Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33461 del 27/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2018, (ud. 28/06/2018, dep. 27/12/2018), n.33461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23035/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale

dello Stato, presso cui uffici è domiciliata, in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

Azienda Casa Emilia Romagna Ferrara, (ACER), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo

Osnato, come da procura speciale in calce al controricorso,

elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Alessandro

Alessandri, in Roma, Piazza dei Carracci n. 1;

– controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale dell’Emilia

Romagna, n. 771/2012, depositata il 17 aprile 2012.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 28 giugno

2018 dal Consigliere Luigi D’Orazio.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Istituto Autonomo Case Popolari di Ferrara (IACP), poi ACER, inviava in data 31 maggio 1982 la dichiarazione dei redditi (mod. 760) relativa all’anno di imposta 1981, recante un credito Irpeg di Lire 87.244.000, ad un Ufficio non competente per territorio, sicchè tale dichiarazione perveniva all’Ufficio di Ferrara solo il 23 febbraio 1983, oltre il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione.

2. L’ente si avvaleva della disposizione di cui al D.L. n. 429 del 1982, art. 19, comma 9, conv. nella L. n. 516 del 1982, presentando dichiarazione di condono automatico e “consolidando” il proprio diritto al rimborso dell’Irpeg.

3. La contribuente chiedeva il rimborso il 14 marzo 1990 e, successivamente, proponeva ricorso avverso il diniego di rimborso.

4. La Commissione tributaria di primo grado accoglieva il ricorso e dichiarava spettante il diritto al rimborso in quanto, ai sensi del D.L. n. 429 del 1982, art. 19, commi 2 e 9, non si riteneva omessa la dichiarazione se presentata prima dell’entrata in vigore della legge (14-7-1982). Inoltre, ai sensi del D.L. n. 429 del 1982, art. 32, non si consideravano omesse, agli effetti degli artt. 14, 19, 25 e 28, le dichiarazioni originarie presentate con ritardo superiore ad un mese anche ad un ufficio incompetente.

5. La Commissione tributaria di secondo grado rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate.

6. La Commissione tributaria centrale rigettava il gravame proposto dall’Ufficio, evidenziando che la dichiarazione dei redditi non poteva essere considerata omessa, in quanto ai sensi del D.L. n. 429 del 1982, art. 19, commi 2 e 4, era stata presentata prima della entrata in vigore della L. (14 luglio 1982), mentre in base al D.L. n. 429 del 1982, art. 32, non si consideravano omesse le dichiarazioni presentate ad un ufficio incompetente e pervenute all’ufficio competente dopo i 30 giorni previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 12. Inoltre, ai sensi della L. n. 212 del 2000 le dichiarazioni presentate ad ufficio incompetente risultavano regolarmente presentate ai sensi di tale legge, artt. 6 e 10.

7. Proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.

8. Resisteva con controricorso la contribuente.

9. La Procura generale depositava parere scritto chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 9, u.c. e del D.L. n. 429 del 1982, art. 15, comma 2, conv. in L. n. 516 del 1982, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, in quanto ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 12, comma 4, le dichiarazioni dei redditi presentate ad ufficio non competente si considerano presentate il giorno in cui la dichiarazione stessa perviene all’ufficio competente, e, nella specie, quindi solo il 23 febbraio 1983, per i redditi relativi all’anno 1981, con la conseguenza che tale dichiarazione, giunta con oltre 30 giorni di ritardo, va considerata “omessa” ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 9,u.c..

Tuttavia, sia il D.L. n. 429 del 1982, art. 19, comma 9, sia lo stesso D.L., art. 32, comma 7, prevedono, ma solo ai fini del condono, che le dichiarazioni originarie presentate con ritardo superiore ad un mese ad un ufficio incompetente non si considerano “omesse”. Ciò vale solo per la riscossione delle imposte ivi richiamate, ma non per “altri effetti”.

Il D.L. n. 429 del 1982, art. 15, poi, al comma 2 prevede che la dichiarazione integrativa non costituisce titolo per rimborso di crediti di imposta precedentemente non dichiarati. Il condono, infatti, consente di definire la propria posizione con il fisco, versando imposte aggiuntive, ma non può costituire un titolo per un rimborso diversamente non spettante.

1.1. Tale motivo è infondato.

Invero, è pacifico che la dichiarazione dei redditi, relativo all’anno 1981, è stata inviata il 31 maggio 1982 ad un ufficio incompetente (Roma invece che Ferrara). Trova applicazione, quindi, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 12, per cui “La presentazione della dichiarazione ad ufficio diverso da quelli sopra indicati si considera avvenuta nel giorno in cui la dichiarazione sia pervenuta all’ufficio delle imposte competente”.

Nella specie, la dichiarazione dei redditi è giunta presso l’ufficio di Ferrara solo in data 23 febbraio 1983, quindi molto dopo i trenta giorni dalla scadenza del termine per presentate la dichiarazione relativa ai redditi del 1981.

Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 9, u.c., infatti, dispone che “Le dichiarazioni presentate entro un mese dalla scadenza del termine sono valide salvo il disposto dell’art. 46, comma 6. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore al mese si considerano omesse a tutti gli effetti ma costituiscono titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti di imposta”.

Pertanto, la dichiarazione dell’ente, giunta all’ufficio competente solo il 23 febbraio 1983 doveva considerarsi “omessa”.

Tuttavia, la contribuente, che aveva dichiarato un credito di imposta di Lire 87.244.000 ha, poi, aderito al condono di cui al D.L. n. 429 del 1982.

Il D.L. n. 429 del 1982, art. 32 (Disposizioni comuni. Disposizioni per agevolare la definizione delle pendenze tributarie), conv. in L. n. 516 del 1982, stabilisce con chiarezza che “Agli effetti degli artt. 14, 19, 25 e 28 non si considerano omesse le dichiarazioni originarie presentate con ritardo superiore ad un mese anche ad un ufficio incompetente”.

Il D.L. n. 419 del 1982, art. 19 (dichiarazione integrativa per definizione automatica) prevede, poi, al comma 8, che “Ai fini del presente articolo non si considerano omesse le dichiarazioni presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto anche se tardive oltre il mese”.

Nella specie, allora, la dichiarazione dei redditi del 1981, inviata il 31 maggio 1982, quindi prima della entrata in vigore della normativa sul condono (14 luglio 1982), anche se giunta all’ufficio competente solo nel 1983, deve considerarsi effettivamente presentata e non “omessa”.

L’art. 19, al comma 2, dispone che “La dichiarazione integrativa per definizione automatica deve contenere a pena di nullità la richiesta di definizione per tutti i periodi di imposta di cui al comma 1 e per tutte le relative imposte sul reddito”, aggiungendo che “Le detrazioni di imposta, le ritenute e i crediti di imposta non possono essere riconosciuti in misura superiore a quella risultante dalla dichiarazione originaria”.

Nella specie, la dichiarazione originaria, che non può considerarsi “omessa” per i motivi suindicati, recava la precisa indicazione di un credito di imposta di Lire 87.244.000, sicchè tale credito non può essere disconosciuto, ma spetta alla contribuente.

Nè è di ostacolo quanto previsto dal D.L. n. 429 del 1982, art. 15, che attiene, invece, al condono da definizione “semplice” e non “automatica”, come della stessa legge, art. 19.

L’art. 15, infatti, prevede che “la dichiarazione integrativa non costituisce titolo per rimborso di ritenute, acconti di imposta e crediti di imposta precedentemente non dichiarati”.

Nel caso in esame, invece, il credito di imposta non era presente solo nella dichiarazione “integrativa”, ma era già stato indicato nella dichiarazione originaria, presentata nel 1982, relativa ai redditi dell’anno 1981.

Inoltre, ai sensi del D.L. n. 429 del 1982, art. 32, “sono salvi gli effetti della liquidazione delle imposte in base alla dichiarazione originaria a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis…”, sicchè il credito risultante dalla dichiarazione “originaria” poteva essere oggetto di “liquidazione” a seguito del controllo automatico del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis. Si ribadisce, infatti, che la dichiarazione originaria non può essere considerata “omessa” proprio in relazione alle specifiche disposizioni (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 19, comma 8 e art. 32).

2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, artt. 6 e 10 (statuto del contribuente) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″, non potendosi applicare, della L. n. 212 del 2000, gli artt. 6 e 10 in via automatica, in presenza di norme chiare che disciplinano la materia (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 9, u.c. e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 12, comma 4). Inoltre, la contribuente ha presentato istanza di rimborso tardivamente solo nel 1990, quindi a distanza di 8 anni dal tardivo inoltro della dichiarazione dei redditi.

2.1. Tale motivo è inammissibile.

Infatti, poichè la motivazione della Commissione centrale poggiava sulla ratio decidendi che si incentrava sulla applicazione del D.L. n. 429 del 1982, art. 19, commi 2 e 4, conv. in L. n. 516 del 1982, e dello stesso D.L. , art. 32, laddove non consideravano omesse le dichiarazioni presentate prima della entrata in vigore della legge (14 luglio 1982), l’aggiunta in motivazione del riferimento, della L. n. 212 del 2000, agli artt. 6 e 10 (In aggiunta vi è poi da considerare che con l’emanazione della L. n. 212 del 2000…le dichiarazioni presentate ad ufficio incompetente risultano regolarmente presentate…”), costituisce una parte della motivazione non essenziale.

Pertanto, il rigetto del primo motivo di ricorso per cassazione, avente ad oggetto la parte strutturale e centrale della motivazione, rende inammissibile per difetto di interesse l’impugnazione del “supplemento” di motivazione, irrilevante ai fini della decisione, in quanto mera “aggiunta”.

Inoltre, rispondendo alla questione sollevata a pagina 9 del ricorso per cassazione dall’Agenzia delle entrate, si rileva che la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per non aver presentato la relativa istanza entro il termine – previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 – di diciotto mesi dal versamento dell’imposta indebitamente corrisposta, ancorchè rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, non può essere eccepita per la prima volta in Cassazione, qualora dalla sentenza impugnata non risulti la data del versamento, nè quella di presentazione dell’istanza per il relativo rimborso, non essendo consentita, in sede di legittimità, la proposizione di nuove questioni di diritto che presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto, nè essendo possibile ipotizzare un “error in procedendo” del giudice di merito – consistente nel mancato esame del documento – poichè la stessa rilevabilità d’ufficio della decadenza va coordinata con il principio della domanda, che non può fondarsi, per la prima volta in quella sede, su un fatto mai dedotto in precedenza, implicante un diverso tema di indagine e di decisione (Cass. Civ., 6 dicembre 2016, n. 25014; Cass. Civ., 21 marzo 2012, n. 4491).

Inoltre, a confutazione di quanto allegato dalla ricorrente a pag. 10 del ricorso per cassazione, in tema di imposte sui redditi, qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d’imposta, non trova applicazione, ai fini del rimborso del relativo importo, il termine di decadenza previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, non occorrendo la presentazione di un’apposita istanza, in quanto l’Amministrazione, resa edotta con la dichiarazione dei conteggi effettuati dal contribuente, è posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria. La relativa azione è pertanto sottoposta all’ordinario termine di prescrizione decennale, sulla cui decorrenza non incide nè il limite temporale stabilito per il controllo c.d. formale o cartolare delle dichiarazioni e la liquidazione delle somme dovute, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, nè il limite alla proponibilità della relativa eccezione, posto dalla L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 58: la prima disposizione è volta infatti ad imporre un obbligo all’Amministrazione finanziaria, senza stabilire un limite all’esercizio dei diritti del contribuente, mentre la seconda contiene un mero “invito” rivolto agli uffici, non suscettibile di applicazione diretta da parte del giudice (Cass. Civ., 7 febbraio 2007, n. 2687; Cass. Civ., 27 marzo 2013, n. 7706; Cass. Civ., 23 maggio 2018, n. 12733).

3. Le spese del giudizio vanno poste a carico della ricorrente e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rimborsare alla contribuente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 4.100,00, oltre accessori di legge e spese forfettarie nella misura del 15%.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA