Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3347 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 11/02/2011), n.3347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31296-2006 proposto da:

COMPAGNIA FINANZIARIA & LEASING SPA in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

CARLO MIRABELLO 14, presso lo studio dell’avvocato ANTICO GIUSEPPE,

rappresentato e difeso dall’avvocato RICCIO ANTONIO, giusta delega in

calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DEL TERRITORIO UFFICIO PROV. DI COMO in persona del Direttore

pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE GENERALE DI ROMA in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 128/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 23/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/01/2011 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.E. con atto di permuta per notaio Barrica di Como del 21.5.98 cedeva alla Compagnia Finanziaria & Leasing S.p.a. una porzione immobiliare posta al terzo piano e ne acquistava una sita al quarto piano del fabbricato sito in (OMISSIS). A seguito di richiesta delle parti, ai sensi della L. n. 154 del 1988, l’ufficio attribuiva all’immobile acquistato dalla società la categoria speciale D/8 e la relativa rendita. Contro i conseguenti avvisi di liquidazione dell’Agenzia delle Entrate, per il recupero dell’Invim e del Registro e di classamento i predetti proponevano tempestive e distinte impugnative. L’ufficio resisteva.

La Commissione Tributaria Provinciale , previa riunione, rigettava i due ricorsi ritenendo quanto al classamento non idonee le osservazioni svolte e, quanto agli avvisi di liquidazione,che andassero applicati termini di prescrizione e non di decadenza.

La relativa sentenza veniva impugnata dai contribuenti e la Commissione tributaria Regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello confermando la decisione di primo grado.

Contro tale sentenza ricorrono i contribuenti con ricorso fondato su triplice motivo; entrambe le Agenzie, del Territorio e delle Entrate, controdeducono.

Diritto

MOTIVAZIONE

I contribuenti con il terzo motivo hanno dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 un vizio di motivazione per avere l’impugnata sentenza richiamato, estrapolandola, altra sentenza che si riferiva ad altro immobile che, pur essendo posto nei due piani sottostanti all’immobile de quo, è separato ed ha caratteristiche totalmente diverse da quest’ultimo che è un cespite destinato ad abitazione.

Tale motivo, da esaminarsi in via logica prioritariamente, è fondato.

L’impugnata sentenza, infatti, richiamata la sentenza n. 332/43/00 sez. 43, riporta in grassetto tra virgolette il contenuto della stessa quanto a descrizione dell’immobile. Essendo pacifico tra le parti che l’attuale ricorrente ha, con atto di permuta, ceduto l’immobile sito al terzo piano per acquistare quello sito al quarto piano, e riferendosi le due sentenze ad immobili diversi, il giudice a quo avrebbe dovuto fornire una motivazione specifica per il cespite oggetto del classamento in esame o motivare in ordine all’identità tra le caratteristiche dei due immobili. In mancanza di tanto si deve ritenere sussistente il vizio di motivazione denunciato alla luce del pacifico e condiviso principio, (già da Cass. SS.UU. n. 5802 dell’11.6.1998) secondo cui il vizio di motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste se nel ragionamento del giudice di merito, quale desumibile dalla sentenza, sia ravvisabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e quindi delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo (cfr. Cass. nn. 2711/1990, 5101/1999, 3282/1999, 1944/2001)”.

Sulla base del principio sopra affermato, viene accolto tale motivo del rimanendo assorbiti gli altri motivi di ricorso (con cui si denuncia l’incompletezza della sentenza ed ancora un vizio di motivazione, peraltro non dotato della necessaria autosufficienza non riportando i ricorrenti gli atti del processo di merito nei quali e con i quali sia stata censurato il “tasso di fruttuosità” applicato) l’impugnata decisione deve essere annullata e la relativa causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che, oltre a eliminare il vizio rilevato, provvedere anche a regolare le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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