Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33469 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 27/12/2018), n.33469

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14597/2013 R.G. proposto da:

M.M., rapresentato e difeso dall’Avv. Marco

Menconi e dall’Avv. Adolfo Zini, elettivamente domiciliato nello

studio di quest’ultimo, in Roma, via Crescenzio n. 2;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, in persona del Direttore p.t, con domicilio

eletto presso gli uffici della predetta Avvocatura, in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Toscana depositata il 4 dicembre 2012 n. 279/1/12.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 25 ottobre

2018 dal Cons. Salvatore Leuzzi.

Fatto

RILEVATO

che:

– M.M. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, di rigetto dell’appello da lui proposto in relazione alla sentenza della Commissione tributaria di Siena, che ne aveva respinto il ricorso avente ad oggetto l’avviso di accertamento che, in riferimento all’anno di imposta 2005, rettificava il reddito d’impresa dichiarato avuto riguardo ai maggiori ricavi riscontrati, procedendo al recupero di maggiori importi dovuti a titolo di IRPEF, IRAP e IVA;

– Il ricorso è affidato a tre motivi;

– L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo di ricorso, il contribuente denuncia la “violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e dell’art. 132 c.p.c., n. 4” e la “nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4)”, per essersi limitata, la Commissione tributaria regionale, a fornire una motivazione apparente, “senza esplicitare in alcun modo nè quale sarebbe la pluralità di supporti indiziari apprezzati e nè tanto meno le ragioni per le quali la documentazione rinvenuta dalla GdF non può essere ritenuta una raccolta di preventivi” e basandosi per di più su “un’argomentazione inespressa e incomprensibile”;

– Con il secondo motivo, il contribuente lamenta la “violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancato esame di talune domande e motivi di appello (in relazione all’art. 360, n. 4 e/o n. 5) nonchè insufficienza della motivazione ex ari. 360 c.p.c., n. 5”, per avere, il giudice d’appello, totalmente omesso di esaminare punti decisivi della controversia e segnatamente la questione afferente la mancata allegazione del processo verbale della Guardia di Finanza all’avviso di accertamento e la mancanza dei presunti elementi extracontabili; quella afferente la nullità, annullabilità e illegittimità della verifica di magazzino ili assenza del titolare; quella relativa alla qualificazione alla stregua di ricavi delle somme e note afferenti i preventivi periodici che la ditta elaborava in favore dei clienti; quella relativa al mancato riconoscimento dei prelevamenti siccome indirizzati al sostentamento delia famiglia del titolare della ditta e all’illegittima considerazione quali ricavi degli accrediti della pensione INPS del padre di quest’ultimo; quella, infine, dell’illegittimità dell’accertamento presuntivo dei ricavi senza la deduzione dei prelevamenti equivalenti o correlati ai costi ai fini delle imposte sul reddito e dell’IVA;

– Con il terzo motivo, il contribuente denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 3 e 53 della Cost., poichè l’Ufficio, in presenza di ricavi di entità “scollegata dai risultati ordinariamente conseguiti dall’impresa … negli anni pregressi e immediatamente successivi al 2005” e tenuto conto della sproporzione tra il maggior reddito accertato e quello dichiarato nonchè in considerazione della qualificazione come extracontabile della documentazione posta a base della rettifica, “avrebbe dovuto seguire il metodo di accertamento induttivo, riconducendo quindi ragionevolmente l’entità del reddito ad un importo in linea anche con la rettività delle aziende del settore”;

1. Le prime due censure, a motivo del deficit motivazionale della sentenza impugnata che, parimenti, lamentano, si offrono ad un esame congiunto; esse sono fondate e vanno accolte;

2. La sentenza della Commissione tributaria regionale reca la seguente, stringata e. criptica motivazione: “L’appello deve però essere rigettato in quanto l’avviso di accertamento è sorretto da idonei supporti indiziari. In primo luogo dalle risultanze della contabilità in nero che non può essere considerata, come vorrebbe l’appellante, una mera raccolta di preventivi. E’ poi pacifico che le movimentazione bancarie su conti correnti riferibili all’impresa, ancorchè formalmente intestati al titolare, nel caso di specie è stato fatto riferimento al conto corrente di M.G. (padre del titolare) che operava nella ditta”;

3. Con ogni evidenza, la pronuncia si mostra acritica e assiomatica, riducendosi ad un avallo disargomentato della decisione emessa dalla Commissione tributaria provinciale e, a monte, dell’atto impositivo che si assume – tautologicamente – “sorretto da idonei supporti indiziari”;

4. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito – con condivisibile avviso, cui si ritiene di dare continuità – che “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. n. 22232 del 2016);

5. Nella specie, la motivazione è caratterizzata dalla succinta menzione di profili oggetti va mente incongrui e inappaganti rispetto alle questioni prospettate in appello dal contribuente, profili utilizzabili, al più, come materiale di base per altre successive argomentazioni, idonee a sorreggere la decisione e che, tuttavia, sono mancate;

6. Va richiamato il principio, del pari espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondò cui la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” dei sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in cassazione l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, ove il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si riassume nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass., sez. un. n. 8053 del 2014);

7. Secondo la sedimentata giurisprudenza di questa Corte Regolatrice, si è, segnatamente, in presenza di una “motivazione apparente” allorchè – come prima accennato – la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè si sostanzia in argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del ^convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla

logicità del ragionamento del giudice; sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero – e purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Cass. n. 16599 del 2016; Cass. n. 4891 del 2000; Cass. n. 1756 e n. 24985 del 2006; Cass. n. 20112 del 2009);

8. Nel caso di specie, il giudice a quo, ha ritenuto di respingere l’appello sulla base di “idonei supporti probatori” dell’avviso di accertamento, del tutto genericamente evocati nonchè arbitrariamente ritenuti validi e dirimenti; dell’apodittica asserzione secondo cui le risultanze, anch’esse imprecisate, della contabilità in nero non potrebbero essere considerate “una mera raccolta di preventivi”; della considerazione secondo cui le movimentazioni bancarie poggerebbero su conti solo “formalmente non intestati al titolare”, mentre consterebbe un “riferimento al conto corrente di M.G.”;

9. Siffatta motivazione non esplicita in maniera comprensibile le ragioni logiche e giuridiche poste a base della decisione e si risolve in una pedissequa, “telegrafica” e recettiva manifestazione di “gradimento” dell’atto impositivo avversato dal contribuente, senza che di siffatta condivisione si lascino scrutare in alcun modo le ragioni;

10. Il ricorso va in conclusione accolto e la sentenza cassata, avuto riguardo ai primi due motivi di ricorso, con assorbimento del terzo; ne consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, per un nuovo esame e per il governo delle spese di lite della presente fase, alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primo due motivi di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata; rinvia per un nuovo esame alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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