Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33472 del 17/12/2019
Cassazione civile sez. VI, 17/12/2019, (ud. 22/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33472
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. MARCHES BESSO Chiara – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 27218-2018 proposto da:
P.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA BUFALOTTA
174, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA BARLETTELLI,
rappresentata e difesa dall’avvocato GERARDO VASSALLO;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA
D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER
ADA VITA SCIPLINO, ANTONINO SGROI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 21514/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
depositata il 15/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA
MARIA LEONE.
Fatto
RILEVATO
CHE:
P.T. aveva proposto ricorso per revocazione della sentenza n. 21514/17 con la quale la Corte di legittimità aveva rigettato il ricorso dalla stessa proposto, diretto d ottenere la reiscrizione nell’elenco dei lavoratori agricoli del comune di residenza per l’anno 2006 ed aveva, per quel che in questa sede rileva, condannato la ricorrente al pagamento in favore dell’Inps delle spese del giudizio liquidate in complessivi Euro 1.700,00.
Avverso tale decisione, con riguardo alla condanna alle spese era stato proposto il ricorso per revocazione o, in subordine, istanza di correzione dell’errore materiale. L’Inps resisteva con controricorso. Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE
1) Con il primo motivo parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa con riguardo alla condanna alle spese del giudizio, pronunciata pur in presenza della dichiarazione resa dalla ricorrente con riferimento ai requisiti reddituali utili ad integrare le condizioni di cui all’art. 152 disp. Att.. c.p.c.
2) Con il secondo motivo subordinato è fatta istanza di correzione dell’errore materiale diretta alla declaratoria del diritto all’esenzione.
I motivi possono essere trattati congiuntamente avendo quale comune presupposto la ritenuta applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c.
La ricorrente ha dedotto l’esistenza di un errore revocatorio derivato dalla mancata considerazione della esistenza delle condizioni utili alla esenzione dal pagamento alle spese del giudizio.
La sentenza impugnata ha individuato nella soccombenza della ricorrente le ragioni della condanna alle spese, nulla rilevando con riguardo alla presenza di condizioni esonerative e dunque alla eventuale valenza delle stesse nel giudizio in esame e nella materia trattata, anche alla luce dei principi espressi da Cass.n. 4372/2001. Non ritenendo sussistente una ipotesi di inammissibilità del ricorso per revocazione, ai sensi del disposto dell’art. 391 bis c.p.c., comma 4, rinvia la causa alla pubblica udienza della sezione IV.
P.Q.M.
Rinvia la causa alla Sezione IV per la pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019