Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33465 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2018, (ud. 16/07/2018, dep. 27/12/2018), n.33465

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4365/2011 R.G. proposto da:

T.D., e T.L., in qualità di eredi con beneficio

d’inventario della sig. J.V., elettivamente

domiciliata in Roma alla via Federico Cesi n. 21, presso l’avv.

Vincenzo Greco, che le rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 7112/14/09 della Commissione Tributaria

Centrale, sezione di Roma, Collegio 14, depositata il 23 dicembre

2009 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 16 luglio

2018 dal Consigliere Andreina Giudicepietro.

Fatto

RILEVATO

che:

1. in fattispecie riguardante l’impugnativa di avvisi di accertamento per Irpef/Ilor per gli anni 1974 e 1975, le contribuenti, dopo aver proposto ricorso avverso la sentenza d’appello, hanno depositato istanza datata 15 giugno 2018, recante la richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, avendo aderito all’istituto della c.d. “rottamazione delle cartelle”, di cui alla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 618.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. le ricorrenti con la memoria hanno prodotto documentazione, da cui risulta che hanno aderito alla definizione agevolata prevista dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 618, ed hanno versato la somma di Euro 106.296,95 per estinguere il debito derivante dalla cartella esattoriale, relativa alle somme dovute a seguito della sentenza n. 7112/14/09 della Commissione Tributaria Centrale, sezione di Roma, Collegio 14, oggetto della presente impugnazione;

2. dalla documentazione prodotta è, quindi, possibile evincere che sia venuto meno l’interesse a coltivare il ricorso da parte delle ricorrenti;

3. di conseguenza deve dichiararsi inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse, compensando tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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