Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33462 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2018, (ud. 28/06/2018, dep. 27/12/2018), n.33462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26087/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale

dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata, in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

SIAD s.r.l., in liquidazione, in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Salvatore Taverna e

dall’Avv. Anna Stefanini, come da procura speciale a margine del

controricorso, elettivamente domiciliata presso il loro studio, in

Roma, Viale Regina Margherita n. 262/264;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia, n. 131/27/2011, depositata il 29 settembre 2011.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 28 giugno

2018 dal Consigliere Luigi D’Orazio.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento nei confronti della Siad s.r.l., in liquidazione, per l’anno 1995, con riguardo al diniego della esenzione decennale Irpeg ed Ilor per Lire 238.175.000, ai sensi del D.P.R. n. 218 del 1978, artt. 101 e 105, ed al recupero a tassazione, per il principio di competenza, dei contributi in conto esercizio, in base alla L.R. Sicilia 27 del 1991 (artt. 9 e 10), per Lire 346.866.000.

2. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso.

3. La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate, evidenziando che, quanto alla esenzione decennale Irpeg sussistevano i relativi presupposti, che quanto alla esenzione decennale Ilor, non era necessaria la presenza di una struttura fisica materialmente localizzata (“stabilimento tecnicamente organizzato”), trattandosi di una impresa edile, ed essendo necessario il collegamento degli aspetti organizzativi dell’impresa con la realtà sociale ed economica del “Mezzogiorno”, in modo che fosse durevole il rapporto tra l’attività economica e l’ambito geografico su cui la stessa produceva i suoi effetti. I contributi di cui alla L.R. Sicilia n. 27 del 1991 dovevano essere indicati in dichiarazione solo se certi, liquidi ed esigibili, in quanto pagati “non con alcuni anni bensì con ritardi di alcuni lustri”.

4. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.

5. Resisteva con controricorso la contribuente.

6. La Procura Generale depositava parere scritto, chiedendo il rigetto del primo motivo e l’accoglimento del secondo motivo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Anzitutto, si rileva, in risposta a quanto contenuto nella memoria illustrativa depositata dalla società, che l’impugnazione è ammissibile, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, anche se è particolarmente succinta l’esposizione dei fatti di causa, ma nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso.

1.1. Con il primo motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce “violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 218 del 1978, art. 101 e della L. n. 64 del 1986”, in quanto vi è stato un “errore di diritto” (cfr. pag. 3 del ricorso per cassazione) della Commissione regionale, laddove ha ritenuto che con l’espressione “stabilimento industriale tecnicamente organizzato” non deve intendersi solo una struttura fisica materialmente localizzata e territorialmente radicata, ma deve farsi riferimento a tutti gli altri aspetti organizzativi dell’impresa ed al collegamento funzionale con la realtà sociale ed economica di operatività. Al contrario, secondo la ricorrente tale nozione va intesa nel senso di “immobilizzazione al suolo”, quindi con la realizzazione di “concreti manufatti”, collegati al suolo. Nel caso in esame, quindi, l’impresa edile è priva di uno stabilimento insediato nel territorio della Regione Sicilia.

1.2. Tale motivo è infondato.

Invero, deve dapprima evidenziarsi che il motivo di ricorso è ammissibile, in quanto, pur non essendo indicata in modo espresso la tipologia della censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., tuttavia dal tenore del motivo e dalle norme di legge richiamate (D.P.R. n. 218 del 1978, art. 105 e L. n. 64 del 1986), si comprende che è stata dedotta una violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Va anche precisato che, con riguardo alla esenzione decennale Irpeg, in assenza di una specifica impugnazione sul punto, si è formato il giudicato interno.

Quanto al merito della doglianza, si rileva che, per giurisprudenza di legittimità, in tema di agevolazioni tributarie, il requisito del radicamento territoriale dell’impresa necessario per beneficiare dell’esenzione decennale dall’ILOR, prevista dal D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 101, deve essere individuato in elementi che non coincidono necessariamente con la presenza di costruzioni ed impianti stabilmente infissi al suolo, non dipendendo la stabilità dell’insediamento produttivo dalle caratteristiche “fisiche” della struttura imprenditoriale, ma dal suo collegamento organizzativo e funzionale con un determinato territorio. Pertanto anche le imprese edili, qualora esista un rapporto durevole tra l’attività esercitata e l’ambito geografico nel quale essa viene ad incidere, con conseguente stabilità dell’impiego di personale, possono beneficiare dell’agevolazione tributaria summenzionata, dovendosi individuare la “ratio” dell’esenzione nella finalità di promuovere insediamenti produttivi che migliorino i livelli di occupazione in determinati ambiti geografici (Cass. Civ., 29 aprile 2004, n. 8239).

I manufatti, quindi, con riguardo alle imprese edili, ai fini della esenzione decennale Ilor, possono anche essere provvisori ed amovibili (Cass. Civ., 18 gennaio 2005, n. 927; anche Cass. Civ., 13 marzo 2011, n. 6099 declina la nozione di “stabilimento tecnicamente organizzato” non necessariamente come struttura fisica materialmente localizzata e territorialmente radicata, ma anche tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e dell’organizzazione aziendale e di tutti gli altri aspetti organizzativi, con il collegamento funzionale con la realtà sociale ed economica del Mezzogiorno; all’elemento organizzativo, più che a quello materiale, si riferisce anche Cass. Civ., 6964/1995; Cass. Civ., 11 ottobre 2013, n. 23108 riconosce l’esenzione ad impresa avente ad oggetto attività di produzione di sistemi informatici, purchè radicata nel territorio mediante l’impiego di “macchine”).

E’ stato superato, quindi, il precedente orientamento per cui l’esenzione di cui al D.P.R. n. 218 del 1978 spettava anche alle imprese edili, ma solo se il cantiere edile avesse assunto le connotazioni dello stabilimento industriale, e quindi non si fosse risolto in manufatti provvisori ed amovibili, ma avesse implicato costruzioni ed impianti inscindibilmente legati al suolo (Cass. Civ., 5479/1998; Cass. Civ., 5253/1999).

La sentenza della Commissione regionale non ha, poi, indicato gli elementi fattuali da cui desumere l’esistenza di una struttura imprenditoriale tecnicamente organizzata, idonea a determinare un durevole rapporto tra l’attività edile e l’ambito territoriale, riferendosi per esempio all’oggetto dell’impresa, all’ambito temporale e territoriale di svolgimento della sua attività, ma la ricorrente ha censurato la motivazione, non per insufficiente motivazione, ma solo per violazione di legge.

2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente deduce “violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 53, comma 1, lett. f) e art. 75”, in quanto i contributi di cui alla L.R. Sicilia n. 27 del 1991, in base al principio di competenza, vanno indicati nel conto economico dell’anno cui si riferiscono (anno in cui si verificano i presupposti per essere percepiti) e non nell’anno in cui vengono effettivamente riscossi.

2.1. Tale motivo è fondato.

Invero, per giurisprudenza di legittimità, in tema di determinazione del reddito d’impresa, le regole sull’imputazione temporale dei componenti di reddito sono inderogabili, sia per il contribuente che per l’ufficio finanziario e, pertanto, il recupero a tassazione dei ricavi nell’esercizio di competenza non può trovare ostacolo nella circostanza che essi siano stati dichiarati in un diverso esercizio. Ne consegue che i contributi erogati dalla Regione Sicilia, ai sensi della L.R. Sicilia 15 maggio 1991, n. 27, artt. 9 e 10, costituiscono sopravvenienza attiva tassabile, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 55, comma 3, lett. b) (ora art. 88), (nel testo applicabile “ratione temporis”), nell’esercizio di competenza e non in quello di effettiva erogazione nel quale siano stati incassati (Cass. Civ., 21 ottobre 2013, n. 23725).

2.2. Peraltro, per consolidata giurisprudenza di legittimità, le regole sull’imputazione temporale dei componenti di reddito sono inderogabili, sia per il contribuente che per l’ufficio finanziario e, pertanto, il recupero a tassazione dei ricavi nell’esercizio di competenza non può trovare ostacolo nella circostanza che essi siano stati dichiarati in un diverso esercizio; ciò, infatti, finirebbe per lasciare il contribuente arbitro della scelta del periodo più conveniente in cui dichiarare i propri componenti di reddito con innegabili riflessi sulla determinazione del proprio reddito imponibile. Nè può ritenersi che la rettifica della dichiarazione presentata per l’annualità d’imposta in cui i ricavi avrebbero dovuto essere inclusi implichi l’automatica rettifica (a favore del contribuente) della dichiarazione presentata per l’anno successivo in cui i proventi recuperati a tassazione sono stati erroneamente inseriti, dal momento che l’oggetto del giudizio è circoscritto alla verifica della legittimità dell’accertamento relativo all’annualità di competenza dei ricavi, impugnato dal contribuente (Cass. Civ., 15 novembre 2000, n. 14775; Cass. Civ., 21 maggio 2003, n. 8000).

2.3. Risulta, dunque, non perfettamente sovrapponibile l’orientamento giurisprudenziale per cui, ove i requisiti di certezza e determinabilità delle componenti del reddito siano condizionati dall’espletamento di procedure amministrative, essi si intendono acquisiti solo attraverso il procedimento amministrativo che ne verifica i presupposti e ne liquida l’ammontare (Cass. Civ., 4 settembre 2012, n. 14798). Infatti, in quest’ultimo caso si è specificato che l’erogazione dei contributi per le assunzioni a tempo indeterminato aveva avuto luogo “solo all’esito di un procedimento amministrativo tendente a verificare anche l’applicazione da parte delle imprese nei confronti dei propri dipendenti di condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dai vigenti contratti collettivi di categoria”.

2.4. Nè assume rilievo in questa sede il precedente di legittimità (Cass. Civ., 13048/2017), invocato dalla società con la memoria scritta depositata, in quanto non riferito alla legge regionale Sicilia n. 27 de 1991, ma a profili generali del principio di competenza e di imputazione delle componenti positive di reddito.

3. La sentenza va, quindi, cassata, in relazione al secondo motivo, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, che si atterrà al principio di diritto enucleato nel paragrafo 2.1., e che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

In accoglimento del secondo motivi, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, che si atterrà al principio di diritto enucleato nel paragrafo 2.1., e che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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