Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3347 del 05/02/2019

Cassazione civile sez. I, 05/02/2019, (ud. 23/01/2019, dep. 05/02/2019), n.3347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13367/2018 proposto da:

J.M., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Migliaccio Luigi, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, del 22/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/01/2019 dal cons. Dott. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE IGNAZIO, che ha concluso per l’accoglimento con rinvio;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Ivan Pupetti, con delega, che ha

chiesto l’accoglimento.

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Napoli, con il decreto n. 2324 del 2018 (pubblicato il 22 marzo 2018), ha respinto il ricorso proposto dal sig. J.M., cittadino del Gambia, avverso il provvedimento negativo del Ministero dell’Interno – Commissione territoriale di Salerno che aveva disatteso le sue richieste di protezione internazionale e di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Tribunale, dato atto che il ricorrente aveva chiesto la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti e l’annullamento del provvedimento impugnato, viste le conclusioni scritte del PM, compiuta una ricognizione dei presupposti per il riconoscimento delle richieste misure ne ha escluso la ricorrenza per il richiedente: a) il racconto era inattendibile, perchè era inverosimile che il narrante avesse intrapreso una relazione con una ragazza rivelatasi, solo due anni dopo, come la sorella; b) il Gambia non era interessato da conflitti armati diffusi, sicchè andava esclusa la ricorrenza dell’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14; c) il Paese, inoltre, aveva registrato importanti e positivi cambiamenti; d) non erano rilevabili stati patologici di rilievo e profili di vulnerabilità tali da giustificare l’applicazione della misura residuale di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Il richiedente asilo ha proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi, che lamentano:

1 e 2) la mancata fissazione dell’udienza, in violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, (come introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, convertito con modificazioni nella L. n. 46 del 2017), art. 111 Cost., commi 1 e 2, art. 47 Carta di Nizza e art. 6 CEDU (art. 360 c.p.c., nn. 4 e 3), richiesta e non concessa nonostante la mancata disponibilità della videoregistrazione del colloquio davanti alla Commissione amministrativa territoriale;

3, 4 e 5) il mancato riconoscimento del diritto alla protezione internazionale, anche mediante una adeguata cooperazione istruttoria, in ragione del rischio di un danno grave corso dal richiedente (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14,lett. b);

6 e 7) il mancato riconoscimento del suo diritto alla protezione umanitaria (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e art. 5, comma 6 TU).

Il Ministero dell’interno ha resistito con controricorso e chiesto la reiezione del ricorso.

Il Collegio osserva che la domanda giudiziale va inquadrata nell’ambito del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis (come introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, convertito con modificazioni nella L. n. 46 del 2017), entrato in vigore il 18 agosto 2017.

Nella specie, effettivamente, risulta disattesa l’istanza di fissazione dell’udienza, in difetto della disponibilità della videoregistrazione (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, lett. a), come introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, convertito con modificazioni nella L. n. 46 del 2017).

I primi due motivi ricorso si rivelano come manifestamente fondati, secondo il principio già affermato da Cass. Sez.1, Sentenza n. 17717 del 2018 (Nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 ed 11 che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale.).

Di conseguenza, in accoglimento dei predetti primi due motivi di ricorso (assorbiti i restanti cinque), deve essere cassato il decreto impugnato e la causa rinviata, anche per le spese di questa fase del processo, davanti al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia che tenga conto del principio di diritto sopra richiamato.

PQM

La Corte,

Accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbiti i restanti, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, al Tribunale di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 23 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2019

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