANTONINO SGROI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 21514/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

depositata il 15/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

P.T. aveva proposto ricorso per revocazione della sentenza n. 21514/17 con la quale la Corte di legittimità aveva rigettato il ricorso dalla stessa proposto, diretto d ottenere la reiscrizione nell’elenco dei lavoratori agricoli del comune di residenza per l’anno 2006 ed aveva, per quel che in questa sede rileva, condannato la ricorrente al pagamento in favore dell’Inps delle spese del giudizio liquidate in complessivi Euro 1.700,00.

Avverso tale decisione, con riguardo alla condanna alle spese era stato proposto il ricorso per revocazione o, in subordine, istanza di correzione dell’errore materiale. L’Inps resisteva con controricorso. Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO CHE

1) Con il primo motivo parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa con riguardo alla condanna alle spese del giudizio, pronunciata pur in presenza della dichiarazione resa dalla ricorrente con riferimento ai requisiti reddituali utili ad integrare le condizioni di cui all’art. 152 disp. Att.. c.p.c.

2) Con il secondo motivo subordinato è fatta istanza di correzione dell’errore materiale diretta alla declaratoria del diritto all’esenzione.

I motivi possono essere trattati congiuntamente avendo quale comune presupposto la ritenuta applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c.

La ricorrente ha dedotto l’esistenza di un errore revocatorio derivato dalla mancata considerazione della esistenza delle condizioni utili alla esenzione dal pagamento alle spese del giudizio.

La sentenza impugnata ha individuato nella soccombenza della ricorrente le ragioni della condanna alle spese, nulla rilevando con riguardo alla presenza di condizioni esonerative e dunque alla eventuale valenza delle stesse nel giudizio in esame e nella materia trattata, anche alla luce dei principi espressi da Cass.n. 4372/2001. Non ritenendo sussistente una ipotesi di inammissibilità del ricorso per revocazione, ai sensi del disposto dell’art. 391 bis c.p.c., comma 4, rinvia la causa alla pubblica udienza della sezione IV.

P.Q.M.

Rinvia la causa alla Sezione IV per la pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA