Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33461 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2019, (ud. 07/03/2019, dep. 17/12/2019), n.33461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14829-2018 proposto da:

V.M.G., S.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato LO PRESTI GREGORIO;

– ricorrenti –

contro

L.F.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

BURGARETTA MARIA FLORIANA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2013/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 04/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SABATO

RAFFAELE.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. L.F.C. ha convenuto S.A. e V.M.G. innanzi al tribunale di Catania, sezione distaccata di Acireale, lamentando – per quanto qui ancora rileva – la violazione del proprio diritto di veduta sul fondo dei vicini per avere essi inglobato nella loro costruzione finitima il muro divisorio, costituente la vantata veduta di retta.

2. Con sentenza depositata il 4.2.2013 il tribunale ha accolto in altre parti le istanze dell’attore, pervenendo a condanna di abbattimento per ragioni diverse dalla violazione del diritto di veduta, e la riconvenzionale.

3. La corte d’appello di Catania, adita con impugnazione di L.F.C., oltre a rigettare la domanda riconvenzionale in riforma della sentenza impugnata, ha – per quanto rileva – ritenuto, sempre in riforma, sussistere il diritto di veduta mediante il muro divisorio, onde il primo giudice avrebbe dovuto disporre anche per la relativa violazione il ripristino; e, tenuto conto dell’avvenuto abbattimento per altre ragioni, ha condannato i signori S. e V. al risarcimento del danno, quantificato in Euro 2.000, per temporanea indisponibilità della veduta.

4. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i signori S. e V. su due motivi. Ha resisti:o con controricorso, illustrato da memoria, L.F.C..

5. Su proposta del relatore, il quale ha ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio, nella quale il collegio ha come segue condiviso la medesima proposta del relatore.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo si deducono violazioni degli artt. 900,907 e 885 c.c., siccome l’impugnata sentenza accredita che sarebbe stato leso il diritto di veduta esercitato da un muro divisorio, a seguito di sopraelevazione dello stesso.

2. La censura appare manifestamente fondata – con assorbimento del secondo motivo in tema di spese processuali – a fronte del principio richiamato nel motivo ed affermato ad es. da Cass. n. 6927 del 07/04/2015 – per cui il muro divisorio non può dar luogo all’esercizio di una servitù di veduta, perchè ha solo la funzione di demarcazione del confine e tutela del fondo.

Ciò vale anche nel caso di specie, in cui si sottolinea come il muro divisorio sia stato innalzato nell’ambito della realizzazione di fabbricato (cfr. memoria di L.F.C.), onde non si rende possibile la reciproca possibilità di affaccio da entrambi i fondi confinanti, che – quando il muro consente di inspicere e prospicere sul fondo altrui – è concorrente ragione di inidoneità ad assoggettare un fondo all’altro.

Si rende irrilevante in tale quadro – ove si considera la funzione del manufatto – l’indagine sulla proprietà delle porzioni di muro, anche in relazione alla sopraelevazione.

3. In definitiva il ricorso va accolto, cassandosi la sentenza impugnata, nella sola parte relativa alla condanna per i danni conseguenti a temporanea indisponibilità della veduta (essendo la statuizione in ordine alla demolizione ferma, in quanto per altra causa).

4. Nella rinnovazione delle rilevanti determinazioni, la corte d’appello di Catania, che, in altra sezione, si designa quale giudice del rinvio, provvederà altresì in ordine alle spese processuali (donde l’assorbimento del secondo motivo), anche quanto al giudizio di legittimità (anche per il quale – oltre che per il merito – è in atti provvedimento di ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato di L.F.C. – delibera del consiglio dell’ordine degli avvocati Catania in data 29.5.2018 – che compete al giudice del rinvio confermare o revocare – cfr. ad es. Cass. n. 13806 del 31/05/2018).

P.Q.M.

la corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla corte d’appello di Catania, in altra sezione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 7 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA