Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3346 del 10/02/2021

Cassazione civile sez. I, 10/02/2021, (ud. 27/11/2020, dep. 10/02/2021), n.3346

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17850/2019 proposto da:

E.L., elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio

dell’avvocato Antonio Filardi, rappresentato e difeso dall’avvocato

Antonella Zotti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

avverso la sentenza n. 5618/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/11/2020 dal cons. Dott. MARULLI MARCO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. E.L., cittadino nigeriano, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Napoli, attinta dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ne ha respinto il gravame avverso il mancato riconoscimento in primo grado della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria e sul preliminare rilievo inteso a promuovere l’incidente di costituzionalità circa la prescrizione recata dal D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione debba essere conferita a pena di inammissibilità in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato, ne chiede la cassazione in ragione dell’omesso esame circa un fatto decisivo consistente nella mancata valutazione dell’integrazione sociale raggiunta dal richiedente nel nostro paese e nella mancata valutazione della situazione interna del paese di provenienza, nonchè in particolare nella mancata considerazione che il richiedente è padre di un minore dimorante in Italia.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. La sollevata questione di legittimità costituzionale, già scrutinata da questa Corte anche con riferimento ad una fattispecie analoga (Cass., Sez. I, 22/01/2020, n. 10626), prim’ancora che non prospettabile in guisa di motivo di ricorso (Cass., Sez. I, 9/07/2020, n. 14666) e manifestamente non fondata (Cass., Sez. I, 5/07/2018, n. 17717), è irrilevante, posto che la norma asseritamente viziata non si applica al procedimento de quo, disciplinato non già dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, ma dall’abrogato D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, che non contemplava la formalità imputata di illegittimità dal ricorrente.

3. Quanto alle restanti censure, esse sono inammissibili.

In linea generale, costituendo esse la mera espressione di un dissenso motivazionale ed essendo unicamente finalizzate a sollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio e una revisione dello sfavorevole apprezzamento di esso operatone dal decidente di merito.

Più in dettaglio, perchè il motivo mette capo ad una mescolanza di doglianze, affastellando in una indistinta illustrazione mezzi di impugnazione del tutto eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, ed in tal modo esponendosi al doveroso rilievo della sua inammissibilità, stante l’impossibilità di isolare in un coacervo espositivo privo di perspicuità le singole questioni oggetto di denuncia, nonchè l’improprietà del compito che così si vorrebbe demandare al giudice di legittimità, chiamato a dare previamente forma e contenuto alle lagnanze del ricorrente prima di decidere su di esse (Cass., Sez. I, 23/10/2018, n. 26874).

Ciò non senza, poi, considerare che non corrisponde a verità processuale l’omesso esame della situazione interna del paese di provenienza, posto che il decidente ha motivatamente escluso con riferimento all’Edo State, regione di provenienza del richiedente, la sussistenza delle condizioni per far luogo alla protezione sussidiaria a mente del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non essendo esso interessato dal conflitto che infiamma il nord del paese, di modo che la critica non ha pregnanza cassatora, ma solo rilievo meritale; e che l’integrazione sociale non è notoriamente elemento bastevole a conseguire la protezione reclamata.

Quanto alla questione della paternità di un minore dimorante in Italia, trattasi di questione nuova di cui, anche nell’inosservanza dell’onere di autosufficienza del ricorso, non consta la rappresentazione nelle pregresse fasi di merito, onde la sua prospettazione in questa sede deve ritenersi preclusa, posto che il giudizio di cassazione può avere ad oggetto le sole questioni già affrontate e decise in sede di merito.

4. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.

Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 1 sezione civile, il 27 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA