Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33469 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2019, (ud. 05/12/2019, dep. 17/12/2019), n.33469

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 06085/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE 13756881002, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA BARBERINI 12, presso lo studio dell’avvocato ALFONSO M.

PAPA MALATESTA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANFRANCO

IVANCICH;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5156/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 11/12/2017;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 05/12/2019 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

CONSIDERATO

che:

l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ricorre, affidandosi ad un motivo e con atto notificato il 16-18/02/2018, per la cassazione della sentenza n. 5156 del di 11/12/2017, con la quale la Corte di appello di Milano ha solo in parte accolto l’appello della sua dante causa Equitalia Nord spa avverso la sua opposizione al precetto intimatole dall’Agenzia delle Entrate di Venezia a mezzo cartella fondata su tre sentenze della Corte dei conti – le nn. 159, 290 e 291 del 2009 – di condanna al risarcimento del danno erariale (per irregolare svolgimento del servizio di riscossione dei pubblici tributi): in particolare, ritenendo validamente estinti (con il pagamento delle somme previste purchè ed in quanto avvenuto prima del passaggio in giudicato della relativa sentenza di condanna contabile) i relativi debiti in virtù del D.L. n. 40 del 2010, art. 2, commi 2-septies e 2-octies, e dell’accertamento del venir meno della pendenza delle liti alla data ricostruita come discrimine, del 26/05/2010, per il passaggio in giudicato di solo due delle dette tre sentenze contabili (le nn. 290 e 291 del 2009, siccome pubblicate il 05/06/2009), ma non anche l’altra, siccome pubblicata il 16/04/2009;

le intimate, cui peraltro il ricorso è notificato presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, non espletano attività difensiva in questa sede;

è stata formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis cit., comma 2, ultima parte;

tuttavia, va preliminarmente rilevata la nullità della notifica del ricorso alle intimate Agenzie (delle Entrate e delle Entrate Direzione di Venezia), già difese dall’Avvocatura erariale;

infatti, i ricorsi per Cassazione avverso sentenze rese all’esito di processi in cui è stato assunto il patrocinio di una delle parti dall’Avvocatura dello Stato vanno notificati, a pena di nullità rilevabile di ufficio, all’Avvocatura Generale e non a quella Distrettuale che già aveva prestato i suoi uffici defensionali nel precedente grado di merito e, ove non vi abbia posto rimedio sua sponte il notificante e il destinatario della notifica non si sia altrettanto spontaneamente costituito (o, nella specie, non abbia altrettanto spontaneamente svolto le attività defensionali tipiche del giudizio di legittimità), ne va ordinata la rinnovazione (per tutte, Cass. Sez. U., ord. 15/01/2015, n. 608, a composizione di un contrasto sul punto insorto tra le sezioni semplici; tra molte successive: Cass. 18/01/2016, n. 710; Cass. ord. 28/10/2016, n. 21973; Cass. Sez. U. ord. 06/04/2018, n. 8569; Cass. 14/12/2018, n. 32394; in precedenza: Cass. 17/10/2014, n. 22079; Cass. 04/10/2013, n. 22767; Cass. 27/04/2011, n. 9411);

a tanto deve allora prima di ogni altra cosa provvedersi come in dispositivo, in applicazione dell’art. 291 c.p.c..

P.Q.M.

ordina alla ricorrente la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo all’Avvocatura Generale dello Stato entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente.

Così deciso in Roma, il 05 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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