Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3347 del 12/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 3347 Anno 2018
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: MANNA FELICE

ORDINANZA

sul ricorso 26877-2013 proposto da:
CAVALLERA ANTONIO, MATTIO MARGHERITA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA SANTA TERESA 23, presso lo
studio dell’avvocato FABRIZIO PIETROSANTI,
rappresentati e difesi dall’avvocato FABRIZIO MARIA
DRAGO;
– ricorrenti contro

CAVALLERA TERESA, ELEONINI ALDO, domiciliati in ROMA ex
lege, P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE
rappresentati e difesi dall’avvocato ALBERTO COGGIOLA;
– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1622/2012 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 11/10/2012;

Data pubblicazione: 12/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 20/10/2017 dal Consigliere Dott. FELICE

MANNA.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Soccombenti in un giudizio possessorio, Antonio Cavallera e
Margherita Mattio agivano in petitorio, innanzi al Tribunale di

l’accertamento negativo di una servitù di passaggio a carico
del proprio fondo sito in San Rocco di Castagnetta.
Resistendo in giudizio, i convenuti domandavano in via
riconvenzionale la costituzione di servitù coattive di passaggio
e di acquedotto, che il Tribunale accoglieva.
Le impugnazioni principale e incidentale rispettivamente
proposte dalle parti erano respinte dalla Corte d’appello di
Torino con sentenza n. 1622/12. Riteneva la Corte territoriale
che non fossero litisconsorti necessari in causa i proprietari di
fondi pure compresi nel tracciato della servitù individuato dal
primo giudice; che non esisteva altra collocazione possibile
della servitù di passaggio per raggiungere la via pubblica, se
non quella che attraversava la proprietà dei convenuti; che,
infine, i sedimi di transito e di acquedotto individuati dal c.t.u.
nominato in primo grado e condivisi dal Tribunale non
avrebbero potuto essere discussi in difetto di appositi motivi
d’appello incidentale.
Per la cassazione di tale sentenza Antonio Cavallera e
Margherita Mattio propongono ricorso, affidato a quattro
motivi, tutti aventi ad oggetto la domanda riconvenzionale di
costituzione della servitù di passaggio coattivo ex art. 1051
c.c.
Resistono con controricorso Aldo Eleonini e di Teresa
Cavallera.

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Cuneo, nei confronti di Aldo Eleonini e di Teresa Cavallera per

Attivato il procedimento camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1
c.p.c., introdotto, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dall’art. 1bis, comma 1, lett. f), D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito,
con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 (applicabile
al ricorso in oggetto ai sensi dell’art.

1 bis, comma 2, del

medesimo D.L. n. 168/2016), il Procuratore generale ha

il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Il primo motivo d’impugnazione espone la violazione
degli artt. 100, 101 e 102 c.p.c. e dell’art. 1051 c.c., in
relazione ai nn. 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c., per mancata
partecipazione al giudizio dei proprietari (Giovanni e Graziella
Eleonini) dei fondi di cui alle particelle nn. 12 e 284, su cui
pure corre il tracciato della servitù costituita; e richiama
espressamente il precedente di cui alla sentenza n. 9685/13
delle S.U. di questa Corte Suprema.
1.1. – In base a tale sentenza delle S.U., cui il Collegio
ritiene debba essere data continuità, l’azione di costituzione
coattiva di servitù di passaggio deve essere contestualmente
proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si
frappongono all’accesso alla pubblica via, realizzandosi la
funzione propria del diritto riconosciuto al proprietario del
fondo intercluso dall’art. 1051 c.c. solo con la costituzione del
passaggio nella sua interezza. Ne consegue che, in mancanza,
la domanda va respinta perché diretta a far valere un diritto
inesistente, restando esclusa la possibilità di integrare il
contraddittorio rispetto ai proprietari pretermessi.
Nella specie, la sentenza impugnata espressamente
ammette che il tracciato per raggiungere la via pubblica
attraversi anche la proprietà di Giovanni e Graziella Eleonini

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presentato le proprie conclusioni scritte, chiedendo accogliersi

(v. pag. 13 della sentenza d’appello), rimasti estranei al
giudizio.
2.

– Accolto tale primo motivo, avente carattere

pregiudiziale, restano assorbite le restanti censure, tutte
inerenti, sotto vari profili, all’applicazione dell’art. 1051 c.c.
3. – La sentenza impugnata va dunque cassata e, decidendo

ipotesi, c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di
fatto, la domanda di costituzione coattiva della servitù di
passaggio ai sensi dell’art. 1051 c.c. proposta da Aldo Eleonini
e da Teresa Cavallera va respinta.
4.

– Poiché la decisione della causa dipende dalla

sopravvenienza di una sentenza delle S.U. che ha risolto un
contrasto nella giurisprudenza di questa Corte, sussistono
giusti motivi, in base all’art. 92, secondo comma, c.p.c., nel
testo anteriore alle modifiche apportate prima dalla legge n.
69/09 e poi dal D.L. n. 132/14, convertito in legge n. 162/14,
per compensare integralmente fra le parti le spese dei due
gradi di merito e del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti, cassa
la sentenza impugnata e decidendo la causa nel merito rigetta
la domanda di costituzione coattiva della servitù di passaggio
ai sensi dell’art. 1051 c.c. proposta da Aldo Eleonini e da
Teresa Cavallera; compensa integralmente fra le parti le spese
dei due gradi di merito e del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda
sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il
20.10.2017.
Il Presidente
dr. Bruno Bianchini

5

la causa nel merito ai sensi dell’art. 384, 2° comma, seconda

N’on,ario Giudiziario
il F Non

‘a NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

1 2 FEB. 2013

Roma,

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