Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3347 del 03/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 03/02/2022, (ud. 14/12/2021, dep. 03/02/2022), n.3347
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22584/2020 R.G., proposto da:
V.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Franco Rovetto, con
studio in Milano, ove elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c.:
franco.rovetto.milano.pecavvocati.it), giusta procura in calce al
ricorso introduttivo del presente procedimento;
– ricorrente –
contro
l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, con sede in Roma, in persona
del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per
legge domiciliata;
– resistente –
Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale
della Lombardia il 17 dicembre 2019 n. 5148/18/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14 dicembre 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.
Fatto
RILEVATO
che:
V.G. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 17 dicembre 2019 n. 5148/18/2019, che, in controversia su impugnazione di iscrizione ipotecaria in dipendenza di varie cartelle di pagamento, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione nei confronti del medesimo avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pavia l’8 novembre 2018 n. 361/01/2018, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che gli atti prodromici (avvisi di accertamento, cartelle di pagamento e intimazione di pagamento) potessero essere impugnati per nullità della relativa notifica insieme al preavviso di iscrizione ipotecaria e non anche insieme all’iscrizione ipotecaria, stante il decorso medio tempore del relativo termine di impugnazione. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, comma 2-bis, e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 1, per essere stato erroneamente escluso dal giudice di appello che la nullità della notifica degli atti prodromici (avvisi di accertamento, cartelle di pagamento e intimazione di pagamento) potesse essere fatta valere con l’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria, non essendo stata proposta impugnazione avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria.
Ritenuto che:
1. Il motivo è fondato.
1.1 In tema di contenzioso tributario, l’impugnazione da parte del contribuente di un atto – nella specie, preavviso di iscrizione ipotecaria – non espressamente indicato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, ma ciò nondimeno avente natura di atto impositivo, rappresenta una facoltà e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità d’impugnazione con l’atto successivo (Cass., Sez. 6″-5, 2 novembre 2017, n. 26129 – nella specie, la Suprema Corte aveva cassato con rinvio la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto inammissibile l’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria per crediti tributari non preceduta dall’impugnazione del preavviso di iscrizione; nello stesso senso: Cass., Sez. 5″, 24 giugno 2021, n. 18061; Cass., Sez. 6″-5, 19 ottobre 2021, n. 28811). 1.2 Su tale questione si è consolidato un orientamento giurisprudenziale (Cass., Sez. 5″, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass., Sez. 5″, 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5″, 3 novembre 2021, n. 31259), secondo il quale, in tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l’amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome è possibile un’interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.), ed in considerazione dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. 28 dicembre 2001, n. 448″ (Cass., Sez. 5, 28 maggio 2014, n. 11929; Cass., Sez. 6″-5, 5 giugno 2017, n. 13963; Cass., Sez. 5, 30 gennaio 2020, n. 2144; Cass., Sez. 5, 3 novembre 2021, n. 31259). E” stata, in particolare, riconosciuta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall’ente impositore che, esplicitando concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19: sorge, infatti, in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l’interesse, ex art. 100 c.p.c., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva (e/o dei connessi accessori vantati dall’ente pubblico) (Cass., Sez. 5″, 5 ottobre 2012, n. 17010; Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773; Cass., Sez. 6-5, 9 maggio 2017, n. 11397; Cass., Sez. 5, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass., Sez. 5, 24 dicembre 2020, n. 29501; Cass., Sez. 5″, 15 novembre 2021, n. 34177). Ne consegue che il contribuente ha la facoltà, non l’onere, d’impugnazione di atti diversi da quelli specificamente indicati nel cit. art. 19, il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare la pretesa tributaria in un secondo momento; ciò comporta che la mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall’art. 19 cit. non determina, in ogni caso, la non impugnabilità (ossia la cristallizzazione) di questa pretesa, che può essere successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dallo stesso art. 19 (tra le tante: Cass., Sez. 5, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez. 5, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., Sez. Un., 11 maggio 2009, n. 10672; Cas., Sez. 5, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass., Sez. 5, 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5, 3 novembre 2021, n. 31259). In ogni caso, resta fermo che la impugnazione di detto atto è soggetto al rispetto del termine generale previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, essendo ininfluente la facoltatività della sua impugnazione per la permanenza, in capo al contribuente, del diritto di impugnare anche il primo atto impositivo tipico successivamente notificatogli (Cass., Sez. 5, 17 giugno 2021, n. 17237).
1.3 Nella specie, il giudice di appello non si è attenuto a tali principi, avendo escluso che l’omessa impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria, nonostante la regolare notifica, consentisse di far valere l’irrituale notifica degli atti prodromici (avvisi di accertamento, intimazione di pagamento, cartelle di pagamento) nella successiva occasione dell’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria.
2. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 14 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2022