Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33465 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2019, (ud. 12/04/2019, dep. 17/12/2019), n.33465

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18817-2018 proposto da:

M.F., M.M., M.A., M.G.,

tutti quali eredi legittimi e necessari e comunque chiamati per

legge all’eredità del Sig. M.S., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA NOMENTANA 257, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRO LIMATOLA, rappresentati e difesi dagli

avvocati GAETANO DI SIRIO, MAURIZIO MONINA;

– ricorrenti –

contro

C.S., D.G.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 474/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 12/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PELLECCHIA

ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

Nel 1997 C.S. conveniva innanzi al Tribunale di Salerno M.S., per sentirlo condannare al risarcimento dei danni causati all’appartamento deteriorato dall’uso anomalo che questi ne aveva fatto e alla restituzione dei frutti civili maturati; ovvero al pagamento della stessa somma a titolo di risarcimento dei danni per indebita occupazione dell’immobile. Parte attrice assumeva di aver stipulato con il M. un contratto preliminare di permuta immobiliare, poi annullato dal Tribunale di Salerno, con conseguente ripetizione delle prestazioni già eseguite. Ottenuta la restituzione dell’immobile, la C. aveva constatato che l’appartamento era stato gravemente danneggiato. Il convenuto si costituiva eccependo l’infondatezza della pretesa risarcitoria, risultando l’appartamento gravemente danneggiato fin dalla consegna; in via riconvenzionale domandava la condanna dell’attrice alla corresponsione delle somme da lui pagate per una serie di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sull’immobile, ivi comprese quelle sostenute per la presentazione di istanza di condono di abuso edilizio; in via subordinata, chiedeva venisse dichiarata la compensazione con l’assunto danno subito dalla C.; domandava altresì la condanna dell’attrice al pagamento dei danni causati al terreno promesso in permuta, rimato incolto e disboscato; in via gradata, domandava la compensazione dei danni cagionati al terreno con quelli pretesi dall’attrice.

Con sentenza 1633/2011, il Tribunale di Salerno accoglieva la pretesa attorea e rigettava le domande riconvenzionali.

2. Parte soccombente proponeva appello avverso la decisione di prime cure. Si costituiva C.S., che insisteva sulla conferma della prima sentenza. Nelle more, M.S. decedeva. Si costituivano in giudizio gli eredi D.G., M.G., M.F., M.M. e M.A.. Con sentenza 474/2018, pubblicata il 12/04/2018, la Corte d’Appello di Salerno dichiarava l’inammissibilità del gravame per l’assorbente rilievo dell’omessa prova della qualità di eredi dell’originaria parte, essendosi limitati gli appellanti costituiti a produrre il solo certificato di morte del M., senza documentare tuttavia la loro effettiva qualità di eredi.

3. M.G., M.F., M.M. e M.A. propongono ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi articolati in più censure.

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio, con le seguenti precisazioni di condividere la proposta del relatore.

6. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5; si duole della violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in riferimento all’art. 2697 c.c. e ai principi giuridici in materia di prova della qualità di erede o chiamato all’eredità ai fini della successione nel giudizio, nonchè agli artt. 565 e 536 c.c., artt. 115,100,110,302,102,342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Sostiene parte ricorrente che il giudice del merito, dichiarando inammissibile l’appello, avrebbe errato in quanto non avrebbe considerato che il procedimento dinanzi alla Corte d’Appello era stato instaurato dal sig. M.S. poi deceduto nelle more del giudizio e che a seguito di tale evento gli eredi si erano costituiti in giudizio depositando il certificato di morte del M.. Quindi avrebbe errato il giudice perchè ha ritenuto non provata la qualità di eredi dell’originaria parte del giudizio. La Corte territoriale non avrebbe valutato che nello stesso certificato di morte il M. risultava coniugato con D.G., erede legittima, che si era costituita correttamente e quindi la Corte stessa avrebbe poi dovuto integrare il contraddittorio con gli altri eredi ai sensi dell’art. 102 c.p.c.

6.2. Subordinatamente, il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 300,302,303,342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; la Corte si sarebbe dovuta limitare a dichiarare l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 300 c.p.c., avendo errato nel ritenere che dalla affermata inammissibilità della costituzione di tutti i dichiarati eredi dovesse discendere come conseguenza anche l’inammissibilità dell’appello.

6.3. Subordinatamente alla ritenuta infondatezza del secondo motivo di gravame, il ricorrente censura la nullità della sentenza per violazione degli artt. 300,302,303,342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4; nel ritenere che l’inammissibilità della costituzione ex art. 300 c.p.c., comma 2, dei dichiarati eredi determinasse inammissibilità dell’impugnazione, la Corte sarebbe incorsa in un grave error in procedendo, tale da determinare la nullità della sentenza. Viceversa, la corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare l’interruzione del processo.

6.4. I motivi, al di là del nesso di subordinazione con cui sono stati indicati, che non vincola questa Corte, possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati per le seguenti ragioni.

La Corte territoriale – la quale non precisa in primo luogo se vi era stata contestazione della qualità di eredi allegata dai ricorrenti nell’atto di costituzione, che assumeva il carattere di volontaria comparsa di prosecuzione del processo: l’assenza di contestazione avrebbe reso irrilevante l’onere di provare la qualità di erede – è innanzitutto incorsa in errore, là dove effettivamente non ha considerato che per almeno uno dei soggetti che si erano costituiti, la sig.ra D.G., la qualità di erede risultava dimostrata dal certificato di morte del de cuius, nel quale era indicato il rapporto di coniugio della medesima con la D..

Nel primo motivo si è allegato che detto certificato era stato prodotto in via telematica il 23 maggio 2017 e si è dichiarato di riprodurlo in questa sede, cosa effettivamente avvenuta (con asseverazione dell’estrazione dal fascicolo), rimarcando, altresì, che la stessa corte territoriale (pag. 5 della sentenza) dà atto di un certificato di morte del 20 marzo 2017, che ha la stessa data di quello che si assume prodotto. Ebbene, essendo il coniuge un erede necessario del de cuius, la prova della legittimazione a proseguire il processo risultava palese e, semmai, la mancanza della prova per gli altri eredi, in disparte che – sempre nel caso di contestazione della controparte – avrebbe potuto essere sollecitata, quando non si fosse ritenuto di farlo avrebbe dovuto imporre, come sostiene il ricorso, un ordine di integrare il contraddittorio, attesa l’esistenza di un litisconsorzio necessario processuale fra tutti gli eredi (ex multis, Cass. n. 1202 del 2007).

La declaratoria di inammissibilità dell’appello è per ciò solo palesemente errata.

La sentenza impugnata, peraltro, ha ulteriormente errato in modo manifesto, siccome postulano il secondo ed il terzo motivo, dichiarando inammissibile l’appello anzichè, nella pur supposta erronea mancanza di dimostrazione della legittimazione (comunque sbagliata almeno per la moglie del de cuius e sempre che l’ulteriore erroneità non derivasse dal non aver dato rilievo ad un’eventuale mancanza di contestazione), dichiarare l’interruzione, posto che l’evento interruttivo risultava ormai dichiarato nel giudizio dal difensore già costituito per il de cuius.

7. La sentenza impugnata va, dunque, cassata per le ragioni qui indicate e va disposto rinvio anche per le spese alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione.

Detta Corte, sempre che non rilevi che la qualità di eredi dei ricorrenti risultasse incontestata, ad invitare i medesimi, eccetto la D., a provare la loro qualità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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