Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33470 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2019, (ud. 05/12/2019, dep. 17/12/2019), n.33470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 06726/2018 R.G. proposto da:

SEGHERIA BIANCHI PIETRO EREDI SAS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

XXIV MAGGIO N. 43, presso lo studio dell’avvocato CARLO STEFANO

PASCALI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GEROLAMO VINCI;

– ricorrente –

contro

C.G., OBERTI VILLE IN LEGNO SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1491/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 21/11/2017;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 05/12/2019 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

CONSIDERATO

che:

la Segheria Bianchi Pietro Eredi sas ricorre, affidandosi a cinque motivi con atto notificato a mezzo p.e.c. il 19/02/2018, per la cassazione della sentenza n. 1491 del 21/11/2017 della Corte di appello di Brescia e addotta come notificata il 19/12/2017, di reiezione, per accertata pregressa estinzione di ogni ragione di debito ed in accoglimento dell’appello, della sua domanda di accertamento del credito del proprio debitore – già esecutato in procedimento di espropriazione presso terzi intrapreso nel giugno del 2012 e nel quale era stata resa dal terzo dichiarazione negativa – C.G. nei confronti della Oberti Ville in legno srl;

non espletano attività difensiva gli intimati;

è formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis cit., comma 2, ultima parte;

in via preliminare, le questioni di procedibilità od ammissibilità parrebbero superate non solo quanto alla copia notificata della sentenza, rinvenuta agli atti originariamente depositati, ma pure in ordine alla copia del ricorso notificata digitalmente, benchè soltanto all’esito – ed in forza – della produzione della memoria munita di sottoscrizione autografa con nuova produzione di altra copia sempre priva però, come quella in originale agli atti di questa Corte, di sottoscrizione autografa, cioè di pugno o mano dell’autore dell’atto: tale combinata condotta processuale odierna potendo verosimilmente integrare, sia pure in difetto di precedenti specifici sulla peculiarissima fattispecie, le condizioni prese in esame da Cass. Sez. U. 24832/18 per la non operatività delle sanzioni in rito per il deposito di idonea copia del ricorso notificato;

e, tuttavia, dei cinque motivi di doglianza (il primo: “violazione e falsa applicazione degli artt. 342,345 e 702 quater c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”; il secondo: “violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare in materia di disponibilità e valutazione delle prove (artt. 115 e 116 c.p.c.) e di prima udienza (artt. 182 e 702 ter c.p.c.) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”; il terzo, di “nullità della sentenza per difetto di motivazione in violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”; il quarto, di “nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 comma 1, n. 4, per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c.”; il quinto, di “omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”), è superflua la disamina e la stessa illustrazione;

infatti, non possono definirsi sussistenti le condizioni per la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., se non altro per la particolare rilevanza delle questioni in tema di ambito del giudizio di accertamento del credito nel pignoramento presso terzi, che mantengono attualità anche dopo la riforma del 2012, in vista della definizione dei corrispondenti contorni ed ambito del subprocedimento deformalizzato che lo ha sostituito: va così applicato l’art. 380-bis c.p, u.c., come modificato dalla norma sopra richiamata.

P.Q.M.

rimette la causa alla pubblica udienza della terza sezione civile. Così deciso in Roma, il 05 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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