Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33471 del 17/12/2019
Cassazione civile sez. VI, 17/12/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 17/12/2019), n.33471
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. MARCHES BESSO Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 27163-2018 proposto da:
T.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO OJETTI 114,
presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ANTONIO CAPUTO,
rappresentata e difesa dall’avvocato GREGORIO BARBA;
– ricorrente –
contro
REGIONE CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE GIULIO CESARE 61, presso lo
studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA TOSCANO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato DARIO BORRUTO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 193/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositata il 15/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA
ESPOSITO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
la Corte d’appello di Catanzaro confermava la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta da T.F., funzionaria della Regione Calabria, diretta a ottenere il risarcimento dei danni derivati sa condotte mobbizzanti poste in essere nei suoi confronti;
avverso la sentenza propone ricorso T.F. sulla base di nove motivi;
resiste con controricorso la Regione;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
La proposta comunicata alle parti è stata formulata in termini di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c., sul rilievo che, a fronte di sentenza pubblicata il 15/3/2018, il ricorso era stato proposto con atto notificato il 17/9/2018;
con memoria difensiva la parte ricorrente ha rilevato che il termine previsto dall’art. 327 c.p.c., in scadenza nella giornata di sabato 15 settembre 2018, era da intendersi prorogato al successivo lunedì, con la conseguenza che la notifica effettuata il 17 settembre doveva ritenersi tempestiva;
a seguito del rilievo si rende necessario l’esame dei motivi di ricorso proposti che, per molteplicità e complessità delle questioni trattate, va rimesso alla quarta sezione della Corte.
P.Q.M.
La Corte, ritenuto che non ricorrono i presupposti per la trattazione con il rito camerale ex art. 380 bis c.p.c., dispone la trasmissione degli atti alla sezione quarta.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019