Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33464 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2018, (ud. 12/07/2018, dep. 27/12/2018), n.33464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. MIGLIO Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3334-2012 prooDsto

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in Roma, via XX

Settembre 3, presso lo studio dell’avvocato BRUNO NICOLA SASSANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE MULEO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 39/2011 della COMM. TRIB. REG. DELLA CALABRIA,

depositata il 18/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/07/2018 Consigliere Dott. FRANCESCA MIGLIO.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 15 giugno 2011 la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto regolarmente notificati alla (OMISSIS) srl in fallimento gli avvisi di accertamento prodromici alle seguenti quattro cartelle di pagamento;

1) n. (OMISSIS) per l’anno 1994 – Irpeg ed ILOR;

2) n. (OMISSIS) per l’anno 1994 – ritenute IRPEF;

3) n. (OMISSIS) per anno 1995- Irpeg e Ilor;

4) n. (OMISSIS) per l’anno 1996- IRPEG e ILOR;

che avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il fallimento (OMISSIS) s.r.l. con un unico motivo, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con l’unico motivo di ricorso il Fallimento (OMISSIS) s.r.l. lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 145 e 140 c.p.c. (nonchè 148 c.p.c.), ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

1.1. che tale unico motivo è fondato con riferimento agli avvisi di accertamento n. (OMISSIS), prot. (OMISSIS), prodromico alla prima cartella, n. (OMISSIS) prot. (OMISSIS), prodromico alla terza cartella e n. (OMISSIS), prot. (OMISSIS), prodromico alla quarta cartella, tutti datati 14 dicembre 1998, rispettivamente relativi a redditi per gli esercizi 1994, 1995 e 1996. In relazione alla notificazione di tali avvisi la sentenza impugnata afferma che “il messo notificatore del Comune di Cosenza, ha dichiarato di aver depositato copia di avviso di accertamento presso la casa comunale di Cosenza, per non aver trovato di persona l’intimato, nè persona di famiglia e addetti alla sua casa o al suo ufficio e per avere il portiere e i vicini rifiutato di riceverla e ha dichiarato di aver dato avviso all’intimato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento”.

Come correttamente evidenziato dalla ricorrente, in realtà, dalle relate di notifica integralmente trascritte nel ricorso introduttivo, non risultano le modalità di notificazione degli atti alla società previste dall’art. 145 c.p.c., in quanto la parte compilata si riferisce alla notifica ex art. 140 c.p.c..

Le modalità di notificazione degli atti in questione, previste, rispettivamente, dagli artt. 145, comma 1, nella formulazione applicabile nel 1998, e art. 140 c.p.c. non sono alternative, in quanto il ricorso alla procedura di cui all’art. 140 c.p.c. può essere esperito solo dopo aver tentato senza successo la procedura dell’art. 145 c.p.c..

Il deposito nella casa comunale può essere effettuato, con relativa affissione dell’avviso di deposito nell’albo del Comune, solo dopo che siano state eseguite le ricerche presso l’indirizzo risultante dall’anagrafe del Comune di domicilio fiscale, non essendo sufficiente che il messo comunale attesti che il contribuente, pur avendo il domicilio fiscale nel Comune, non sia risultato reperibile, senza indicare il luogo in cui si è effettivamente recato per verificarne la irreperibilità (Cass. n. 15399 del 2008).

Ne consegue che il ricorso è fondato con riferimento agli avvisi di accertamento prodromici alla prima, alla terza e alla quarta cartella di pagamento, con conseguente nullità degli atti prodromici nonchè della prima, terza e quarta cartella di pagamento indicate in precedenza.

La notifica dell’atto di accertamento n. (OMISSIS) del 1998, prodromico alla seconda cartella di pagamento, ha avuto una vicenda diversa, in quanto l’avviso è stato notificato dal messo del Comune di Cosenza il 26 novembre 1998, mediante la consegna a F.M., nella qualità di ” collega di studio addetta alla ricezione atti”.

Tale notifica, come evidenziato nella sentenza impugnata e non contestato da parte ricorrente, è avvenuta in (OMISSIS) presso il domicilio del legale rappresentante della società, nonchè sede legale della stessa società.

Tale notifica è stata validamente effettuata, in quanto, come ricordato nella sentenza impugnata, in tema di notificazioni a società munita di personalità giuridica che abbia la propria sede presso uno studio professionale, come nel caso di in esame, la persona addetta a tale studio (nella fattispecie la collega del rappresentante legale, avv. Francesco Martire) data la comunanza dei rapporti di natura professionale, è abilitata a ricevere l’atto a norma dell’art. 145 c.p.c., comma 1, indipendentemente dalla circostanza della sua dipendenza o meno dalla società destinataria. (Cfr. ex plurimis, Cass. n. 27420 del 2017 e n. 3757 del 1985).

Ne consegue la validità della notifica dell’atto di accertamento prodromico alla seconda cartella di pagamento e, dunque, anche la validità della seconda cartella;

2. Il ricorso, pertanto, deve essere parzialmente accolto e, non essendovi ulteriori accertamenti in fatto da compiere, la causa deve essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente nei limiti di cui in motivazione;

3. l’esito alterno dei primi due gradi di merito rispetto all’esito del giudizio di legittimità giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie parzialmente il ricorso e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente nei limiti di cui in motivazione. Compensa interamente tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 12 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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